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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 35617/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] POTENZAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ANNAnata a [OSCURATO:PERSONA] il 25 / 11 / 1999 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito, per l’indagata, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso e, in subordine, il rigetto di esso; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di ANNAMACERA, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2025,il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , gravemente indiziat a di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti di falso ideologico (capo 1), nonché di avere commesso numerosi delitti scopo in materia di falso,per fare ottenere ai discenti del [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA](gestito dai concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la quale lavorava in qualità di collaboratrice di fiducia del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] , certificazioni di diverso tipo (quali «[OSCURATO:PERSONA] 7 moduli [OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA] ATA», OSS, superamento esami E-[OSCURATO:PERSONA]), inducendo in errore gli enti certificatori, individuati n elle società [OSCURATO:SOCIETA]e I dcert s.r.l. , nonché nella Regione Campania e nella [OSCURATO:PERSONA](capi 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89,91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139 e 140).

2. Con ordinanza in data 20 febbraio 2025, il Tribunale di Potenza, in accoglimento del riesame propostonell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] , ha escluso sia l a configurabilità del reato associativo, sia la natura di atto pubblico della certificazione informatica denominata «[OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA]», con conseguente riqualificazione delle relative condotte di falso exart. 480 cod. pen. e ha, dunque, revocato la misura in atto, tenuto conto dell’insussistenza di esigenze cautelari.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

3.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionequanto alla configurabilità del reato associativo.

Il provvedimento censurato escluderebbe erroneamente l’esistenza del reato associativo sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero «dato vita a un’associazione strutturata con un programma criminoso condiviso dagli altri correi», ma si sarebbero «avvalsi, di volta in volta, di altri centri formativi», difettando, quindi, «il requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati, rinvenendosi piuttosto una unilateralità nelle relazioni» con «gli altri correi», quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], collegati non tra loro, ma solo con il [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA], i cui titolari «erano il punto di riferimento di ciascuno dei centri campani in modo da far convergere clientela, know howe spendibilità territoriale delle falsificazioni».

In questo modo, il provvedimento cadrebbe in contraddizione, riconoscendo il ruolo centrale (quale «punto di riferimento di ciascuno dei centri campani») del [OSCURATO:PERSONA], il contributo dei cui referenti non sarebbe stato meramente occasionale, consistendo il medesimo in un’attività di ideazione, coordinamento, organizzazione e attuazione di un vasto programma criminoso.

Nel caso di specie l’integrazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen. sarebbe dimostrata dall’operatività di un’organizzazione, contraddistinta dalla ripartizione dei ruoli, volta alla commissione di una serie indeterminata di delitti, costituenti l’estrinsecazione di un proposito criminoso attuato riproducendo, in maniera seriale, schemi esecutivi consolidati e condivisi.

Non rilevante sarebbe, dunque, che i complici non fossero a conoscenza dell’identità di alcuni affiliati e della relativa attività criminosa.

Anche a prescindere dal fatto che per l’esistenza del reato non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, a una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale, si sottolinea che, nella specie, esistevano due compagini associative, entrambe facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e composte dai referenti della Scuola O.S.S. di Polla, per quanto concerne l’ottenimento delle attestazioni di qualifica professionale di «O.S.S., e dai referenti delle agenzie di Nola e Pompei, per quanto concerne l’ottenimento delle certificazioni di alfabetizzazione digitale.

Quanto, poi, alla valorizzazione, ai fini dell’esclusione del reato associativo da parte del Tribunale, dell’assenza di una «cassa comune del gruppo», si osserva che esso non costituisce un elemento della fattispecie e che in ogni caso le indagini avrebbero accertato plurime rendicontazioni, nel corso dell’iter criminis, da parte dei sodali; mentre con riferimento allosvolgimento di attività lecite nei centri di formazione, il ricorso sottolinea che gli indagati avevano la necessità, per operare in modo indisturbato, di realizzare anche attività osservando le prescrizioni normative.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 479 cod. pen. e di altre norme giuridiche rilevanti quanto a lla natura giuridica delle certificazioni denominate « Ei p ass 7 [OSCURATO:PERSONA] » , nonché carenza. contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione.

Dopo avere riepiloga to , in premessa, sia la normativa statale in materia di attività degli enti formativi, costituita dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge-quadro in materia di formazione professionale», che consente alle Regioni di regolare autonomamente la formazione professionale nel territorio regionale, nonché dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», che definisce le modalità di rilascio della certificazione delle competenze acquisite, definita come «atto pubblico», dal d.m. 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] per la « Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che disciplina, all’art. 8, il «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»; sia la normativa euro-unitaria, che stabilisce le linee guida a cui i vari Stati devono attenersi, attraverso il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 17 dicembre 2013, la Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017 sul [OSCURATO:PERSONA] delle Qualifiche per l’apprendimento permanente, la Raccomandazione del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018, che definisce ed approva le cd. [OSCURATO:PERSONA] ( o c ompetenze c hiave) per l ’ apprendimento permanente.

Indi, il ricorso lamenta che il Collegio abbia ritenuto, in maniera apodittica, di diversificare la natura delle certificazioni «[OSCURATO:PERSONA] 7 moduli [OSCURATO:PERSONA]»rispetto alle altre certificazioni, limitandosi ad affermare che le prime «non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», senza considerare che anche esse costituivano documenti emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e utilizzati per ottenere l’inserimento o punteggi aggiuntivi nell’ambito di graduatorie concorsuali di stampo pubblicistico.

All’uopo, il ricorso richiama la recente sentenza n. 51225 del 2023 con cui la Corte di cassazione avrebbe riconosciuto la natura di atto pubblico della certificazione «[OSCURATO:PERSONA] 7» rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quanto attestato dal singolo istituto privato, da essa autorizzato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento a fornire l’offerta formativa, essendo gli episodi in disamina occorsi in un’epoca successiva al perfezionamento della procedura di accreditamento di [OSCURATO:SOCIETA].

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla natura fidefacente dei documenti oggetto di contraffazione.

Dopo avere ricordato la definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità della nozione di atto pubblico di fede privilegiata ai fini penali e avere sottolineato che la funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria, si sostiene che, nel caso di specie, la tipologia di atti oggetto di contraffazione, i soggetti emittenti (i.e.

Regione Campania ed enti accreditati) e la normativa di settore indurrebbero aconfigurare la circostanza aggravante della fidefacenza in relazione alla contraffazione delle certificazioni « [OSCURATO:PERSONA]» e degli attestati di qualifica professionale «O.S.S.», trattandosi di atti aventi fede privilegiata.

3.4. Infine, in punto di esigenze cautelari, senza formalmente dedurre alcun vizio di violazione di legge o di motivazione, si osserva che AnnaMacera avrebbe commesso i reati tramite contegni esplicativi di un fermo proposito e di una predisposizione meticolosa dei mezzi e delle modalità di esecuzione, secondo un modus operandiconsolidato, che consentiva, con un minimo rischio di mancato perfezionamento del proposito, di conseguire, senza particolari insidie, il profitto indebito avuto di mira.

Pertanto, ricorrerebbero tuttora a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche perché la trama delittuosa attuata sarebbe connotata da un marcato disvalore sociale essendo fondatasul mercimonio di atti pubblici fidefacenti mediante induzione in errore dei soggetti preposti al rilascio.In particolare, il concreto e attuale pericolo che l’indagata possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede sarebbe dimostrato: dalla capacità dell’associazione di conservare la propria operatività grazie a un apparato solido e organizzato di uomini e risorse in grado di reperire costantemente nuovi clienti e le disponibilità finanziare necessarie per l’attuazione del programma criminoso del sodalizio; dalle concrete modalità dell’azione (quali: la durata e la ripetizione delle condotte; le diverse tipologie di documenti oggetto di falsificazione; la capacità di gestire e organizzare una fitta rete di clienti) e l’esame della personalità dell’indagata indu rrebber o a una valutazione di allarmante pericolosità sociale, vista la relativa caratura criminale, resa palese soprattutto dal contenuto di molte conversazioni intercettate, da cui si ricaverebbe che l a stess a non a vesse mostrato alcuna remora a perseguire gli obiettivi criminosi prestabiliti, approntando degli escamotage funzionali a mistificare l ’ assunzione dei contegni illeciti, anche in maniera ripetuta e costante; la spregiudicatezza e scaltrezza mostrate nel perpetrare il crimine nell’ambito della sua attività professionale, costituente una significativa fonte di reddito, elemento sintomatico di una spiccata inclinazione a delinquere e di una riluttanza al rispetto dei dettami normativi.

3. In data 30 agosto 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente a i primi due motivi di ricorso.

4. In data 9 settembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di AnnaMacera, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondatoe,pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo di doglianza, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa contestata al capo 1), osserva il Collegio che le doglianze sono fondate.

2.1. Va premesso che in materia di associazione per delinquere il consolidato indirizzo interpretativo richiede, ai fini dell’integrazione del delitto, un accordo criminosostabile fra tre o più persone, finalizzato non solo alla costituzione , ma anche solo al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 -01), nonché, sul piano dell’elemento soggettivo, la presenza de l dolo diretto, il quale postula la consapevolezza, in capo al singolo partecipe,della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva(Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 -01).

2.2. Orbene, l’esclusione della configurabilità della fattispecie associativa da parte del provvedimento impugnato si fonda, per un verso, sulla illogica pretermissione di taluni elementi di fatto, di cui il Tribunale non ha dato adeguata giustificazione e, per altro verso, sulla individua zione di alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà, sono alla stessa estranei, integrando, in questo modo,la prospettata violazione di legge.

Sotto un primo profilo va, infatti, rilevato che l’ordinanza del riesame non esclude soltanto la partecipazione di AnnaMacera all’associazione per delinquere , ma sembra escludere tout courtla configurabilità stessa del delitto contestato , sul presupposto che gli unici partecipi di essa sarebbero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché non sarebbero configurabili le condizioni minime per la sussistenza del reato contestato, che, come detto, presuppone la presenza di almeno tre persone.

In questo modo, tuttavia, il Tribunale, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, oblitera totalmente, senza fornire alcuna spiegazionedi tale omissione, il contributo di altri concorrenti che pure sono indicati nel relativo capo di imputazione e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] e MariaGenio, i quali facevano parte, in qualità di stretti collaboratori, del centro gestito d agli stess i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che , secondo l ’ ipotesi accusatoria, si adoperavano per l’operatività della struttura criminosa.

Va, dunque, chiarito, da parte del Collegio di merito, se sia configurabile o meno il delitto di associazione già a partire dal contributo prestato dai soggetti operativi all’interno delCentro [OSCURATO:PERSONA], atteso che l a motivazione sul punto appare del tutto carenterispetto all’esame del complessivo quadro indiziario.

Apartire da tale accertamento preliminare va, poi, ulteriormente scrutinato il profilo della idoneità a configurare, ad opera dell’odiernaindagata, un contributo partecipativo a partire dalla diuturna realizzazione di condotte pacificamente illecitecorrisposte a partire da un accordo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] secondo uno schema attuativo collaudato, ripetuto nel tempo in maniera continu a e, soprattutto, con tratti di ripetibilità operativae senza alcun limite temporale.

A questo riguardo, come correttamente rilevato dal ricorrente, il provvedimento va censurato anche per avere introdotto arbitrariamente alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà,non sono previsti dalla norma incriminatrice, né dalla giurisprudenza in argomento.

Ci si riferisce, da un lato, alla richiesta di una comune e reciproca conoscenza, in capo a tutti gli associati, della presenza, del ruolo e del contributo partecipativo reso da ciascuno di essi(definita come mancanza del «requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati»); e, dall’altro lato, alla presenza di una cassa comune,che appare propria delle forme più tipiche della criminalità organizzata, come quella mafiosa, ma che non è certamente richiesta per ogni ipotesi associativa.Ne consegue, pertanto, che anche sotto tale profilo deve ritenersi fondato il primo motivo e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato.Accanto alla rivalutazione dei profili indicati, il Tribunale verificherà, altresì, la logicità di una costruzione giuridico- fattuale che individua l’ipotetica struttura associativa criminale all’interno del solo [OSCURATO:PERSONA], considerando ad essa estranei i soggetti operanti negli altri centri di formazione professionale sul presupposto che gli stessi non fossero partecipi nell’integraleprogrammazione criminale attuata in quello stesso [OSCURATO:PERSONA].

3. Parimenti fondato è, poi, il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente lamenta l’esclusione della natura di atto pubblico delle certificazioni [OSCURATO:PERSONA] 7 modello userda parte de l Tribunale , che ha, quindi, ritenuto di riqualifica re il fatto nella meno grave fattispecie di falsità in certificatiprevista dall’art. 480 cod. p en . , per la quale, attesi i limiti edittali, non risultavano applicabili misure cautelari.

Sul punto giova rilevare, preliminarmente, che l’art. 2, d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13(che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)definisce come «ente titolato » al rilascio delle certificazione delle competenze «il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)».

Nel caso di specie tale qualifica deve essere riconosciuta allaCertipass s.r.l., che il 13 dicembre 2018 h a ottenuto l ’ accreditamento al rilasci o della certificazione [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]), la quale è definitadal d.m. n. 59 del 2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) comeun « attestato di addestramento professionale nel settore delle competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute»e a l la quale è riconosc iuto valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici,cioè ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Essa, dunque, rientra a pieno nella nozione penalistica di atto pubblico ( per la quale v.

Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007- 01 ) , che ricomprende gli attiche, anche non compiuti dai pubblici ufficiali, siano destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza interna, contribuendo l’attestato, nella catena degli atti amministrativi, alla formazione delle graduatorie e configurandosi, dunque, quale atto propedeutico o presupposto d i un atto pubblico finale.

In questa prospettiva , la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che le certificazioni di cui trattasi devono essere qualificate, da un punto di vista formale, come atti pubblici nell’accezione prima delineata (così Sez. 6, n. 51225 del 23/11/ 2023, Amato , non massimata ) .

Del tutto apodittica, dunque, si rivela la generica motivazione con cui il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che le certificazioni in parola « non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», se nza nemmeno chiarire le ragioni in virtù delle quali si sia ritenuto di delineare una distinzione all’interno delle diverse tipologie di certificazion e oggetto di contestazione.Anche il presente motivo di ricorso deve, dunque, essere acco lto .

4. Inammissibile è, invece, la parte del terzo motivodi doglianza concern ente l’esclusione dell’aggravante della fidefacenza dell’atto prevista dall ’ art. 476 , secondo comma,cod. p en.

Va premesso checostituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale sussiste l ’ interesse concreto e attuale dell ’ indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta a ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ano sul quomododella misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01) e, specularmente, che sussista l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284357 - 02).

N el caso di specie, dall’eventuale accoglimento del motivo non deriverebbero conseguenz e in relazione alla misura cautelare applicabile, posto che per le misure custodiali, quale gli arresti domiciliari originariamente applicati, il limite di pena massima al di sotto del quale esse non sono applicabile è quello di cinque anni, laddove l’ipotesi non aggravataprevista dall’art. 476, primo comma, cod. pen., cui rimanda il contestato art. 479 cod. pen., prevede una pena massima di sei anni di reclusione.

E tuttavia, l ’ eventuale configurabilità dell ’ aggravante della natura fidefacente dell’atto pubblico avrebbeinvece riflessi sulla durata massima della custodia cautelare (categoria comprensiva, in ragione del rinvio dell’art. 284 cod. proc. pen., anche degli arresti domiciliari), posto che detta durata è pari a 3 mesi nel caso in cui la pena non sia superiore ai sei anni, mentre nel caso in cui ricorresse l’aggravante in questione essa sarebbe pari a dieci anni di reclusionee che, pertanto, la durata massima della misura fosse di sei mesi.

Nondimenoè appena il caso di osservare l’estrema genericità della deduzione con cui il ricorso ha affermato la natura fidefacente delle certificazioni de quibus.

Muovendo dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto pubblico di fede privilegiata è quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all’atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Scirto, Rv. 284225 - 01) , l ’ ordinanza impugnata ha evidenziato l’assenza di una norma di rango primario o secondario che abbia attribuitoil potere di fidefacenzaal pubblico ufficiale che forma l ’ atto pubblico.

E, tuttavia, a fronte di tale enunciazione, il ricorso si è limitato a ribadire la tesi accolta nell’atto di imputazione, senza confrontarsi con le ragioni espresse dal Tribunale e, dunque, senza in alcun modo argomentare in ordine al fondamento giuridico del potere di fidefacenza asseritamente attribuito agli organi certificatori.

5. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso deriva l’assorbimento delle questioni, formalmente dedotte con l’ultima parte del terzo motivo di ricorso, inerentialle esigenze cautelari, essendo necessario rivalutare il quadro cautelare all’esito della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza per le fattispecie allo stato escluse nel provvedimento impugnato.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico ad oggetto le certificazioni [OSCURATO:PERSONA] 7 modello user, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio sul punto , a l Tribunale di Potenza .

Nel resto,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di associazione a de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] POTENZAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ANNAnata a [OSCURATO:PERSONA] il 25 / 11 / 1999 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito, per l’indagata, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso e, in subordine, il rigetto di esso; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di ANNAMACERA, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2025,il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , gravemente indiziat a di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti di falso ideologico (capo 1), nonché di avere commesso numerosi delitti scopo in materia di falso,per fare ottenere ai discenti del [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA](gestito dai concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la quale lavorava in qualità di collaboratrice di fiducia del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] , certificazioni di diverso tipo (quali «[OSCURATO:PERSONA] 7 moduli [OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA] ATA», OSS, superamento esami E-[OSCURATO:PERSONA]), inducendo in errore gli enti certificatori, individuati n elle società [OSCURATO:SOCIETA]e I dcert s.r.l. , nonché nella Regione Campania e nella [OSCURATO:PERSONA](capi 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 89,91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139 e 140). 2. Con ordinanza in data 20 febbraio 2025, il Tribunale di Potenza, in accoglimento del riesame propostonell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] , ha escluso sia l a configurabilità del reato associativo, sia la natura di atto pubblico della certificazione informatica denominata «[OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA]», con conseguente riqualificazione delle relative condotte di falso exart. 480 cod. pen. e ha, dunque, revocato la misura in atto, tenuto conto dell’insussistenza di esigenze cautelari. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 3.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionequanto alla configurabilità del reato associativo. Il provvedimento censurato escluderebbe erroneamente l’esistenza del reato associativo sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero «dato vita a un’associazione strutturata con un programma criminoso condiviso dagli altri correi», ma si sarebbero «avvalsi, di volta in volta, di altri centri formativi», difettando, quindi, «il requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati, rinvenendosi piuttosto una unilateralità nelle relazioni» con «gli altri correi», quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], collegati non tra loro, ma solo con il [OSCURATO:PERSONA] studi [OSCURATO:PERSONA], i cui titolari «erano il punto di riferimento di ciascuno dei centri campani in modo da far convergere clientela, know howe spendibilità territoriale delle falsificazioni». In questo modo, il provvedimento cadrebbe in contraddizione, riconoscendo il ruolo centrale (quale «punto di riferimento di ciascuno dei centri campani») del [OSCURATO:PERSONA], il contributo dei cui referenti non sarebbe stato meramente occasionale, consistendo il medesimo in un’attività di ideazione, coordinamento, organizzazione e attuazione di un vasto programma criminoso. Nel caso di specie l’integrazione del reato di cui all’art. 416 cod. pen. sarebbe dimostrata dall’operatività di un’organizzazione, contraddistinta dalla ripartizione dei ruoli, volta alla commissione di una serie indeterminata di delitti, costituenti l’estrinsecazione di un proposito criminoso attuato riproducendo, in maniera seriale, schemi esecutivi consolidati e condivisi. Non rilevante sarebbe, dunque, che i complici non fossero a conoscenza dell’identità di alcuni affiliati e della relativa attività criminosa. Anche a prescindere dal fatto che per l’esistenza del reato non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, a una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale, si sottolinea che, nella specie, esistevano due compagini associative, entrambe facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e composte dai referenti della Scuola O.S.S. di Polla, per quanto concerne l’ottenimento delle attestazioni di qualifica professionale di «O.S.S., e dai referenti delle agenzie di Nola e Pompei, per quanto concerne l’ottenimento delle certificazioni di alfabetizzazione digitale. Quanto, poi, alla valorizzazione, ai fini dell’esclusione del reato associativo da parte del Tribunale, dell’assenza di una «cassa comune del gruppo», si osserva che esso non costituisce un elemento della fattispecie e che in ogni caso le indagini avrebbero accertato plurime rendicontazioni, nel corso dell’iter criminis, da parte dei sodali; mentre con riferimento allosvolgimento di attività lecite nei centri di formazione, il ricorso sottolinea che gli indagati avevano la necessità, per operare in modo indisturbato, di realizzare anche attività osservando le prescrizioni normative. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 479 cod. pen. e di altre norme giuridiche rilevanti quanto a lla natura giuridica delle certificazioni denominate « Ei p ass 7 [OSCURATO:PERSONA] » , nonché carenza. contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. Dopo avere riepiloga to , in premessa, sia la normativa statale in materia di attività degli enti formativi, costituita dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge-quadro in materia di formazione professionale», che consente alle Regioni di regolare autonomamente la formazione professionale nel territorio regionale, nonché dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», che definisce le modalità di rilascio della certificazione delle competenze acquisite, definita come «atto pubblico», dal d.m. 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] per la « Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che disciplina, all’art. 8, il «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali»; sia la normativa euro-unitaria, che stabilisce le linee guida a cui i vari Stati devono attenersi, attraverso il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 17 dicembre 2013, la Raccomandazione del Consiglio (2017/C 189/03) del 22 maggio 2017 sul [OSCURATO:PERSONA] delle Qualifiche per l’apprendimento permanente, la Raccomandazione del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2018, che definisce ed approva le cd. [OSCURATO:PERSONA] ( o c ompetenze c hiave) per l ’ apprendimento permanente. Indi, il ricorso lamenta che il Collegio abbia ritenuto, in maniera apodittica, di diversificare la natura delle certificazioni «[OSCURATO:PERSONA] 7 moduli [OSCURATO:PERSONA]»rispetto alle altre certificazioni, limitandosi ad affermare che le prime «non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», senza considerare che anche esse costituivano documenti emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e utilizzati per ottenere l’inserimento o punteggi aggiuntivi nell’ambito di graduatorie concorsuali di stampo pubblicistico. All’uopo, il ricorso richiama la recente sentenza n. 51225 del 2023 con cui la Corte di cassazione avrebbe riconosciuto la natura di atto pubblico della certificazione «[OSCURATO:PERSONA] 7» rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quanto attestato dal singolo istituto privato, da essa autorizzato previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento a fornire l’offerta formativa, essendo gli episodi in disamina occorsi in un’epoca successiva al perfezionamento della procedura di accreditamento di [OSCURATO:SOCIETA]. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla natura fidefacente dei documenti oggetto di contraffazione. Dopo avere ricordato la definizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità della nozione di atto pubblico di fede privilegiata ai fini penali e avere sottolineato che la funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria, si sostiene che, nel caso di specie, la tipologia di atti oggetto di contraffazione, i soggetti emittenti (i.e. Regione Campania ed enti accreditati) e la normativa di settore indurrebbero aconfigurare la circostanza aggravante della fidefacenza in relazione alla contraffazione delle certificazioni « [OSCURATO:PERSONA]» e degli attestati di qualifica professionale «O.S.S.», trattandosi di atti aventi fede privilegiata. 3.4. Infine, in punto di esigenze cautelari, senza formalmente dedurre alcun vizio di violazione di legge o di motivazione, si osserva che AnnaMacera avrebbe commesso i reati tramite contegni esplicativi di un fermo proposito e di una predisposizione meticolosa dei mezzi e delle modalità di esecuzione, secondo un modus operandiconsolidato, che consentiva, con un minimo rischio di mancato perfezionamento del proposito, di conseguire, senza particolari insidie, il profitto indebito avuto di mira. Pertanto, ricorrerebbero tuttora a suo carico le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche perché la trama delittuosa attuata sarebbe connotata da un marcato disvalore sociale essendo fondatasul mercimonio di atti pubblici fidefacenti mediante induzione in errore dei soggetti preposti al rilascio.In particolare, il concreto e attuale pericolo che l’indagata possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede sarebbe dimostrato: dalla capacità dell’associazione di conservare la propria operatività grazie a un apparato solido e organizzato di uomini e risorse in grado di reperire costantemente nuovi clienti e le disponibilità finanziare necessarie per l’attuazione del programma criminoso del sodalizio; dalle concrete modalità dell’azione (quali: la durata e la ripetizione delle condotte; le diverse tipologie di documenti oggetto di falsificazione; la capacità di gestire e organizzare una fitta rete di clienti) e l’esame della personalità dell’indagata indu rrebber o a una valutazione di allarmante pericolosità sociale, vista la relativa caratura criminale, resa palese soprattutto dal contenuto di molte conversazioni intercettate, da cui si ricaverebbe che l a stess a non a vesse mostrato alcuna remora a perseguire gli obiettivi criminosi prestabiliti, approntando degli escamotage funzionali a mistificare l ’ assunzione dei contegni illeciti, anche in maniera ripetuta e costante; la spregiudicatezza e scaltrezza mostrate nel perpetrare il crimine nell’ambito della sua attività professionale, costituente una significativa fonte di reddito, elemento sintomatico di una spiccata inclinazione a delinquere e di una riluttanza al rispetto dei dettami normativi. 3. In data 30 agosto 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente a i primi due motivi di ricorso. 4. In data 9 settembre 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di AnnaMacera, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondatoe,pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo di doglianza, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa contestata al capo 1), osserva il Collegio che le doglianze sono fondate. 2.1. Va premesso che in materia di associazione per delinquere il consolidato indirizzo interpretativo richiede, ai fini dell’integrazione del delitto, un accordo criminosostabile fra tre o più persone, finalizzato non solo alla costituzione , ma anche solo al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 -01), nonché, sul piano dell’elemento soggettivo, la presenza de l dolo diretto, il quale postula la consapevolezza, in capo al singolo partecipe,della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva(Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 -01). 2.2. Orbene, l’esclusione della configurabilità della fattispecie associativa da parte del provvedimento impugnato si fonda, per un verso, sulla illogica pretermissione di taluni elementi di fatto, di cui il Tribunale non ha dato adeguata giustificazione e, per altro verso, sulla individua zione di alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà, sono alla stessa estranei, integrando, in questo modo,la prospettata violazione di legge. Sotto un primo profilo va, infatti, rilevato che l’ordinanza del riesame non esclude soltanto la partecipazione di AnnaMacera all’associazione per delinquere , ma sembra escludere tout courtla configurabilità stessa del delitto contestato , sul presupposto che gli unici partecipi di essa sarebbero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché non sarebbero configurabili le condizioni minime per la sussistenza del reato contestato, che, come detto, presuppone la presenza di almeno tre persone. In questo modo, tuttavia, il Tribunale, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, oblitera totalmente, senza fornire alcuna spiegazionedi tale omissione, il contributo di altri concorrenti che pure sono indicati nel relativo capo di imputazione e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] e MariaGenio, i quali facevano parte, in qualità di stretti collaboratori, del centro gestito d agli stess i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che , secondo l ’ ipotesi accusatoria, si adoperavano per l’operatività della struttura criminosa. Va, dunque, chiarito, da parte del Collegio di merito, se sia configurabile o meno il delitto di associazione già a partire dal contributo prestato dai soggetti operativi all’interno delCentro [OSCURATO:PERSONA], atteso che l a motivazione sul punto appare del tutto carenterispetto all’esame del complessivo quadro indiziario. Apartire da tale accertamento preliminare va, poi, ulteriormente scrutinato il profilo della idoneità a configurare, ad opera dell’odiernaindagata, un contributo partecipativo a partire dalla diuturna realizzazione di condotte pacificamente illecitecorrisposte a partire da un accordo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] secondo uno schema attuativo collaudato, ripetuto nel tempo in maniera continu a e, soprattutto, con tratti di ripetibilità operativae senza alcun limite temporale. A questo riguardo, come correttamente rilevato dal ricorrente, il provvedimento va censurato anche per avere introdotto arbitrariamente alcuni requisiti di fattispecie che, in realtà,non sono previsti dalla norma incriminatrice, né dalla giurisprudenza in argomento. Ci si riferisce, da un lato, alla richiesta di una comune e reciproca conoscenza, in capo a tutti gli associati, della presenza, del ruolo e del contributo partecipativo reso da ciascuno di essi(definita come mancanza del «requisito della circolarità dei rapporti tra affiliati»); e, dall’altro lato, alla presenza di una cassa comune,che appare propria delle forme più tipiche della criminalità organizzata, come quella mafiosa, ma che non è certamente richiesta per ogni ipotesi associativa.Ne consegue, pertanto, che anche sotto tale profilo deve ritenersi fondato il primo motivo e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato.Accanto alla rivalutazione dei profili indicati, il Tribunale verificherà, altresì, la logicità di una costruzione giuridico- fattuale che individua l’ipotetica struttura associativa criminale all’interno del solo [OSCURATO:PERSONA], considerando ad essa estranei i soggetti operanti negli altri centri di formazione professionale sul presupposto che gli stessi non fossero partecipi nell’integraleprogrammazione criminale attuata in quello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Parimenti fondato è, poi, il secondo motivo di censura, con cui il ricorrente lamenta l’esclusione della natura di atto pubblico delle certificazioni [OSCURATO:PERSONA] 7 modello userda parte de l Tribunale , che ha, quindi, ritenuto di riqualifica re il fatto nella meno grave fattispecie di falsità in certificatiprevista dall’art. 480 cod. p en . , per la quale, attesi i limiti edittali, non risultavano applicabili misure cautelari. Sul punto giova rilevare, preliminarmente, che l’art. 2, d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13(che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)definisce come «ente titolato » al rilascio delle certificazione delle competenze «il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)». Nel caso di specie tale qualifica deve essere riconosciuta allaCertipass s.r.l., che il 13 dicembre 2018 h a ottenuto l ’ accreditamento al rilasci o della certificazione [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]), la quale è definitadal d.m. n. 59 del 2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) comeun « attestato di addestramento professionale nel settore delle competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute»e a l la quale è riconosc iuto valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici,cioè ai fini dell’attribuzione del punteggio. Essa, dunque, rientra a pieno nella nozione penalistica di atto pubblico ( per la quale v. Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007- 01 ) , che ricomprende gli attiche, anche non compiuti dai pubblici ufficiali, siano destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza interna, contribuendo l’attestato, nella catena degli atti amministrativi, alla formazione delle graduatorie e configurandosi, dunque, quale atto propedeutico o presupposto d i un atto pubblico finale. In questa prospettiva , la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che le certificazioni di cui trattasi devono essere qualificate, da un punto di vista formale, come atti pubblici nell’accezione prima delineata (così Sez. 6, n. 51225 del 23/11/ 2023, Amato , non massimata ) . Del tutto apodittica, dunque, si rivela la generica motivazione con cui il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che le certificazioni in parola « non avevano autonoma efficacia né risultavano spendibili in sede pubblicistica», se nza nemmeno chiarire le ragioni in virtù delle quali si sia ritenuto di delineare una distinzione all’interno delle diverse tipologie di certificazion e oggetto di contestazione.Anche il presente motivo di ricorso deve, dunque, essere acco lto . 4. Inammissibile è, invece, la parte del terzo motivodi doglianza concern ente l’esclusione dell’aggravante della fidefacenza dell’atto prevista dall ’ art. 476 , secondo comma,cod. p en. Va premesso checostituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale sussiste l ’ interesse concreto e attuale dell ’ indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta a ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’ano sul quomododella misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01) e, specularmente, che sussista l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284357 - 02). N el caso di specie, dall’eventuale accoglimento del motivo non deriverebbero conseguenz e in relazione alla misura cautelare applicabile, posto che per le misure custodiali, quale gli arresti domiciliari originariamente applicati, il limite di pena massima al di sotto del quale esse non sono applicabile è quello di cinque anni, laddove l’ipotesi non aggravataprevista dall’art. 476, primo comma, cod. pen., cui rimanda il contestato art. 479 cod. pen., prevede una pena massima di sei anni di reclusione. E tuttavia, l ’ eventuale configurabilità dell ’ aggravante della natura fidefacente dell’atto pubblico avrebbeinvece riflessi sulla durata massima della custodia cautelare (categoria comprensiva, in ragione del rinvio dell’art. 284 cod. proc. pen., anche degli arresti domiciliari), posto che detta durata è pari a 3 mesi nel caso in cui la pena non sia superiore ai sei anni, mentre nel caso in cui ricorresse l’aggravante in questione essa sarebbe pari a dieci anni di reclusionee che, pertanto, la durata massima della misura fosse di sei mesi. Nondimenoè appena il caso di osservare l’estrema genericità della deduzione con cui il ricorso ha affermato la natura fidefacente delle certificazioni de quibus. Muovendo dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto pubblico di fede privilegiata è quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all’atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Scirto, Rv. 284225 - 01) , l ’ ordinanza impugnata ha evidenziato l’assenza di una norma di rango primario o secondario che abbia attribuitoil potere di fidefacenzaal pubblico ufficiale che forma l ’ atto pubblico. E, tuttavia, a fronte di tale enunciazione, il ricorso si è limitato a ribadire la tesi accolta nell’atto di imputazione, senza confrontarsi con le ragioni espresse dal Tribunale e, dunque, senza in alcun modo argomentare in ordine al fondamento giuridico del potere di fidefacenza asseritamente attribuito agli organi certificatori. 5. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso deriva l’assorbimento delle questioni, formalmente dedotte con l’ultima parte del terzo motivo di ricorso, inerentialle esigenze cautelari, essendo necessario rivalutare il quadro cautelare all’esito della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza per le fattispecie allo stato escluse nel provvedimento impugnato. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai reati di associazione a delinquere e di falso in atto pubblico ad oggetto le certificazioni [OSCURATO:PERSONA] 7 modello user, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio sul punto , a l Tribunale di Potenza . Nel resto,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di associazione a de