CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1318-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. in liquidazione– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 463/01/2022 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata l’8 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12giugno 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dal controricorso erariale si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificò allaricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo all’anno d’imposta 2013, contestando l’illegittima Accise –Omesso deposito del ricorso-Improcedibilità RGN 1318/2023 Consigliere rel. Federici applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA –[OSCURATO:PERSONA] sulle Accise). Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Ravenna accolse le ragioni della società con sentenza n. 198/01/2017. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accolse invece l’appello dell’ufficio con sentenza n. 463/01/2022. Tale pronuncia, non notificata, è stata impugnata dalla società e l’Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso. Il ricorso non è stato depositato. All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 202 4 la causa è stata decisa. Considerato che Deve pregiudizialmente evidenziarsi cheil ricorso non risulta depositato, così come prescrive l’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. , secondo la formulazione -generica-introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta infatti l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente. Né, nel caso di specie, è stata chiesta la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, cod.proc. c iv . Deve pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. All’esito del processo segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, da liquidarsi nell’importo di cui in dispositivo in favore della controricorrente che si è regolarmente costituita. Occorre anche dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. Questa Corte ha in punto affermato che «la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod.proc. c iv ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma» (Sez. U, 17 luglio 2023, n. 20621).RGN 1318/2023 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA], come già avvertito dalla giurisprudenza richiamata, anche nell’ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato, ricorre la funzione, propria dell’obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l'amministrazione della Giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento. Si tratta pur sempre della celebrazione di giudizio rivelatosi del tutto superfluo, ciò che giustifica il maggior costo fiscale del servizio. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle dogane delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nell’importo di € 5.400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del