CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 12604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13383-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 2058/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 11 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistevano su di un fondo contiguo a quello da lui condotto in affitto, chiedendo loro i danni perché, avendo affittato il terreno con l'intento di adibirlo ad installazione di impianto di cattura di uccelli da richiamo, i vicini Raspanti avrebbero compiuto atti vessatori nei suoi confronti, ivi compresa la presentazione di una denuncia querela con conseguente sussistenza dei danni derivanti da calunnia. Il Tribunale di Firenze rigettò la domanda e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2058 pubblicata in data 5/11/2020, ha confermato la decisione del primo giudice. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] raspanti sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 bis e 380 cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità del ricorso formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, che ricorso non contenga una valida esposizione sommaria dei fatti. Il primo motivo è per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e insisteYffitte le vicende di reciproci sgarbi che sono intercorse tra i vicini. Ric. 2021 n. 13383 sez. M3 -Ad. 24-02-2022 -2- Il secondo mezzo, proposto per violazione dell'art. 191 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa motivazione sulla richiesta di esperimento di consulenza di ufficio sulla persona del Lemmi, contesta la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio per provare il turbamento e il danno esistenziale. Il primo motivo non integra il paradigma del vizio di cui all' art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza doppiamente conforme ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., ne è indicato, nell'articolazione del motivo di ricorso, un fatto diverso sul quale l'esame dei giudici, nella fase di merito, non sia stato compiuto. Il secondo motivo, relativo alla violazione di norme che disciplinano l'assunzione delle prove, si rivolge contro una statuizione della sentenza d'appello in cui non è stata riconosciuta, a monte, l'illiceità della condotta dei convenuti e che, dunque, implica l'assorbimento della richiesta di valutazione del danno-conseguenza. La Corte territoriale ha, inoltre, con un'ampia motivazione, affermato che l'intervenuta assoluzione del Lemmi in sede penale non consentiva di riconoscere, a carico dei Raspanti, il dolo di calunnia; tanto più che i Raspanti avevano in corso una causa di usucapione, per cui potevano ragionevolmente ritenere di essere i proprietari dei terreni in questione. Quanto alla mancata possibilità di realizzare l'impianto di cattura, la Corte di Appello afferma che il capanno costruito dal Lemmi era stato abbattuto perché sussisteva un abuso edilizio, cosicché l'attività economica divisata dal Lemmi non poteva comunque essere utilmente condotta. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2021 n. 13383 sez. M3 -,4d. 24-02-2022 -3- Nulla per le spese, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] /U,LCC,4 [OSCURATO:PERSONA]