Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27691/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 25 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Considerato che le censure difensive, con le quali si contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, sono prive di specificità, e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla non grossolanità della contraffazione dei marchi in sé); ritenuto che, inoltre, le doglianze relative all'inosservanza della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. sono del tutto generiche e non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 25 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che le censure difensive, con le quali si contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, sono prive di specificità, e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla non grossolanità della contraffazione dei marchi in sé); ritenuto che, inoltre, le doglianze relative all'inosservanza della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. sono del tutto generiche e non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 27691/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris