CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 agosto 1956
Cassazione n. 33656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/08/1956 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ‘'f ok.,~4)-ett~„A.,-n 14, ,t,l'AA).5, (1,1 j, ocez_ Okikes_ (), LtilAc j(- dife~e c, Le si-[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 9 novembre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore della Gima restauri s.r.l. dal 17 gennaio 2021 sino al fallimento dichiarato il 28 luglio 2014, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, alla pena di anni tre di reclusione, esclusa l' aggravante del danno di rilevante gravità e dei più fatti di bancarotta con inabilitazione e incapacità ex art. 216, ultimo comma, I. fall per anni quattro. Il Tribunale ha assolto l'imputato dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di operazioni dolose dirette a cagionare il dissesto della società. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi, qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della decisione. 2.1. Con il primo motivo deduce l'illogicità della motivazione e nello sviluppare il motivo deduce il travisamento delle prove. Rappresenta che l'imputato è stato condannato per avere volutamente sottratto le scritture contabili e che la prova del dolo specifico era stata desunta dalla Corte distrettuale dai seguenti elementi: la non estraneità alle vicende societarie e la consapevolezza delle condizioni della fallita e dell'enorme passivo accumulato per la sistematica elusione dei pagamenti Iva; il fatto che la società aveva continuato a operare durante la gestione dell'imputato e che era attiva sino al fallimento come dichiarato dal curatore; che la gestione contabile era stata seguita personalmente dall'imputato in quanto ragioniere. Il ricorrente contesta le risultanze istruttorie come riportate nelle sentenze di merito e contesta l'esattezza dell'affermazione secondo cui la società sarebbe stata attiva sino al fallimento. Da tale deduzione trae la conseguenza che non potrebbe ritenersi provato il dolo specifico ritenuto dai giudici di merito. 2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza dell' art. 2220 cod. civ. e del d.m. 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e finanze per avere ritenuto inattendibile la documentazione prodotta in forma digitale che, invece, a norma delle richiamate disposizioni, è pacificamente consentita. 3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Rileva che con la sentenza di primo grado si afferma che «non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante» e che però entrambe le aggravanti erano state escluse dallo stesso giudice. Quindi, si stigmatizza nel ricorso, che dall'interpretazione letterale del passaggio motivazionale deve trarsi la conseguenza che le attenuanti erano state riconosciute e, quindi, non sussistendo una residua aggravante, esse avrebbero dovuto ritenersi operanti. La Corte d'appello su tale motivo sarebbe rimasta silente incorrendo quindi nel vizio di motivazione mancante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà appresso. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo con cui il ricorrente lamenta l'intrinseca illogicità della sentenza in merito alla contestata bancarotta documentale. Il ricorrente, nello svolgere il motivo, lamenta innanzitutto che i giudici di merito sarebbero incorsi in una inesattezza là dove hanno ritenuto che il curatore avrebbe affermato che la società era rimasta attiva sino al fallimento e che avrebbe continuato a operare sotto le gestione dell'imputato. Affermano che le risultanze dibattimentali sarebbero state travisate posto che esse «fotografano una società inattiva e priva di commesse». Da tale presunta inesattezza, la difesa fa discendere l'insussistenza del dolo specifico posto che il principale elemento indiziario per i giudici di merito era costituito proprio dalla prosecuzione dell'attività. Orbene, tale censura è inedita e come tale inammissibile, posto che, come emerge dai motivi di appello riportati nella sentenza qui impugnata e non contestata in parte qua non risultano essere stati proposti in tale sede. In ogni caso deve ricordarsi che per la più recente giurisprudenza è pacifica la sussistenza in capo all'amministratore dell'obbligo di tenere le scritture contabili anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente tale obbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese (ex multís, tra le sentenze massimate, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261-01; Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086). Erra poi il ricorrente nel ritenere che su tale presunta prosecuzione dell'attività sarebbe stato tratto il principale elemento indiziario su cui fondare la sussistenza del dolo specifico. La Corte d'appello, infatti, con motivazione lineare, completa e non manifestamente illogica, rappresenta lucidamente le ragioni per cui ha ravvisato la sussistenza del dolo specifico. Ed invero, dopo aver premesso, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che l' omessa tenuta o sottrazione della contabilità non possono costituire di per sé sole la prova del dolo, pone in luce che l'imputato, anche se amministratore per circa due anni e mezzo, ben conosceva, come da lui stesso dimostrato nel corso dell'istruttoria, l'andamento degli affari della società che ha amministrato e gestito con cognizione di causa. «L'imputato [evidenzia la Corte] ha detto di avere personalmente seguito la gestione contabile della società in quanto ragioniere senza ausilio di consulenti esterni e di avere avuto nella sua disponibilità la documentazione contabile. Nel corso dell'esame dibattimentale ha poi addossato al curatore la responsabilità di non aver depositato le fatture, che egli aveva in animo di consegnare, ma che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe saputo dove mettere in quanto troppo ingombranti». Tale circostanza, ritiene la Corte, non è stata provata mette in risalto la mala fede dell'imputato «che a suo dire non avrebbe avuto sentore del prossimo fallimento perché nel bilancio che (non è stato mai depositato) il debito verso l'erario era di euro 175.000 e di euro 300.000 verso l'esattoria. Pur tuttavia, lo stesso dava atto dell'esistenza delle cartelle esattoriali che riteneva di non impugnare, sperando in un condono ». Tali considerazioni e quelle ulteriormente sviluppate dalla Corte d'appello in ordine alla configurabilità del dolo specifico sfuggono alle censure svolte con il primo motivo di ricorso poiché con esse, in buona sostanza, si chiede al Collegio, surrettiziamente, una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito, con coerenza e logicità di argomentazioni, dalla Corte d'Appello. Il giudice di legittimità, invero, è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2. Infondata è la censura svolta con il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge per avere la Corte d'appello escluso qualsiasi attendibilità della documentazione consegnata su una pennetta e non tenuta in forma cartacea non avendo avuto il curatore, come riferito dallo stesso in dibattimento, a disposizione alcun riscontro per poter affermare la veridicità dei dati riportati. La Corte d'appello, infatti, correttamente afferma, valorizzando quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, che anche nel caso in cui la tenuta della documentazione contabile avviene con sistema informatico, l'amministratore non è comunque esonerato «dall'obbligo di aggiornare i dati sui supporti magnetici e di fornirli in caso di controlli, ispezioni mediante stampata». (Sez. 5, n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Conticello, Rv. 279019 - 01). La previsione di cui all'art. 2220, terzo comma, cod. civ., che il ricorrente assume essere stata violata, stabilisce, infatti, che le scritture e i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, ma pone la condizione che le registrazioni stesse corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dai soggetto che utilizza detti supporti. Con decisione risalente, ma sempre condivisibile, questa Sezione ha infatti rilevato che «In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non può ravvisarsi la causa di forza maggiore, che esclude la responsabilità, nel furto del computer contenente tutti i dati utili della contabilità e nella irreperibilità del tecnico che ha introdotto la chiave di lettura sul supporto magnetico, dal momento che, comunque, l'imputato non ha tenuto i prescritti libri contabili nei quali avrebbe potuto trasferire di volta in volta le risultanze del computer e non ha conservato i dati cartacei (bolle, ricevute, contratti, atti provenienti da terzi, ecc.) che avrebbe dovuto conservare» (Sez. 5, n. 5158 del 18/04/1995, Careglio, Rv. 201324). Ciò posto, è da ritenersi infondato il secondo motivo di censura posto che è pacifico sia che la documentazione contenuta nella pennetta (libro giornale dal 2011 al 2014, i mastrini, alcune dichiarazioni Iva e bilanci non depositati) è parziale, sia che non è stata depositata la documentazione cartacea e che ciò ha avuto un indiscutibile riflesso sulla possibilità di addivenire alla ricostruzione della vita dell'impresa. 3. E' fondato l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. Ed invero, la sentenza di primo grado ha affermato che «non possono essere riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante» ma prima di formulare tale conclusione, ha escluso sia la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità (pag. 6), sia qualle dell'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. attesa l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sullo specifico motivo di appello, con cui si chiedeva che la pena venisse modulata tenendo conto delle circostanze attenuanti da non potersi considerare equivalenti vista l'esclusione delle aggravanti, la Corte d'appello non si è pronunziata limitandosi a confermare la pena inflitta in primo grado e così operando è venuta meno al suo obbligo motivazionale. La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d' appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Rom