CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 40209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in data 19 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 285/92 e 489 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo A), perché estinto per prescrizione, e rideterminando la pena per il residuo reato (fatto commesso in Frosinone il 22 novembre 2017); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, sottoscritto dal difensore, consta di un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che la censura che attinge il diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato la non lieve entità della condotta, dal momento che la perpetrazione della falsità era stata commessa al fine di aggirare il divieto di guidare senza patente, condotta, questa, suscettibile di esporre a grave pericolo anche l'altrui incolumità); - che la censura che attinge il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., almeno in regime di equivalenza, è generico e manifestamente infondato, posto che sconta l'inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello, in quanto, tramite esso, non era stato allegato nessun elemento atto a giustificare la meritevolezza del beneficio; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P