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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07684/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, resa il 10/12/2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 15/6/2018 del Tribunale di Cassino, con la qual [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 4 mesi e 15 giorni di arresto e 12.200 euro di ammenda, in relazione ai reati cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), e 95 d.P.R. 380/2001 (commessi il 11/12/2015), disponendo la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, in quanto sarebbe errata e frutto di una non corretta lettura delle risultanze processuali l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe eseguito la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato abusivo e oggetto di domanda di condono, in quanto in occasione del sopralluogo non erano affatto state accertate tali condotte, posto che in tale momento i lavori erano terminati e questi, come riferito dal direttore dei lavori, erano consistiti nel solo rinnovo di tutto l'involucro dell'edificio preesistente, senza intervenire sulle sue strutture portanti; in secondo luogo ha lamentato il travisamento e l'errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, a causa della mancata considerazione di quanto esposto nella relazione tecnica depositata dai direttore dei lavori, nella quale era stato illustrato che i lavori consistevano in opere di manutenzione ordinaria, nel corso dei quali si era verificato il crollo di una parte della copertura di un terrazzino (oggetto degli interventi indicati nella SCIA, che prevedevano anche la sostituzione di tutte le piastrelle di tale manufatto), non richiedenti il rilascio del permesso di costruire, essendo consistiti nella riparazione di intonaco interno ed esterno, sostituzione di piastrelle, manutenzione di un servizio igienico, dell'impianto idraulico ed elettrico e nella sostituzione di tegole, infissi e canna fumaria, con la conseguente erroneità della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d'appello, è manifestamente infondato, essendo stato affidato a censure volte esclusivamente a conseguire una rivisitazione e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, in ordine alla natura e alla caratteristiche delle opere realizzate, onde giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle dei giudici di merito, circa la necessità del permesso di costruire, esclusivamente sulla base di una diversa e non consentita rivalutazione sul piano del merito e della loro portata delle risultanze istruttorie, in particolare in ordine all'attività edificatoria eseguita e alle caratteristiche delle opere realizzate.

La Corte d'appello, conformemente al Tribunale, pur considerando, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, quanto esposto dal direttore dei lavori e dall'imputato (come illustrato a pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata), ha fondato la conferma della affermazione di responsabilità su quanto accertato in occasione del sopralluogo eseguito in data 11/12/2015, allorquando era emersa la realizzazione di un nuovo manufatto di 95 metri quadri e di uno scavo di 30 metri quadri con fondazione, incompatibili, in considerazione dello stato e delle caratteristiche di tali opere, con meri lavori di manutenzione ordinaria di un fabbricato preesistente, essendo stata accertata la demolizione e ricostruzione di un fabbricato abusivo preesistente, idonea a integrare i reati contestati: si tratta di motivazione idonea a giustificare l'affermazione di responsabilità, posto che il nuovo fabbricato ripete le caratteristiche di abusività di quello preesistente non condonato, motivazione che il ricorrente ha censurato riproponendo una diversa valutazione delle opere e della loro natura, fondata esclusivamente su diverse valutazioni della vicenda e delle loro caratteristiche, non consentite, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, in sede di legittimità.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, resa il 10/12/2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 15/6/2018 del Tribunale di Cassino, con la qual [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 4 mesi e 15 giorni di arresto e 12.200 euro di ammenda, in relazione ai reati cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), e 95 d.P.R. 380/2001 (commessi il 11/12/2015), disponendo la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, in quanto sarebbe errata e frutto di una non corretta lettura delle risultanze processuali l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe eseguito la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato abusivo e oggetto di domanda di condono, in quanto in occasione del sopralluogo non erano affatto state accertate tali condotte, posto che in tale momento i lavori erano terminati e questi, come riferito dal direttore dei lavori, erano consistiti nel solo rinnovo di tutto l'involucro dell'edificio preesistente, senza intervenire sulle sue strutture portanti; in secondo luogo ha lamentato il travisamento e l'errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, a causa della mancata considerazione di quanto esposto nella relazione tecnica depositata dai direttore dei lavori, nella quale era stato illustrato che i lavori consistevano in opere di manutenzione ordinaria, nel corso dei quali si era verificato il crollo di una parte della copertura di un terrazzino (oggetto degli interventi indicati nella SCIA, che prevedevano anche la sostituzione di tutte le piastrelle di tale manufatto), non richiedenti il rilascio del permesso di costruire, essendo consistiti nella riparazione di intonaco interno ed esterno, sostituzione di piastrelle, manutenzione di un servizio igienico, dell'impianto idraulico ed elettrico e nella sostituzione di tegole, infissi e canna fumaria, con la conseguente erroneità della affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d'appello, è manifestamente infondato, essendo stato affidato a censure volte esclusivamente a conseguire una rivisitazione e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, in ordine alla natura e alla caratteristiche delle opere realizzate, onde giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle dei giudici di merito, circa la necessità del permesso di costruire, esclusivamente sulla base di una diversa e non consentita rivalutazione sul piano del merito e della loro portata delle risultanze istruttorie, in particolare in ordine all'attività edificatoria eseguita e alle caratteristiche delle opere realizzate. La Corte d'appello, conformemente al Tribunale, pur considerando, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, quanto esposto dal direttore dei lavori e dall'imputato (come illustrato a pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata), ha fondato la conferma della affermazione di responsabilità su quanto accertato in occasione del sopralluogo eseguito in data 11/12/2015, allorquando era emersa la realizzazione di un nuovo manufatto di 95 metri quadri e di uno scavo di 30 metri quadri con fondazione, incompatibili, in considerazione dello stato e delle caratteristiche di tali opere, con meri lavori di manutenzione ordinaria di un fabbricato preesistente, essendo stata accertata la demolizione e ricostruzione di un fabbricato abusivo preesistente, idonea a integrare i reati contestati: si tratta di motivazione idonea a giustificare l'affermazione di responsabilità, posto che il nuovo fabbricato ripete le caratteristiche di abusività di quello preesistente non condonato, motivazione che il ricorrente ha censurato riproponendo una diversa valutazione delle opere e della loro natura, fondata esclusivamente su diverse valutazioni della vicenda e delle loro caratteristiche, non consentite, in presenza di motivazione idonea e immune da vizi logici, in sede di legittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2
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