CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07555/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3662/2023 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente –nonchéAGENZIE DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- intimata -proposto avverso la sentenza n. 2362/2/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 7 settembre 2022;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la comunicazione preventiva di fermo amministrativon. 01480201600007600000 a carico di un’autovettura di sua proprietà,comunicazione con la quale l’agente della riscossione lo invitava alpagamento della sottesa cartella di pagamento n. 014 20140010630750001 per un importo complessivo di euro 6.177,43. Lacartella si riferiva all’iscrizione a ruolo effettuata a titolo provvisorio aisensi dell’art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973, in pendenza del giudizioavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.TVF041500511/2013 diretto al recupero di Iva e II.DD. per l’anno 2006ed emesso nel 2013 a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], dicui il Ferrante era stato legale rappresentante fino al luglio 2006, datadi estinzione dell’associazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/20263. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando che l’illegittimità della pretesa tributaria nei confrontidell’associazione sportiva siccome esercitata con avviso diaccertamento emesso allorché l’associazione era già estintadeterminava, in via consequenziale, l’illegittimità di tutti gli attisuccessivamente notificati ad [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato solidale,il quale era stato infatti coinvolto soltanto nella fase esecutiva.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.Considerato che:1. Va esaminato, per ragioni di priorità logica nonché per la sua portataassorbente, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenza impugnata,nel ritenere illegittimo il prodromico avviso di accertamento per il solofatto che fosse stato notificato all’associazione non riconosciuta dopol’estinzione di questa, si è posta in contrasto con i principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di estinzionedell’associazione non riconosciuta, l’atto impositivo, anche se ad essaintestato, può legittimamente essere notificato al suo ultimo legalerappresentante, sia nella sua qualità di coobbligato solidale ex art. 38cod. civ., sia nella veste di successore dell’associazione, ai sensidell’art. 65, comma 4, cit.2. Il motivo è fondato nei termini che subito si precisano.2.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facenteNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026carico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.2.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).2.3. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica del preavviso difermo amministrativo per cui è causa, e, prima ancora, della sottesacartella di pagamento, proprio in quanto soggetto che, all’epoca delsorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legale rappresentantedi questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamente all’AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità è quindi irrilevanteche egli sia eventualmente rimasto estraneo – in proprio – agli atti diaccertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, poichéera legittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli attiNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026presupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fosserostati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale.2.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).2.5. La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatticostitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.2.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27Numero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».2.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).2.8. La sentenza impugnata, ritenendo che l’estinzionedell’associazione sportiva abbia non solo determinato l’illegittimitàdella pretesa tributaria rivolta nei confronti della medesima con l’avvisodi accertamento sopra menzionato, ad essa intestato, ma anchecomportato, in via consequenziale, l’invalidità degli atti esecutivisuccessivamente notificati all’ex legale rappresentante del discioltosodalizio, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.2.9. Non può darsi rilievo in senso contrario all’ordinanza di questaCorte n. 6383/2018, richiamata nella sentenza impugnata aNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026fondamento della decisione, così come è irrilevante la sentenza dellaCTR della Puglia n. 884/2016, pure invocata dal controricorrente, resain un contenzioso tra l’Agenzia delle entrate e l’associazione sportiva eavente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TVFO41504699/2013.Quelle pronunce, infatti, si limitano a dichiarare, in punto di mero rito,l’improponibilità del ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] VolleyNoci poiché proposto da un soggetto che, essendo estinto già primadell’introduzione del giudizio di primo grado, era privo di capacitàprocessuale. Quelle pronunce, pertanto, non recano alcunaccertamento né in merito alla nullità dell’avviso di accertamentoimpugnato, né sull’inesistenza dell’obbligazione tributariadell’associazione.2.10. Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, contrariamente aquanto sostenuto dal controricorrente, della pretesa contenutanell’avviso prodromico alla cartella di pagamento cui si riferisce lacomunicazione preventiva qui impugnata – l’avviso di accertamento n.TVF041500511/2013 – emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante dell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fossegiunto a conoscenza ben prima della notifica della cartella e delpreavviso di fermo amministrativo. Questa Corte, con ordinanza n.4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avverso,tra l’altro, l’indicato atto impositivo, ha evidenziato che è pacifico chel’avviso di cui trattasi, emesso a carico dell’associazione sportiva, èstato notificato all’ex legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA],presso il domicilio eletto (v. punto 4.1 della citata ordinanza; sullamedesima falsariga si pone Cass. n. 5216/2026, concernente lasentenza n. 1860/2018 della Ctr della Puglia, citata a pag. 3 delcontroricorso). Non ha trovato quindi riscontro la lesione del diritto didifesa dell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legaleNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nell’avviso che, sempre nellaqualità di legale rappresentante dell’Associazione, ha regolarmentericevuto ed impugnato.3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento delprimo, con il quale l’Agenzia ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 19 d.lgs. n.546 del 1992 per avere la sentenza impugnata rigettato l’appello sullascorta di un vizio riguardante non già l’atto impugnato, bensì unprovvedimento ad esso prodromico.4. Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, assorbitoil primo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche perle spese, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Pugliain diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: preavviso di fermoamministrativo – estinzioneassociazione nonriconosciuta – responsabilitàComposta da del legale rappresentanteAngelina-[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.3662/2023Gianluca Grasso - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luigi D’Alessandro - Consigliere rel. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3662/2023 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente –nonchéAGENZIE DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- intimata -proposto avverso la sentenza n. 2362/2/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 7 settembre 2022;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la comunicazione preventiva di fermo amministrativon. 01480201600007600000 a carico di un’autovettura di sua proprietà,comunicazione con la quale l’agente della riscossione lo invitava alpagamento della sottesa cartella di pagamento n. 014 20140010630750001 per un importo complessivo di euro 6.177,43. Lacartella si riferiva all’iscrizione a ruolo effettuata a titolo provvisorio aisensi dell’art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973, in pendenza del giudizioavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.TVF041500511/2013 diretto al recupero di Iva e II.DD. per l’anno 2006ed emesso nel 2013 a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], dicui il Ferrante era stato legale rappresentante fino al luglio 2006, datadi estinzione dell’associazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/20263. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando che l’illegittimità della pretesa tributaria nei confrontidell’associazione sportiva siccome esercitata con avviso diaccertamento emesso allorché l’associazione era già estintadeterminava, in via consequenziale, l’illegittimità di tutti gli attisuccessivamente notificati ad [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato solidale,il quale era stato infatti coinvolto soltanto nella fase esecutiva.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.Considerato che:1. Va esaminato, per ragioni di priorità logica nonché per la sua portataassorbente, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenza impugnata,nel ritenere illegittimo il prodromico avviso di accertamento per il solofatto che fosse stato notificato all’associazione non riconosciuta dopol’estinzione di questa, si è posta in contrasto con i principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di estinzionedell’associazione non riconosciuta, l’atto impositivo, anche se ad essaintestato, può legittimamente essere notificato al suo ultimo legalerappresentante, sia nella sua qualità di coobbligato solidale ex art. 38cod. civ., sia nella veste di successore dell’associazione, ai sensidell’art. 65, comma 4, cit.2. Il motivo è fondato nei termini che subito si precisano.2.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facenteNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026carico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.2.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).2.3. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica del preavviso difermo amministrativo per cui è causa, e, prima ancora, della sottesacartella di pagamento, proprio in quanto soggetto che, all’epoca delsorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legale rappresentantedi questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamente all’AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità è quindi irrilevanteche egli sia eventualmente rimasto estraneo – in proprio – agli atti diaccertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, poichéera legittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli attiNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026presupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fosserostati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale.2.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).2.5. La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatticostitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.2.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27Numero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».2.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).2.8. La sentenza impugnata, ritenendo che l’estinzionedell’associazione sportiva abbia non solo determinato l’illegittimitàdella pretesa tributaria rivolta nei confronti della medesima con l’avvisodi accertamento sopra menzionato, ad essa intestato, ma anchecomportato, in via consequenziale, l’invalidità degli atti esecutivisuccessivamente notificati all’ex legale rappresentante del discioltosodalizio, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.2.9. Non può darsi rilievo in senso contrario all’ordinanza di questaCorte n. 6383/2018, richiamata nella sentenza impugnata aNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026fondamento della decisione, così come è irrilevante la sentenza dellaCTR della Puglia n. 884/2016, pure invocata dal controricorrente, resain un contenzioso tra l’Agenzia delle entrate e l’associazione sportiva eavente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TVFO41504699/2013.Quelle pronunce, infatti, si limitano a dichiarare, in punto di mero rito,l’improponibilità del ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] VolleyNoci poiché proposto da un soggetto che, essendo estinto già primadell’introduzione del giudizio di primo grado, era privo di capacitàprocessuale. Quelle pronunce, pertanto, non recano alcunaccertamento né in merito alla nullità dell’avviso di accertamentoimpugnato, né sull’inesistenza dell’obbligazione tributariadell’associazione.2.10. Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, contrariamente aquanto sostenuto dal controricorrente, della pretesa contenutanell’avviso prodromico alla cartella di pagamento cui si riferisce lacomunicazione preventiva qui impugnata – l’avviso di accertamento n.TVF041500511/2013 – emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante dell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fossegiunto a conoscenza ben prima della notifica della cartella e delpreavviso di fermo amministrativo. Questa Corte, con ordinanza n.4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avverso,tra l’altro, l’indicato atto impositivo, ha evidenziato che è pacifico chel’avviso di cui trattasi, emesso a carico dell’associazione sportiva, èstato notificato all’ex legale rappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA],presso il domicilio eletto (v. punto 4.1 della citata ordinanza; sullamedesima falsariga si pone Cass. n. 5216/2026, concernente lasentenza n. 1860/2018 della Ctr della Puglia, citata a pag. 3 delcontroricorso). Non ha trovato quindi riscontro la lesione del diritto didifesa dell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legaleNumero registro generale 3662/2023Numero sezionale 8866/2025Numero di raccolta generale 7555/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nell’avviso che, sempre nellaqualità di legale rappresentante dell’Associazione, ha regolarmentericevuto ed impugnato.3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento delprimo, con il quale l’Agenzia ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 19 d.lgs. n.546 del 1992 per avere la sentenza impugnata rigettato l’appello sullascorta di un vizio riguardante non già l’atto impugnato, bensì unprovvedimento ad esso prodromico.4. Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, assorbitoil primo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche perle spese, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Pugliain diversa composizione. P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivodi ricorso, assorbito il primo, e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivodi ricorso, assorbito il primo, e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]