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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 33500/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso 24222 / 20 18 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Rovereto (TN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50D13 L049X; PEC : [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:MME MRC77C11 G273M ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 – Rinuncia ricorso per cassazione Trimarchi (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 74060 H501T; PEC: trimarchi@certvirtaxit), edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Scrofa n. 57 ([OSCURATO:TELEFONO]); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 358 / 20 1 8 emessa d a l la C TR del Lazio in data 24/01/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente la tassazione di un contratto che era intercorso con la concedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, in luogo di una locazione, era stato riqualificato come atto di concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando che la Suprema Corte si era già pronunciata a favore dell’applicazione della disciplina locatizia anche nel caso in cui fosse stata pattuita la facoltà del conduttore di costruire manufatti sull’area locata e che non è ammessa l’integrazione delle clausole che compongono l’atto sottoposto a registrazione da parte dell’Ufficio in quanto implicherebbe un percorso extratestuale escluso dagli artt. 21, comma 2, 22 e 24, comma 2, dPR n. 131/1986.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”.

2. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce.

Lacontroricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori.

La rinuncia è rituale, ilche determina l'estinzione del processo.

Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ.

In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Cosìdeciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso 24222 / 20 18 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Rovereto (TN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50D13 L049X; PEC : [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:MME MRC77C11 G273M ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 – Rinuncia ricorso per cassazione Trimarchi (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 74060 H501T; PEC: trimarchi@certvirtaxit), edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Scrofa n. 57 ([OSCURATO:TELEFONO]); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 358 / 20 1 8 emessa d a l la C TR del Lazio in data 24/01/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente la tassazione di un contratto che era intercorso con la concedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, in luogo di una locazione, era stato riqualificato come atto di concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, affermando che la Suprema Corte si era già pronunciata a favore dell’applicazione della disciplina locatizia anche nel caso in cui fosse stata pattuita la facoltà del conduttore di costruire manufatti sull’area locata e che non è ammessa l’integrazione delle clausole che compongono l’atto sottoposto a registrazione da parte dell’Ufficio in quanto implicherebbe un percorso extratestuale escluso dagli artt. 21, comma 2, 22 e 24, comma 2, dPR n. 131/1986. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”. 2. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce. Lacontroricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori. La rinuncia è rituale, ilche determina l'estinzione del processo. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosìdeciso in Roma, n
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