CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 42780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pene di legge per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 86 t.u.s.; Considerato che il motivo in parola non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale reso congrua e non illogica motivazione, con la quale il generico ricorso neppure si confronta, sulle ragioni che giustificano l'espulsione, non illogicamente ritenute prevalenti sulla condizione familiare allegata dall'imputata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimentc nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.