CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22071/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-e nei confronti diAgenzia delle Entrate – Riscossione (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in personadel legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.5061/2019 depositata il 17/09/2019.Numero registro generale 10928/2020Numero sezionale 5090/2026Numero di raccolta generale 22071/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine dalla notifica, in data 29 novembre 2015, allaTravaglini [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società ammessa alla proceduradi concordato preventivo, della cartella di pagamento n.09720150158377563000, emessa a seguito di controllo formale delledichiarazioni fiscali, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli anni d’imposta 2012 e2013, per somme dovute a titolo di IVA, ritenute alla fonte, interessi esanzioni. La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, deducendo, in via principale, la violazionedell’art. 168 L. fall., sul rilievo che la notifica della cartella avrebbeintegrato un’iniziativa esecutiva individuale incompatibile con la pendenzadel concordato preventivo, nonché ulteriori doglianze concernenti gli aggidi riscossione e le modalità di notificazione dell’atto. Si costituiva l’Agenziadelle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.non si costituiva.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 19375/17/2017,accoglieva il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento costituisseesercizio della pretesa creditoria in forma incompatibile con il divieto di cuiall’art. 168 L. fall., e dichiarava assorbite le ulteriori eccezioni. Avversotale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, sostenendo lalegittimità dell’emissione e della notificazione della cartella anche neiconfronti di società in concordato preventivo, quale atto prodromico estrumentale all’insinuazione del credito erariale nella procedura.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.5061/2019, depositata il 17 settembre 2019, respingeva l’appello,affermando che l’emissione della cartella di pagamento costituisceNumero registro generale 10928/2020Numero sezionale 5090/2026Numero di raccolta generale 22071/2026Data pubblicazione 27/06/2026esercizio della pretesa creditoria e non può, pertanto, avvenire neiconfronti di una società ammessa alla procedura concordataria.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a ununico motivo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non hanno svolto difese in questa sede; l’Agenzia ricorrenteha successivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ., nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e haribadito la ritualità della notificazione dell’atto introduttivo di legittimitàalle controparti.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 168del r.d. n. 267 del 1942 e dell’art. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973.L’Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza impugnata avrebbeerroneamente equiparato la notificazione della cartella di pagamentoall’inizio o alla prosecuzione di un’azione esecutiva individuale, estendendoindebitamente il divieto previsto dall’art. 168 L. fall. anche ad attività che,secondo la prospettazione erariale, avrebbero natura meramenteprodromica e strumentale all’accertamento e alla partecipazione delcredito tributario alla procedura concorsuale. La ricorrente sostiene, inparticolare, che la cartella di pagamento, pur incorporando funzioniassimilabili al titolo esecutivo e al precetto, non determina di per sé l’avviodell’esecuzione forzata e non rientra, quindi, nel perimetro applicativo deldivieto di azioni esecutive individuali nei confronti del debitore ammesso alconcordato preventivo. Aggiunge che, quando il credito tributario traeorigine da presupposti d’imposta anteriori all’apertura della procedura,l’amministrazione finanziaria conserva il potere-dovere di procedereall’iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella, anche ai finiNumero registro generale 10928/2020Numero sezionale 5090/2026Numero di raccolta generale 22071/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell’inserimento del credito nell’elenco dei crediti della procedura, secondoquanto previsto dall’art. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973. Sotto tale profilo,l’Agenzia lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia negatorilievo alla funzione di accertamento, conoscenza e opponibilità del creditofiscale svolta dalla cartella, ritenendone invece l’illegittimità per il solofatto della pendenza del concordato preventivo.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata si è discostata dal corretto perimetro applicativodell’art. 168 L. fall., avendo ritenuto che la mera emissione e notificazionedella cartella di pagamento integri, di per sé, esercizio di un’iniziativaindividuale vietata dalla pendenza del concordato preventivo.Tale conclusione non può essere condivisa, poiché il divieto sancito dalladisposizione richiamata è espressamente limitato all’inizio o allaprosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore enon si estende ad atti che, pur strumentali alla successiva riscossione, nondeterminano ancora alcuna aggressione coattiva dei beni né attribuisconoal creditore una posizione di soddisfazione individuale.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha dato atto che l’Ufficio aveva dedotto, inappello, che “l’emissione della cartella era doverosa, quale attopreordinato all’esecuzione con funzione ricognitiva del credito fiscale”, maha ritenuto di non condividere tale prospettazione, affermando che “laemissione della cartella di pagamento costituisce l’esercizio della pretesacreditoria, sì da non poter avvenire nei confronti di una società ammessaalla procedura di concordato preventivo”. È proprio tale passaggiomotivazionale a rivelare l’errore di diritto denunciato, poiché la CTR haindebitamente sovrapposto l’esercizio della pretesa creditoria alla suarealizzazione coattiva, omettendo ogni distinzione tra l’atto di emersione ecristallizzazione del credito e l’iniziativa esecutiva individuale vietatadall’art. 168 L. fall.Numero registro generale 10928/2020Numero sezionale 5090/2026Numero di raccolta generale 22071/2026Data pubblicazione 27/06/2026Né può sostenere la decisione impugnata il richiamo operato dalla CTR alprincipio secondo cui il debitore ammesso alla procedura di concordatopreventivo conserva il diritto di esercitare azioni verso terzi a tutela delproprio patrimonio, principio desunto da Cass. n. 18755 del 2014.Tale affermazione, infatti, attiene esclusivamente alla legittimazionesostanziale e processuale del debitore concordatario e non è idonea adelimitare l’ambito oggettivo del divieto previsto dall’art. 168 L. fall., cheresta circoscritto alle azioni esecutive e cautelari promosse dai creditori sulpatrimonio del debitore, senza alcuna estensione agli atti di accertamentoo di mera esteriorizzazione della pretesa creditoria.Questa Corte ha chiarito, anche in epoca recente, che nel concordatopreventivo l’effetto protettivo prodotto dall’art. 168 L. fall. opera comemeccanismo di arresto delle iniziative esecutive e cautelari dei creditorianteriori, volto a preservare la par condicio creditorum e a prevenire ladispersione disordinata del patrimonio del debitore; tale effetto, tuttavia,non impedisce all’Amministrazione finanziaria di porre in essere attivitàmeramente accertative, ricognitive o preparatorie, quali l’iscrizione a ruoloe la notificazione della cartella di pagamento, poiché tali atti non incidonodi per sé sulla consistenza del patrimonio del debitore né realizzano unasoddisfazione individuale del credito (Cass. n. 13242 del 2026).Il principio deve essere qui ribadito, dovendosi tenere ferma la distinzionetra la fase di formazione ed esteriorizzazione della pretesa tributaria e lafase esecutiva in senso proprio.La cartella di pagamento, sebbene munita di contenuto intimatorio eordinariamente destinata a precedere la riscossione coattiva, non equivaleall’avvio dell’esecuzione forzata: essa consente la cristallizzazione e laconoscibilità della pretesa erariale e ne permette l’eventualeconsiderazione nell’ambito della procedura concorsuale, senza comportare,in sé, alcuna sottrazione di beni alla garanzia della massa.Numero registro generale 10928/2020Numero sezionale 5090/2026Numero di raccolta generale 22071/2026Data pubblicazione 27/06/2026Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che il credito fiscaleabbia titolo anteriore all’apertura della procedura di concordatopreventivo. Proprio la natura concorsuale del credito impone che esso siaportato a conoscenza della procedura e possa essere correttamentecollocato nel relativo ambito di regolazione, restando preclusaesclusivamente la sua realizzazione individuale mediante iniziativeesecutive o cautelari non consentite. In tale prospettiva, l’art. 90 del d.P.R.n. 602 del 1973 conferma la compatibilità tra la formazione del ruolo e lapendenza della procedura concorsuale, poiché l’iscrizione del creditotributario costituisce strumento funzionale alla sua emersione e alla suapartecipazione al concorso, e non già atto di espropriazione.La CTR, ritenendo illegittima la cartella di pagamento per il solo fatto dellapendenza del concordato preventivo e negando rilievo alla funzionericognitiva del ruolo e della cartella, pur espressamente dedottadall’Amministrazione appellante, ha dunque falsamente applicato l’art. 168L. fall. e ha omesso di considerare la distinta funzione dell’iscrizione aruolo e della notificazione della cartella rispetto alla successiva faseesecutiva. Il motivo deve, pertanto, essere accolto, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversiaalla luce del principio sopra enunciato e provveda anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]