CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33256/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 13645/25 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta l'assenza dell'elemento soggettivo del reato; Considerato che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente rilevato - coerentemente rispetto alla pronuncia di primo grado - come il ricorrente non potesse non essere a conoscenza del provvedimento restrittivo nei suoi confronti (cfr.p. 4 della sentenza di appello e 3 della sentenza di primo grado); pertanto, poiché per l'integrazione della fattispecie è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevole violazione del provvedimento restrittivo senza che rilevino i motivi della condotta (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012 Rv. 252288 - 01), la prospettazione difensiva risulta smentita sia in punto di fatto che in punto di diritto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i