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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44690/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita del ricorso udito il difensore Si dà atto che sono presenti per lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai fini della pratica forense, la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, tessera n. 8660 e la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, tessera n.8656 L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato,. la Corte di appello di Napoli ha confermato, limitatamente al delitto di rapina per come contestata, la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 15 marzo 2011 dal GIP del Tribunale di Avellino.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CHIRRI Antonio.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità affermando di essere stato costretto a commettere la rapina in contestazione per la necessità di preservare sé stesso i propri familiari dal pericolo attuale dei danni gravi alla persona prospettati dal proprio coimputato [OSCURATO:PERSONA] Emilio se non avesse accettato di commettere il delitto medesimo.

Tale circostanza emergerebbe, oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato ricorrente, dalle seguenti circostanze: • il ricorrente si era presentato spontaneamente dal PM per denunciare la sua indotta partecipazione alla rapina senza che la PG lo avesse identificato; • tali dichiarazioni sono state più volte reiterate nei medesimi termini; • le dichiarazioni del ricorrente erano state decisive ai fini dell'arresto dei complici; • il ricorrente aveva agito a volto scoperto, firmato col proprio nome e consegnato ai funzionari di banca i propri documenti; • il suo ruolo nel corso della rapina era stato quello di porsi, seduto, accanto al dipendente della banca cui era stato dato il compito di non far entrare altri clienti dicendo che la banca era chiusa • il CHIRRI aveva risposto al citofono ai clienti che cercavano di entrare per cercare di dissuaderli e aveva alzato le mani in segno di resa durante la rapina in maniera pesantemente criticata e contrastata dai complici e si mostrava in stato di ansia e spaventato raccontando al dipendente della banca di essere stato sequestrato e costretto a commettere la rapina; • gli altri rapinatori lo apostrofavano con epiteti offensivi (scemo). [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame • delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano infatti adeguatamente valorizzati il carattere contraddittorio delle dichiarazioni in relazione al modo in cui il ricorrente conoscesse il coimputato, alla presenza di un rapporto di parentela tra i due che rendeva gran parte delle dichiarazioni del tutto inverosimili, che, nella stessa ricostruzione del ricorrente, non era possibile individuare alcuno stato oggettivo di costrizione né il contenuto e l'oggetto delle minacce.

2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita del ricorso udito il difensore Si dà atto che sono presenti per lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai fini della pratica forense, la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, tessera n. 8660 e la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, tessera n.8656 L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato,. la Corte di appello di Napoli ha confermato, limitatamente al delitto di rapina per come contestata, la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 15 marzo 2011 dal GIP del Tribunale di Avellino. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CHIRRI Antonio. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità affermando di essere stato costretto a commettere la rapina in contestazione per la necessità di preservare sé stesso i propri familiari dal pericolo attuale dei danni gravi alla persona prospettati dal proprio coimputato [OSCURATO:PERSONA] Emilio se non avesse accettato di commettere il delitto medesimo. Tale circostanza emergerebbe, oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato ricorrente, dalle seguenti circostanze: • il ricorrente si era presentato spontaneamente dal PM per denunciare la sua indotta partecipazione alla rapina senza che la PG lo avesse identificato; • tali dichiarazioni sono state più volte reiterate nei medesimi termini; • le dichiarazioni del ricorrente erano state decisive ai fini dell'arresto dei complici; • il ricorrente aveva agito a volto scoperto, firmato col proprio nome e consegnato ai funzionari di banca i propri documenti; • il suo ruolo nel corso della rapina era stato quello di porsi, seduto, accanto al dipendente della banca cui era stato dato il compito di non far entrare altri clienti dicendo che la banca era chiusa • il CHIRRI aveva risposto al citofono ai clienti che cercavano di entrare per cercare di dissuaderli e aveva alzato le mani in segno di resa durante la rapina in maniera pesantemente criticata e contrastata dai complici e si mostrava in stato di ansia e spaventato raccontando al dipendente della banca di essere stato sequestrato e costretto a commettere la rapina; • gli altri rapinatori lo apostrofavano con epiteti offensivi (scemo). [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame • delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati il carattere contraddittorio delle dichiarazioni in relazione al modo in cui il ricorrente conoscesse il coimputato, alla presenza di un rapporto di parentela tra i due che rendeva gran parte delle dichiarazioni del tutto inverosimili, che, nella stessa ricostruzione del ricorrente, non era possibile individuare alcuno stato oggettivo di costrizione né il contenuto e l'oggetto delle minacce. 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 se
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