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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16881/2026

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ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimate -avverso la sentenza n. 1964/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 27 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per essa, quale mandataria,[OSCURATO:SOCIETA].) promosse, nel gennaio 2022, espropriazione forzataex art. 543 cod. proc. civ. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e presso i terzipignorati [OSCURATO:SOCIETA]., agendo in forza deldecreto ingiuntivo n. 563/2000 del Tribunale di Taranto emesso infavore della [OSCURATO:SOCIETA]., adducendone il rilascio dellaseconda copia esecutiva in favore di essa procedente.2.

Nel dispiegare opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617, secondo comma, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] eccepì che laprocedura esecutiva era fondata sulla copia del decreto ingiuntivoemesso provvisoriamente esecutivo il 20 giugno 2020 e mai munitodella dichiarazione di esecutorietà prevista dall’art. 647 cod. proc. civ.;domandò, pertanto, declaratoria di nullità del precetto e dell’atto dipignoramento presso terzi.3.

Nell’attiva resistenza della procedente, la sentenza in epigrafeindicata ha dichiarato la cessazione della materia del contenderesull’opposizione e, regolando le spese sulla scorta della soccombenzavirtuale, condannato l’opponente a rifondere le spese all’opposta.Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale bresciano ha ritenutoche la chiusura del procedimento espropriativo (con l’emissione dellaordinanza di assegnazione) determinasse la cessazione della materiadel contendere sull’opposizione; ha considerato altresì inammissibili lecontestazioni sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionaleda parte opponente (contenute nel paragrafo intestato «inesistenza deltitolo esecutivo»).4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comeinnanzi processualmente rappresentata.Non svolgono difese in questa sede i terzi pignorati.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.r.g. n. 2318/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedell’art. 100 cod. proc. civ., critica la dichiarata cessazione dellamateria del contendere per inesistenza dei relativi presupposti:sostiene, in particolare, che la pronuncia dell’ordinanza di assegnazionenon aveva fatto venir meno l’interesse dell’opponente alla decisione sulmerito della opposizione, in quanto proposta prima dell’emanazionedell’ordinanza.1.1.

Il motivo è fondato.L’opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto la regolarità formale(con tale locuzione intendendosi, in accezione lata, qualsivogliatipologia di vizio di invalidità) di ogni atto del processo esecutivo (attidi parte e provvedimenti del giudice, purché muniti di potenzialitàlesiva per i destinatari di essi: Cass. 05/05/2022, n. 14282), nonchédegli atti necessariamente prodromici all’esecuzione.L’interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. siconcreta nel bisogno di rimozione o annullamento dell’atto esecutivoviziato, non perché in astratto difforme dal modello paradigmaticodisegnato dal legislatore, ma in quanto idoneo ad incidere in sensodannoso sulla sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti.La conclusione dell’esecuzione forzata con esito satisfattivo per ilcreditore (approvazione del progetto di distribuzione del ricavato,nell’espropriazione forzata immobiliare; ordinanza di assegnazione delcredito staggito, in quella presso terzi) non determina di per sé sola ilvenir meno dell’interesse dell’opponente alla decisione sul rimedio exart. 617 cod. proc. civ. in precedenza già dispiegato (ed ancorapendente) avverso uno degli atti della procedura esecutiva.L’eventuale accoglimento della opposizione è infatti produttivo dieffetti utili per l’opponente: la declaratoria di invalidità (per nullità or.g. n. 2318/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026altra tipologia di vizio) dell’atto esecutivo impugnato è normalmentesuscettibile di riverberarsi, infatti, con efficacia ex tunc, sugli attisuccessivi da esso dipendenti e, in ragione dell’accertato sviluppoanomalo e illegittimo dell’esecuzione, travolge, a mo’ di propagazione,anche il provvedimento di chiusura della procedura esecutiva,determinandone la regressione alla fase immediatamente precedenteil compimento dell’atto viziato (sul tema, cfr., in tal senso, Cass.14/06/2023, n. 17021; Cass. 02/08/2024, n. 21860; Cass.16/01/2025, n. 1042).Ha dunque errato il giudice territoriale nel dichiarare cessata lamateria del contendere: in accoglimento del primo motivo di ricorso, lasentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito, scrutinando al riguardo anche ilsecondo motivo dell’impugnazione di legittimità.2.

Muovendo allo scrutinio delle ragioni di opposizione agli atti, conl’originario libello introduttivo l’opponente ha dedotto che la esecuzionein suo danno intrapresa era fondata sulla copia del decreto ingiuntivo,emesso provvisoriamente esecutivo il 20 giugno 2020 e mai munitodella dichiarazione di esecutorietà prevista dall’art. 647 cod. proc. civ..2.1.

La censura è inammissibile e, comunque, infondata.2.1.1.

È inammissibile per tardività.L’asserito vizio - l’omessa dichiarazione di esecutorietà del decretoingiuntivo azionato - integra una tipica ragione di opposizione agli attipreventiva ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ., da dedurre cioènel termine, perentorio e a pena di decadenza, di venti giorni dallanotifica dell’atto di precetto: termine nella specie ampiamente elassodacché, avvenuta la notifica del precetto il giorno 14 ottobre 2021,l’opposizione formale è stata formulata - peraltro nelle forme di cuiall’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. - soltanto con ricorsodepositato nel febbraio 2022, dopo l’effettuazione del pignoramento.2.1.2.

La doglianza è comunque infondata.r.g. n. 2318/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il decreto ingiuntivoche (come quello di cui si discute) nasca (vale a dire, sia dichiarato findalla sua emanazione) provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642cod. proc. civ. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzioneforzata e non richiede la dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647cod. proc. civ., norma dettata per la sola ipotesi in cui il decretoingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione (cfr., anche perrichiami a precedenti, Cass. 18/03/2022, n. 8870).3.

Il secondo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedegli artt. 474, 99 e 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 163 cod.proc. civ., imputa al Tribunale di non aver compiuto - attività cui eratenuto di ufficio - la verifica sull’inesistenza originaria del titoloesecutivo azionato, sollecitata dall’opponente nelle note conclusive.3.1.

Il motivo è infondato.Nella comparsa conclusionale del giudizio di merito in unico grado,l’opponente ha eccepito la «inesistenza del titolo esecutivo», in specieevidenziando «l’inesistente valore di titolo esecutivo del documento cheDovalue S.p.A. ha posto a fondamento della procedura espropriativa»:documento composto dalla «riproduzione autoconfezionata del decretoingiuntivo n. 563/2000», dal ricorso per rilascio di seconda copiaesecutiva di detto decreto, dal relativo decreto autorizzativo ex art.476 cod. proc. civ. del Tribunale di Taranto, da un foglio contenentefunzionario di cancelleria e da altro foglio contenente formula esecutivadatata 30 luglio 2021 e sottoscritta da funzionario di cancelleria.Si duole in questa sede del fatto che il giudice territoriale, dichiaratala inammissibilità della contestazione siccome formulata soltanto incomparsa conclusionale, abbia omesso di pronunciarsi di ufficio sullaprospettata «inesistenza» del titolo esecutivo.L’argomentazione è destituita di fondamento.3.1.1.

La doglianza esposta nelle conclusionali è inammissibile.r.g. n. 2318/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026Per radicato convincimento di nomofilachia, le opposizioni agli attiesecutivi si configurano come giudizi a carattere eterodeterminato, ilcui oggetto è circoscritto ai motivi proposti con l’atto introduttivo.La causa petendi dell’opposizione agli atti esecutivi si individua cioènei vizi e nella irregolarità formali addotti con l’atto di ingresso dellacontroversia, sicché ogni mutamento delle contestazioni rispetto aimotivi ivi illustrati costituisce una inammissibile domanda nuova (explurimis, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237;esaustivamente in motivazione, Cass., Sez.

U, 21/09/2021, n. 25478;Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387; Cass. 28/07/2011, n. 16541).3.1.2.

Non sussiste poi, nel caso di specie, un potere-dovere delgiudice dell’opposizione agli atti esecutivi di pronunciarsi sulla pretesa«inesistenza» del titolo.Ad onta della qualificazione in tal senso data dall’opponente, ladeduzione formulata da quest’ultima (e sopra riportata) non concernel’esistenza del titolo esecutivo, bensì la allegazione di esso al fascicolodella procedura esecutiva.Ad di là delle locuzioni adoperate, l’opponente non nega che ildecreto ingiuntivo n. 563/2000 del Tribunale di Taranto sia un titoloesecutivo, ma contesta, in buona sostanza, l’idoneità del documentoprodotto dal procedente a rappresentare detto titolo esecutivo.Orbene, mentre l’esistenza del titolo esecutivo è condizionedell’azione esecutiva (art. 474 cod. proc. civ.), il deposito di tale titoloin originale o copia autentica costituisce un presupposto processuale,la cui mancanza non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deveessere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass.09/12/1992, n. 13021; Cass. 31/03/2008, n. 8308).Ne consegue che, non vertendosi in tema di inesistenza del titolo,alcuna verifica officiosa era esigibile dal giudice.4.

In conclusione: rigettato il secondo motivo di ricorso, va inveceaccolto il primo motivo, cassata la sentenza impugnata e, decidendor.g. n. 2318/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026nel merito la lite, dichiarata inammissibile l’opposizione agli attiesecutivi illo tempore proposta da [OSCURATO:PERSONA].5.

In ordine alle spese, il principio della soccombenza, apprezzatocon riferimento all’esito globale della lite, impone la condannadell’opponente, qui ricorrente, alla refusione delle spese dell’interogiudizio, liquidate, secondo tariffa, come in dispositivo, in manieradistinta per l’unico grado di merito e per il presente grado di legittimità.6.

L’esito del giudizio di legittimità esclude l’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.MRigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo motivo, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibilel’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese: (i) del grado di merito del giudizio diopposizione, liquidate in euro 2.552 per compensi professionali, oltrealle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge; (ii) del giudizio di legittimità, liquidatein euro 2.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2318/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimate -avverso la sentenza n. 1964/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 27 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per essa, quale mandataria,[OSCURATO:SOCIETA].) promosse, nel gennaio 2022, espropriazione forzataex art. 543 cod. proc. civ. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e presso i terzipignorati [OSCURATO:SOCIETA]., agendo in forza deldecreto ingiuntivo n. 563/2000 del Tribunale di Taranto emesso infavore della [OSCURATO:SOCIETA]., adducendone il rilascio dellaseconda copia esecutiva in favore di essa procedente.2. Nel dispiegare opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617, secondo comma, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] eccepì che laprocedura esecutiva era fondata sulla copia del decreto ingiuntivoemesso provvisoriamente esecutivo il 20 giugno 2020 e mai munitodella dichiarazione di esecutorietà prevista dall’art. 647 cod. proc. civ.;domandò, pertanto, declaratoria di nullità del precetto e dell’atto dipignoramento presso terzi.3. Nell’attiva resistenza della procedente, la sentenza in epigrafeindicata ha dichiarato la cessazione della materia del contenderesull’opposizione e, regolando le spese sulla scorta della soccombenzavirtuale, condannato l’opponente a rifondere le spese all’opposta.Per quanto ancora d’interesse, il Tribunale bresciano ha ritenutoche la chiusura del procedimento espropriativo (con l’emissione dellaordinanza di assegnazione) determinasse la cessazione della materiadel contendere sull’opposizione; ha considerato altresì inammissibili lecontestazioni sollevate per la prima volta nella comparsa conclusionaleda parte opponente (contenute nel paragrafo intestato «inesistenza deltitolo esecutivo»).4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comeinnanzi processualmente rappresentata.Non svolgono difese in questa sede i terzi pignorati.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.r.g. n. 2318/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedell’art. 100 cod. proc. civ., critica la dichiarata cessazione dellamateria del contendere per inesistenza dei relativi presupposti:sostiene, in particolare, che la pronuncia dell’ordinanza di assegnazionenon aveva fatto venir meno l’interesse dell’opponente alla decisione sulmerito della opposizione, in quanto proposta prima dell’emanazionedell’ordinanza.1.1. Il motivo è fondato.L’opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto la regolarità formale(con tale locuzione intendendosi, in accezione lata, qualsivogliatipologia di vizio di invalidità) di ogni atto del processo esecutivo (attidi parte e provvedimenti del giudice, purché muniti di potenzialitàlesiva per i destinatari di essi: Cass. 05/05/2022, n. 14282), nonchédegli atti necessariamente prodromici all’esecuzione.L’interesse a proporre l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. siconcreta nel bisogno di rimozione o annullamento dell’atto esecutivoviziato, non perché in astratto difforme dal modello paradigmaticodisegnato dal legislatore, ma in quanto idoneo ad incidere in sensodannoso sulla sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti.La conclusione dell’esecuzione forzata con esito satisfattivo per ilcreditore (approvazione del progetto di distribuzione del ricavato,nell’espropriazione forzata immobiliare; ordinanza di assegnazione delcredito staggito, in quella presso terzi) non determina di per sé sola ilvenir meno dell’interesse dell’opponente alla decisione sul rimedio exart. 617 cod. proc. civ. in precedenza già dispiegato (ed ancorapendente) avverso uno degli atti della procedura esecutiva.L’eventuale accoglimento della opposizione è infatti produttivo dieffetti utili per l’opponente: la declaratoria di invalidità (per nullità or.g. n. 2318/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026altra tipologia di vizio) dell’atto esecutivo impugnato è normalmentesuscettibile di riverberarsi, infatti, con efficacia ex tunc, sugli attisuccessivi da esso dipendenti e, in ragione dell’accertato sviluppoanomalo e illegittimo dell’esecuzione, travolge, a mo’ di propagazione,anche il provvedimento di chiusura della procedura esecutiva,determinandone la regressione alla fase immediatamente precedenteil compimento dell’atto viziato (sul tema, cfr., in tal senso, Cass.14/06/2023, n. 17021; Cass. 02/08/2024, n. 21860; Cass.16/01/2025, n. 1042).Ha dunque errato il giudice territoriale nel dichiarare cessata lamateria del contendere: in accoglimento del primo motivo di ricorso, lasentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito, scrutinando al riguardo anche ilsecondo motivo dell’impugnazione di legittimità.2. Muovendo allo scrutinio delle ragioni di opposizione agli atti, conl’originario libello introduttivo l’opponente ha dedotto che la esecuzionein suo danno intrapresa era fondata sulla copia del decreto ingiuntivo,emesso provvisoriamente esecutivo il 20 giugno 2020 e mai munitodella dichiarazione di esecutorietà prevista dall’art. 647 cod. proc. civ..2.1. La censura è inammissibile e, comunque, infondata.2.1.1. È inammissibile per tardività.L’asserito vizio - l’omessa dichiarazione di esecutorietà del decretoingiuntivo azionato - integra una tipica ragione di opposizione agli attipreventiva ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ., da dedurre cioènel termine, perentorio e a pena di decadenza, di venti giorni dallanotifica dell’atto di precetto: termine nella specie ampiamente elassodacché, avvenuta la notifica del precetto il giorno 14 ottobre 2021,l’opposizione formale è stata formulata - peraltro nelle forme di cuiall’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. - soltanto con ricorsodepositato nel febbraio 2022, dopo l’effettuazione del pignoramento.2.1.2. La doglianza è comunque infondata.r.g. n. 2318/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il decreto ingiuntivoche (come quello di cui si discute) nasca (vale a dire, sia dichiarato findalla sua emanazione) provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642cod. proc. civ. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzioneforzata e non richiede la dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647cod. proc. civ., norma dettata per la sola ipotesi in cui il decretoingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione (cfr., anche perrichiami a precedenti, Cass. 18/03/2022, n. 8870).3. Il secondo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazionedegli artt. 474, 99 e 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 163 cod.proc. civ., imputa al Tribunale di non aver compiuto - attività cui eratenuto di ufficio - la verifica sull’inesistenza originaria del titoloesecutivo azionato, sollecitata dall’opponente nelle note conclusive.3.1. Il motivo è infondato.Nella comparsa conclusionale del giudizio di merito in unico grado,l’opponente ha eccepito la «inesistenza del titolo esecutivo», in specieevidenziando «l’inesistente valore di titolo esecutivo del documento cheDovalue S.p.A. ha posto a fondamento della procedura espropriativa»:documento composto dalla «riproduzione autoconfezionata del decretoingiuntivo n. 563/2000», dal ricorso per rilascio di seconda copiaesecutiva di detto decreto, dal relativo decreto autorizzativo ex art.476 cod. proc. civ. del Tribunale di Taranto, da un foglio contenentefunzionario di cancelleria e da altro foglio contenente formula esecutivadatata 30 luglio 2021 e sottoscritta da funzionario di cancelleria.Si duole in questa sede del fatto che il giudice territoriale, dichiaratala inammissibilità della contestazione siccome formulata soltanto incomparsa conclusionale, abbia omesso di pronunciarsi di ufficio sullaprospettata «inesistenza» del titolo esecutivo.L’argomentazione è destituita di fondamento.3.1.1. La doglianza esposta nelle conclusionali è inammissibile.r.g. n. 2318/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026Per radicato convincimento di nomofilachia, le opposizioni agli attiesecutivi si configurano come giudizi a carattere eterodeterminato, ilcui oggetto è circoscritto ai motivi proposti con l’atto introduttivo.La causa petendi dell’opposizione agli atti esecutivi si individua cioènei vizi e nella irregolarità formali addotti con l’atto di ingresso dellacontroversia, sicché ogni mutamento delle contestazioni rispetto aimotivi ivi illustrati costituisce una inammissibile domanda nuova (explurimis, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237;esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478;Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; Cass. 28/07/2011, n. 16541).3.1.2. Non sussiste poi, nel caso di specie, un potere-dovere delgiudice dell’opposizione agli atti esecutivi di pronunciarsi sulla pretesa«inesistenza» del titolo.Ad onta della qualificazione in tal senso data dall’opponente, ladeduzione formulata da quest’ultima (e sopra riportata) non concernel’esistenza del titolo esecutivo, bensì la allegazione di esso al fascicolodella procedura esecutiva.Ad di là delle locuzioni adoperate, l’opponente non nega che ildecreto ingiuntivo n. 563/2000 del Tribunale di Taranto sia un titoloesecutivo, ma contesta, in buona sostanza, l’idoneità del documentoprodotto dal procedente a rappresentare detto titolo esecutivo.Orbene, mentre l’esistenza del titolo esecutivo è condizionedell’azione esecutiva (art. 474 cod. proc. civ.), il deposito di tale titoloin originale o copia autentica costituisce un presupposto processuale,la cui mancanza non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deveessere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass.09/12/1992, n. 13021; Cass. 31/03/2008, n. 8308).Ne consegue che, non vertendosi in tema di inesistenza del titolo,alcuna verifica officiosa era esigibile dal giudice.4. In conclusione: rigettato il secondo motivo di ricorso, va inveceaccolto il primo motivo, cassata la sentenza impugnata e, decidendor.g. n. 2318/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 2318/2024Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 16881/2026Data pubblicazione 29/05/2026nel merito la lite, dichiarata inammissibile l’opposizione agli attiesecutivi illo tempore proposta da [OSCURATO:PERSONA].5. In ordine alle spese, il principio della soccombenza, apprezzatocon riferimento all’esito globale della lite, impone la condannadell’opponente, qui ricorrente, alla refusione delle spese dell’interogiudizio, liquidate, secondo tariffa, come in dispositivo, in manieradistinta per l’unico grado di merito e per il presente grado di legittimità.6. L’esito del giudizio di legittimità esclude l’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per l’impugnazione. P.Q.MRigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo motivo, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibilel’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese: (i) del grado di merito del giudizio diopposizione, liquidate in euro 2.552 per compensi professionali, oltrealle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge; (ii) del giudizio di legittimità, liquidatein euro 2.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 18 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2318/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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