CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha depositato conclusioni scritte; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera del 15/10/2018 di condanna alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art.590 bis cod. pen. commesso in Policoro il 9 maggio 2016. 2. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione posto che la Corte territoriale, pur richiamando i princìpi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di inammissibilità dell'impugnazione, ha poi esaminato il merito della questione afferente le ragioni della condanna emessa dal primo giudice. 3. All'odierna udienza, svoltasi con discussione orale su istanza di parte, sono comparsi il Procuratore generale, la parte civile e la difesa dell'imputato, che hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'appellante aveva censurato la pronuncia di primo grado sul punto inerente all'affermazione di responsabilità perché non risultava dimostrato il nesso causale tra la manovra eseguita dall'imputato e la caduta del conducente del motociclo, che aveva perso il controllo del mezzo; il predetto elemento del nesso causale, secondo l'appellante, era stato accertato senza eseguire alcuna perizia per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro, con particolare riferimento alla distanza tra il motociclo e l'autovettura all'atto della manovra eseguita dall'imputato, la velocità tenuta dal conducente del motociclo, la causa della caduta e gli spazi di manovra. 2.1. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto che il giudice di primo grado fosse pervenuto motivatamente al convincimento della responsabilità penale dell'imputato, ha evidenziato che l'appello aveva ignorato totalmente gli elementi accusatori acquisiti nel corso dell'istruttoria. Ha, quindi, ripercorso le linee argomentative della sentenza di primo grado: era ravvisabile un profilo di colpa generica nella condotta di guida dell'imputato, che aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra occupando parzialmente l'opposta corsia di marcia su una strada ad alta densità di traffico veicolare senza arrestarsi completamente e senza avvedersi del motociclo che sopraggiungeva, così tagliando la strada a quest'ultimo; la condotta di guida dell'imputato era inadeguata rispetto alla manovra che l'Arbia stava compiendo; le condizioni di tempo e di luogo erano ottimali e non ostative alla possibilità di avvistamento e conseguente arresto dell'autovettura; la certificazione medica aveva attestato la gravità delle lesioni. 2.2. Su tali premesse, il giudice di appello ha, quindi, ritenuto che l'impugnazione fosse meramente ripropositiva dell'assunto difensivo secondo il quale sarebbe stata necessaria una perizia, già sottoposto al giudice di primo grado, senza specifico confronto con gli argomenti svolti dal tribunale per giustificare il diniego dell'istanza. 3. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio denunciato, posto che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata. 4. La Corte territoriale non ha richiamato le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado per confermare nel merito la correttezza della decisione. Si tratta, piuttosto, di un richiamo dialettico mediante il quale il giudice investito del gravame ha fatto applicazione del criterio valutativo secondo il quale, data la necessaria correlazione tra struttura dell'argomentazione della sentenza e contenuto dell'atto di impugnazione, l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). L'esame dell'articolata e dettagliata motivazione espressa dal giudice di primo grado, in parte richiamata nella pronuncia che qui si impugna, esclude dunque la fondatezza della censura sia nella parte in cui si sostiene che il giudice di appello avrebbe risposto nel merito ai motivi di gravame, sia nella parte in cui si sostiene che la specificità dell'appello fosse proporzionata all'esposizione delle ragioni della decisione di primo grado. 5. Un altro profilo di censura, a mente del quale nel giudizio di appello sono deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, attiene al punto della decisione in cui la Corte territoriale avrebbe tralasciato di esaminare l'istanza difensiva di espletamento di una perizia cinematica. La questione è mal posta, giacchè il giudice di appello si è limitato a rilevare che l'appellante aveva omesso di confrontarsi specificamente con la motivazione già espressa sul punto dal giudice di primo grado; tale considerazione, unita al rilievo per cui in questa sede non risulta specificamente contestato che il Tribunale di Matera avesse motivatamente respinto l'istanza difensiva, non consente alla Corte di legittimità la verifica della fondatezza del relativo profilo di censura, con conseguente preclusione all'emissione di una pronuncia diversa dalla declaratoria di inammissibilità. Analoghe genericità e acriticità caratterizzano, dunque, per tale profilo, l'impugnazione di legittimità, avendo il ricorrente omesso di svolgere anche nel ricorso per cassazione il necessario scrutinio della portata demolitoria dei motivi d'appello rispetto alla decisione censurata. 6. Il ricorso, per tali ragioni, va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.