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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17737/2022

Testo disponibile della fonte

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6 ORDINANZA sul ricorso 8845/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Data pubblicazione 31/05/2022 in persona del commissario liqu.re pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso il decreto/sentenza n. 1287/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 29/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso.

Fatti di causa Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. in relazione ad alcuni compensi per prestazioni di consulenza.

Ha motivato la decisione osservando che il creditore non aveva adempiuto all’onere probatorio, “non avendo provveduto, neppure successivamente alla proposizione del ricorso, alla produzione dell’originale o di copia conforme della propria domanda di insinuazione al passivo”.

Ha puntualizzato che “non sussiste in capo al giudice dell’opposizione il dovere di attivare alcun potere officioso di acquisizione degli atti o del fascicolo fallimentare”.

Avverso il decreto, depositato il 29-2-2016 e comunicato via Pec il 29-2-2016, è proposto ricorso per F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 cassazione in due motivi, rispettivamente tesi a denunziare Data pubblicazione 31/05/2022 (i) l’omessa valutazione delle risultanze probatorie in violazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 113 115 e 116 cod. proc. civ. e (ii) l’omesso esame di fatti decisivi. [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. - Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla controricorrente in dipendenza dell’art. 255 cod. ass.

Questa norma individua nell’appello il mezzo di impugnazione avverso “la sentenza” che decide la causa di opposizione al passivo nella l.c.a.

Ma è stato già chiarito che il provvedimento del tribunale, che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, non è impugnabile in appello, quanto piuttosto ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, legge fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, secondo comma, legge fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 cod. ass. sia oggi tacitamente abrogato (v.

Cass.n. 16549-21, cui adde Cass. n. 3471-22).

II. – Il ricorso è tuttavia inammissibile per altra ragione.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Il ricorrente si duole, col primo motivo, della violazione di norme di diritto per “omessa valutazione delle risultanze probatorie”.

A tanto aggiunge, col secondo motivo, la denunzia del vizio di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Nel complesso la tesi sostenuta è che, con “inesistente, quanto errata ed illogica motivazione”, non siano stati materialmente esaminati “gli atti ed i documenti prodotti”, e tra questi anche e proprio la domanda di insinuazione.

III. – Una simile complessiva doglianza è inammissibile perché traduce un vizio revocatorio circa l’identificazione di ciò che in effetti era stato prodotto, e attinge una questione che non risulta aver costituito punto controverso tra le parti del giudizio di opposizione.

In quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, tale essendo quello dell’avvenuta produzione o meno di un atto ritenuto essenziale (giusto o sbagliato che sia il rilievo di essenzialità), la denuncia con ricorso per cassazione che la supposizione fosse erronea, perché l’atto – si dice – era stato prodotto assieme ai documenti, non può trovare ingresso, perché una simile censura avrebbe dovuto farsi valere col mezzo della revocazione a norma degli artt.395, comma 1, n.4 e 398 cod.proc.civ.

IV. – Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 maggio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 8845/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, Data pubblicazione 31/05/2022 in persona del commissario liqu.re pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso il decreto/sentenza n. 1287/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 29/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso. Fatti di causa Il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. in relazione ad alcuni compensi per prestazioni di consulenza. Ha motivato la decisione osservando che il creditore non aveva adempiuto all’onere probatorio, “non avendo provveduto, neppure successivamente alla proposizione del ricorso, alla produzione dell’originale o di copia conforme della propria domanda di insinuazione al passivo”. Ha puntualizzato che “non sussiste in capo al giudice dell’opposizione il dovere di attivare alcun potere officioso di acquisizione degli atti o del fascicolo fallimentare”. Avverso il decreto, depositato il 29-2-2016 e comunicato via Pec il 29-2-2016, è proposto ricorso per F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 cassazione in due motivi, rispettivamente tesi a denunziare Data pubblicazione 31/05/2022 (i) l’omessa valutazione delle risultanze probatorie in violazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 113 115 e 116 cod. proc. civ. e (ii) l’omesso esame di fatti decisivi. [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dalla controricorrente in dipendenza dell’art. 255 cod. ass. Questa norma individua nell’appello il mezzo di impugnazione avverso “la sentenza” che decide la causa di opposizione al passivo nella l.c.a. Ma è stato già chiarito che il provvedimento del tribunale, che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, non è impugnabile in appello, quanto piuttosto ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, legge fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, secondo comma, legge fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 cod. ass. sia oggi tacitamente abrogato (v. Cass.n. 16549-21, cui adde Cass. n. 3471-22). II. – Il ricorso è tuttavia inammissibile per altra ragione. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Il ricorrente si duole, col primo motivo, della violazione di norme di diritto per “omessa valutazione delle risultanze probatorie”. A tanto aggiunge, col secondo motivo, la denunzia del vizio di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Nel complesso la tesi sostenuta è che, con “inesistente, quanto errata ed illogica motivazione”, non siano stati materialmente esaminati “gli atti ed i documenti prodotti”, e tra questi anche e proprio la domanda di insinuazione. III. – Una simile complessiva doglianza è inammissibile perché traduce un vizio revocatorio circa l’identificazione di ciò che in effetti era stato prodotto, e attinge una questione che non risulta aver costituito punto controverso tra le parti del giudizio di opposizione. In quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, tale essendo quello dell’avvenuta produzione o meno di un atto ritenuto essenziale (giusto o sbagliato che sia il rilievo di essenzialità), la denuncia con ricorso per cassazione che la supposizione fosse erronea, perché l’atto – si dice – era stato prodotto assieme ai documenti, non può trovare ingresso, perché una simile censura avrebbe dovuto farsi valere col mezzo della revocazione a norma degli artt.395, comma 1, n.4 e 398 cod.proc.civ. IV. – Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 8845/2016 Numero sezionale 1837/2022 Numero di raccolta generale 17737/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R
Decreto Cassazione n. 17737/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris