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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37606/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia revocata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 4, 9 luglio 2020, n. 21381, con la quale il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 26 novembre 2019 era stato ritenuto inammissibile, perché proposto dall'interessato personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori.

2. Il ricorrente evidenzia l'esistenza di un errore di fatto, consistente nell'affermazione che il ricorso stesso fosse stato presentato dall'imputato personalmente, mentre lo stesso era in realtà regolarmente sottoscritto dal difensore abilitato.

Ribadisce tale prospettazione anche con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve rilevarsi che, dall'esame degli atti, emerge che effettivamente il ricorso per cassazione era stato proposto da difensore abilitato al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, come risulta dall'intestazione dello stesso e dalla firma apposta in calce, anche per autentica della firma dell'interessato.

L'ordinanza della Corte di cassazione deve essere, dunque, revocata.

Questa Corte deve ora procedere all'adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore, a norma dell'articolo 625 bis, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esame del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze erroneamente ritenuto inammissibile.

Con tale sentenza è stata parzialmente confermata - con l'esclusione ai soli fini civili, della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. e con la liquidazione di provvisionali a favore delle parti civili - la sentenza del Tribunale di Siena del 4 novembre 2015, con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili da determinarsi in separato giudizio, per il reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen., riconosciuta la circostanza attenuante del settimo comma, nonché per l'illecito amministrativo di cui all'art. 141, comma 13, cod. strada, perché, per negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica consistente nella violazione dell'appena richiamato art. 141, non essendo stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste e di arrestare il proprio veicolo, pur godendo di uno spazio di visibilità notevole, urtava un veicolo fermo in avaria, cagionando al guidatore di quest'ultimo lesioni che portavano alla morte.

1.1. Nell'impugnare la sentenza d'appello, con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Non si sarebbe considerato che il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'attenuante del settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen., non avendo la persona offesa azionato le quattro frecce lampeggianti, né posizionato il segnale mobile di pericolo, né adottato altri accorgimenti per segnalare l'auto ferma in avaria ai veicoli che sopraggiungevano.

Si sostiene la contraddittorietà del ragionamento della Corte d'appello, nella parte in cui questa aveva riconosciuto come gravemente colposo il comportamento dell'imputato, per la grande visibilità presente nella circostanza.

La difesa ricorda che l'imputato andava a velocità regolare, non aveva assunto alcolici o stupefacenti, non si era dato alla fuga, aveva prestato immediatamente soccorso.

Vi sarebbe, dunque, un salto logico nella sentenza impugnata nella parte in cui questa mantiene ferma, da un punto di vista penalistico, la circostanza attenuante di cui al richiamato settimo comma, e contestualmente, ritiene non concedibili le circostanze attenuanti generiche.

1.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena accessoria della revoca della patente con la misura meno afflittiva della sospensione, in applicazione del nuovo quadro delineato dalla sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, che ha eliminato il cosiddetto "automatismo sanzionatorio" previsto dall'art. 222, comma 2, cod. strada.

Si contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte d'appello afferma che nel caso di specie sarebbe ravvisabile un profilo d'intrinseca gravità, per la disattenzione e la sbadataggine del guidatore.

Il reato avrebbe dovuto essere valutato - secondo la difesa - sul comportamento dell'imputato e non solo sulla base dell'evento.

2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 26 novembre 2019 - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla motivazione della sentenza circa la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato ai fini del trattamento circostanziale e sanzionatorb - è inammissibile.

Il ricorso si basa su una ricostruzione parziale dei fatti e sull'affermazione - puntualmente smentita dalla Corte di appello - della colpa lieve dell'imputato, che la difesa argomenta sulla base della circostanza che la persona offesa non avrebbe predisposto le cautele necessarie a rendere visibile il veicolo fermo in avaria.

Il ricorrente non evidenzia, neanche in via di mera prospettazione, lacune o vizi logici della motivazione del provvedimento impugnato, riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a riproporre un'interpretazione alternativa della vicenda.

Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha fornito una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove afferma che non emergono elementi positivi di giudizio al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; elementi positivi non compiutamente indicati dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione.

Del pari logica e coerente è la motivazione riferita alla congruità della revoca della patente rispetto alla gravità del reato, laddove la Corte territoriale, tenuto adeguatamente conto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 che ha fatto venire meno il cosiddetto "automatismo sanzionatorio", evidenzia come la condotta del ricorrente, sia grave, dovendosi escludere - seppure ai soli fini civili, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero - la circostanza attenuante di cui ai settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen., per le condizioni complessive in cui il fatto è avvenuto, rispetto alle quali la condotta della vittima, di mancata segnalazione del guasto al suo veicolo, risulta irrilevante, per la grandissima visibilità presente sul luogo, tale da escludere ogni contributo colposo della vittima stessa e da indurre a ritenere particolarmente maldestra la condotta di guida dell'imputato.

5. Da quanto precede consegue che, revocata l'ordinanza di inammissibilità impugnata, l'originario ricorso per cassazione deve essere deciso nel senso dell'inammissibilità.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale deve rilevarsi che, in considerazione del tenore assolutamente generico dei motivi dell'originario ricorso, che rappresentano la pretesa sostanziale sulla quale questa Corte è chiamata a decidere, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

Dunque, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Revoca l'ordinanza n. 21381, in data 09/07/2020, della Corte di cassazione ei decidendo sul ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 26/11/2019, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia revocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 4, 9 luglio 2020, n. 21381, con la quale il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 26 novembre 2019 era stato ritenuto inammissibile, perché proposto dall'interessato personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori. 2. Il ricorrente evidenzia l'esistenza di un errore di fatto, consistente nell'affermazione che il ricorso stesso fosse stato presentato dall'imputato personalmente, mentre lo stesso era in realtà regolarmente sottoscritto dal difensore abilitato. Ribadisce tale prospettazione anche con successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi che, dall'esame degli atti, emerge che effettivamente il ricorso per cassazione era stato proposto da difensore abilitato al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, come risulta dall'intestazione dello stesso e dalla firma apposta in calce, anche per autentica della firma dell'interessato. L'ordinanza della Corte di cassazione deve essere, dunque, revocata. Questa Corte deve ora procedere all'adozione dei provvedimenti necessari per correggere l'errore, a norma dell'articolo 625 bis, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esame del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze erroneamente ritenuto inammissibile. Con tale sentenza è stata parzialmente confermata - con l'esclusione ai soli fini civili, della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. e con la liquidazione di provvisionali a favore delle parti civili - la sentenza del Tribunale di Siena del 4 novembre 2015, con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili da determinarsi in separato giudizio, per il reato di cui all'art. 589-bis, cod. pen., riconosciuta la circostanza attenuante del settimo comma, nonché per l'illecito amministrativo di cui all'art. 141, comma 13, cod. strada, perché, per negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica consistente nella violazione dell'appena richiamato art. 141, non essendo stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste e di arrestare il proprio veicolo, pur godendo di uno spazio di visibilità notevole, urtava un veicolo fermo in avaria, cagionando al guidatore di quest'ultimo lesioni che portavano alla morte. 1.1. Nell'impugnare la sentenza d'appello, con un primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non si sarebbe considerato che il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'attenuante del settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen., non avendo la persona offesa azionato le quattro frecce lampeggianti, né posizionato il segnale mobile di pericolo, né adottato altri accorgimenti per segnalare l'auto ferma in avaria ai veicoli che sopraggiungevano. Si sostiene la contraddittorietà del ragionamento della Corte d'appello, nella parte in cui questa aveva riconosciuto come gravemente colposo il comportamento dell'imputato, per la grande visibilità presente nella circostanza. La difesa ricorda che l'imputato andava a velocità regolare, non aveva assunto alcolici o stupefacenti, non si era dato alla fuga, aveva prestato immediatamente soccorso. Vi sarebbe, dunque, un salto logico nella sentenza impugnata nella parte in cui questa mantiene ferma, da un punto di vista penalistico, la circostanza attenuante di cui al richiamato settimo comma, e contestualmente, ritiene non concedibili le circostanze attenuanti generiche. 1.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena accessoria della revoca della patente con la misura meno afflittiva della sospensione, in applicazione del nuovo quadro delineato dalla sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, che ha eliminato il cosiddetto "automatismo sanzionatorio" previsto dall'art. 222, comma 2, cod. strada. Si contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte d'appello afferma che nel caso di specie sarebbe ravvisabile un profilo d'intrinseca gravità, per la disattenzione e la sbadataggine del guidatore. Il reato avrebbe dovuto essere valutato - secondo la difesa - sul comportamento dell'imputato e non solo sulla base dell'evento. 2. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 26 novembre 2019 - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla motivazione della sentenza circa la valutazione del fatto e della personalità dell'imputato ai fini del trattamento circostanziale e sanzionatorb - è inammissibile. Il ricorso si basa su una ricostruzione parziale dei fatti e sull'affermazione - puntualmente smentita dalla Corte di appello - della colpa lieve dell'imputato, che la difesa argomenta sulla base della circostanza che la persona offesa non avrebbe predisposto le cautele necessarie a rendere visibile il veicolo fermo in avaria. Il ricorrente non evidenzia, neanche in via di mera prospettazione, lacune o vizi logici della motivazione del provvedimento impugnato, riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., limitandosi a riproporre un'interpretazione alternativa della vicenda. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve evidenziarsi che la Corte territoriale ha fornito una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove afferma che non emergono elementi positivi di giudizio al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; elementi positivi non compiutamente indicati dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione. Del pari logica e coerente è la motivazione riferita alla congruità della revoca della patente rispetto alla gravità del reato, laddove la Corte territoriale, tenuto adeguatamente conto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 che ha fatto venire meno il cosiddetto "automatismo sanzionatorio", evidenzia come la condotta del ricorrente, sia grave, dovendosi escludere - seppure ai soli fini civili, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero - la circostanza attenuante di cui ai settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen., per le condizioni complessive in cui il fatto è avvenuto, rispetto alle quali la condotta della vittima, di mancata segnalazione del guasto al suo veicolo, risulta irrilevante, per la grandissima visibilità presente sul luogo, tale da escludere ogni contributo colposo della vittima stessa e da indurre a ritenere particolarmente maldestra la condotta di guida dell'imputato. 5. Da quanto precede consegue che, revocata l'ordinanza di inammissibilità impugnata, l'originario ricorso per cassazione deve essere deciso nel senso dell'inammissibilità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale deve rilevarsi che, in considerazione del tenore assolutamente generico dei motivi dell'originario ricorso, che rappresentano la pretesa sostanziale sulla quale questa Corte è chiamata a decidere, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». Dunque, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Revoca l'ordinanza n. 21381, in data 09/07/2020, della Corte di cassazione ei decidendo sul ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 26/11/2019, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa del
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