CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
qualità di eredidella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale ex lege,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 391, [OSCURATO:PERSONA], GRECOSANTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocatoGIANLUCA GALOFARO, con domiciliazione digitale ex lege,-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 7/2025depositata in data 7/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 5981/2025Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 9184/2026Data pubblicazione 11/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese del preente giudizio di legittimità, che vannoliquidate come in dispositivo, e che va disposta la distrazione di dettespese in favore del difensore delle parti controricorrenti, il quale hadichiarato di averle anticipate, P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.Così deciso in Roma, il 7/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ntonietta Scrima