CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 19563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 7-10669/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha stimato sussistente il dolo (almeno nella forma eventuale) dì partecipazione al complesso fenomeno fraudolento organizzato, valorizzando aspetti inequivoci e perfino confessi della condotta concorsuale (iterati accessi presso gli uffici postali per attivare carte elettroniche intestate all'imputato necessarie a realizzare le truffe consumate, consapevolezza di partecipare con la messa a disposizione dei suoi documenti l'intento comune, retribuzione della sua opera partecipativa). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una diversa lettura in diritto delle evidenze processuali di segno logico univoco. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che í motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. Resta dunque verificata la logica congruità argomentativa della decisione che apprezza, come causalmente efficace, l'azione singolare calata nel coacervo collettivo. Il punto è stato affrontato da questa Corte in numerosi arresti, che valorizzano l'effetto moltiplicatore della clausola di equivalenza causale contenuta nell'art. 110 del codice penale (tra le tante: Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260-01). Nel giudizio di merito è rimasto accertato che si trattò di una azione collettiva a partecipazione plurale, colorata da finalità patrimoniali comuni, evidenziate anche dalla retribuzione della disponibilità offerta dal ricorrente. Tutti i partecipi svolsero dunque un ruolo attivo ed essenziale alla realizzazione del programma ed anche il ricorrente si rappresentò la finalità della sua opera partecipativa, scegliendo ugualmente di agire. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce dunque che si ha concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con il proprio ruolo collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991, Terranova, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200). Si tratta infatti di riconoscere che la partecipazione attiva ad un progetto altrui, per quanto 7-10669/2021 improvvisata, risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all'art. 110 del codice penale. Si tratta di concorso "ordinario e pieno" nel delitto, giammai di minima efficacia causale (art. 114 cod. pen,), costituendo ciascun contributo, anche in funzione di mero supporto logistico, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto (Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461). La Corte territoriale ha ben argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente. Del resto, la essenziale portata del "contributo documentale" offerto elide ogni possibile equivoco sulla concreta efficacia della misura causale offerta. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]