CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAavverso la ordinanza del 05/08/2021 del [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 5 agosto 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di essere ammesso ad espiare la pena detentiva residua in regime di detenzione domiciliare. La richiesta era stata formulata ex art. 47-ter ordinamento penitenziario ed art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Il condannato, infatti, è un collaboratore di giustizia e sono in esecuzione nei suoi confronti più titoli esecutivi, con decorrenza 31 agosto 2004 e fine pena attualmente previsto al 24 maggio 2026. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di L'Aquila, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 71-ter ordinamento penitenziario e la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente rileva che il condannato, in quanto collaboratore di giustizia, può ottenere benefici penitenziari solo qualora sussista il requisito del ravvedimento, requisito che l'ordinanza impugnata ha in effetti riconosciuto nel comportamento tenuto dal condannato, ma che avrebbe dovuto essere escluso alla luce dei reati commessi dallo stesso in occasione di un precedente periodo di detenzione domiciliare, poi revocata il 15 maggio 2012 proprio per effetto della commissione di tali reati. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Il comma 1 di questo articolo dispone che "nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo". Il successivo comma 4 dello stesso articolo, a sua volta, aggiunge che "acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30 -ter e 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16 -quater è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16 -quater e, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena". Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 16 -nonies, pertanto, fermi gli sbarramenti formali in punto di quantità di pena espiata e di titoli di reato in espiazione, i presupposti perché il condannato sia ammesso dal tribunale di sorveglianza alla detenzione domiciliare speciale prevista per i collaboratori di giustizia sono il "ravvedimento" e l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Anche in presenza di tali presupposti, il tribunale di sorveglianza non è tenuto comunque alla concessione del beneficio, in quanto deve valutare anche "l'importanza della collaborazione". Ciò posto, nel caso in esame il ricorso deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di interpretazione del requisito del ravvedimento, che il tribunale di sorveglianza avrebbe riconosciuto in capo al condannato pur se lo stesso si era macchiato di gravi reati in occasione di una precedente detenzione domiciliare avvenuta tra aprile 2010 ed aprile 2012 (il condannato si era allontanato per due settimane dal domicilio in cui era ristretto e, munito di armi, aveva intrapreso con il fratello ed altri familiari una sorta di regolamento di conti a seguito del quale è stato condannato in primo grado per tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, oltre che per evasione). In realtà, l'ordinanza impugnata non ha misconosciuto l'esistenza di questo precedente molto grave ma lo ha ritenuto subvalente rispetto al giudizio positivo derivante dalle varie relazioni comportamentali successive al ripristino della detenzione intramuraria, che sono positive sia sotto il profilo comportamentale nel rapporto con gli altri detenuti, sia sotto il profilo della potenzialità di inserimento sociale in quanto il detenuto ha partecipato a progetti di pubblica utilità, ad un tirocinio formativo ed ad attività di volontariato. L'ordinanza impugnata ha attribuito rilevanza anche alla circostanza che il condannato ha preso in affitto, con la moglie, un appartamento in Teramo, dove vorrebbe scontare la detenzione domiciliare, e che lo stesso riferisce di non voler tornare nel territorio di origine. Non è corretto, quindi, affermare che la ordinanza impugnata sia caratterizzata da una motivazione apparente, perché la stessa non si è limitata a presumere l'esistenza del requisito del "ravvedimento", ma ha individuato specifici elementi concreti di convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 31421 del 12/05/2015, Lanza, Rv. 264757 - 01: Ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale, introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, la condizione di collaboratore di giustizia non comporta alcun automatismo favorevole al condannato, in presenza o meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44bis della legge n. 354 del 1975, essendo sempre necessario l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, del requisito del "ravvedimento", che presuppone una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e la formulazione, quanto meno in termini di elevata e qualificata probabilità, di un giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regole dettate dall'ordinamento). E' senz'altro vero che il recente miglioramento della condotta intramuraria non è considerato dalla giurisprudenza di legittimità un indice di pieno ed irreversibile ravvedimento (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01: Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16- nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di diniego del beneficio della detenzione domiciliare con cui il tribunale di sorveglianza aveva rilevato che il pesante passato criminale del ricorrente, le pregresse violazioni del regime degli arresti domiciliari, nonché i comportamenti intimidatori in costanza di detenzione, anche successivamente all'intrapresa collaborazione, non consentivano di valutare il recente miglioramento della condotta intramuraria quale indice di pieno ed irreversibile ravvedimento), però è anche vero che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata che attribuisca rilievo prevalente ai comportamenti tenuti dal condannato durante un periodo di osservazione durato quasi dieci anni, iniziato in occasione del ripristino della detenzione carceraria il 20 aprile 2012 e terminato con l'emissione della ordinanza impugnata, e rilievo subvalente a quelli tenuti in occasione della precedente esperienza domiciliare ad aprile del 2012 non presenta aspetti di manifesta illogicità sindacabile in sede di giudizio di legittimità. In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, infatti, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma soltanto di verificare che gli stessi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428); ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso deve conseguentemente essere inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge o manif