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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50167/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché la valutazione sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ed invero, la Corte territoriale, con le cui argomentazioni il igenerico ricorso neppure integralmente si confronta, ha adeguatamente spiegato le ragioni dell'irrilevanza delle difese addotte dall'appellante a contestazione dell'affermazione di penale responsabilità (difese che in questa sede vengono invece meramente riprodotte a sostegno delle invocate attenuanti generiche), attestando, con valutazione di merito in questa sede non sindacabile, che non sussistevano elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento per riconoscere le invocate attenuanti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 163, primo comma, cod. pen. con riguardo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con altra sentenza, quale disposto dal giudice di primo grado, è precluso in questa sede in forza dell'art. 606, comma 3, Lat. parte cod. proc. pen., trattandosi, stando al non contestato tenore della sentenza impugnata, di violazione di legge non dedotta in grado di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché la valutazione sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ed invero, la Corte territoriale, con le cui argomentazioni il igenerico ricorso neppure integralmente si confronta, ha adeguatamente spiegato le ragioni dell'irrilevanza delle difese addotte dall'appellante a contestazione dell'affermazione di penale responsabilità (difese che in questa sede vengono invece meramente riprodotte a sostegno delle invocate attenuanti generiche), attestando, con valutazione di merito in questa sede non sindacabile, che non sussistevano elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento per riconoscere le invocate attenuanti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 163, primo comma, cod. pen. con riguardo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso con altra sentenza, quale disposto dal giudice di primo grado, è precluso in questa sede in forza dell'art. 606, comma 3, Lat. parte cod. proc. pen., trattandosi, stando al non contestato tenore della sentenza impugnata, di violazione di legge non dedotta in grado di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 nove
Sentenza Cassazione n. 50167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris