CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREelete-~isa.cug_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33718_22 Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorso, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.; Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta, dopo il 3.08.2017, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il con.i.ilg stensore [OSCURATO:PERSONA]