CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/07/2020 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, in data 30/11/2017, con la quale MARIOTTI Giulio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina a lui ascritto in concorso con MANSO Luca, separatamente giudicato. 2. Ricorre per cassazione il MARIOTTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di un apporto concorsuale del MARIOTTI alla sottrazione della catenina della persona offesa, posta in essere dal MANSO. Si censura la sentenza per non aver ritenuto attendibili le dichiarazioni di quest'ultimo, che avevano totalmente scagionato il ricorrente, e quelle rese dallo stesso MARIOTTI, di tenore del tutto analogo; si lamenta altresì la mancata considerazione del fatto che il ricorrente, pur essendo anch'egli presente nel negozio "[OSCURATO:PERSONA]", non aveva partecipato alla vendita della catenina. 2.2. Violazione di legge motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 378 cod. Pen., alla luce dell'estraneità del MARIOTTI alla sottrazione del monile. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della rapina, anziché del furto con strappo. Si censura la sentenza per non aver considerato la totale assenza di violenza sulla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un insegnamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (così da ultimo Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Tale principio appare pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente ha riproposto le censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale senza confrontarsi con il percorso argonnentativo concordemente tracciato dai giudici di merito. Un percorso che, quanto all'apporto concorsuale del MARIOTTI nella rapina materialmente posta in essere dal MANSO, aveva valorizzato: il fatto che quest'ultimo si era dato alla fuga salendo dal lato posteriore sul furgone del MARIOTTI (al quale gli investigatori erano giunti grazie ad un teste oculare che aveva annotato la targa del mezzo); la presenza anche del MARIOTTI nel negozio "[OSCURATO:PERSONA]" presso il quale si era recato il MANSO per vendere il provento della rapina (il ricorrente era stato riconosciuto dall'addetta al negozio); la circostanza per cui, circa un'ora prima dei fatti, vi era stato un tentativo di scippo al termine del quale il malvivente si era dato alla fuga salendo su un furgone bianco che lo attendeva poco distante. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla residua censura, con la quale il ricorrente lamenta la mancata derubricazione della rapina in furto con strappo senza confrontarsi con la motivazione della sentenza 2 impugnata, che aveva conferito rilievo decisivo al fatto che il MANSO non si era limitato a strappare la catenina alla persona offesa, ma l'aveva prima afferrata da tergo per il collo, sottoponendola ad un'azione violenta funzionale all'impossessamento del monile (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del MARIOTTI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I