CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 02597/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18/4/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che in data 23/4/2023 interveniva la remissione della querela da parte della persona offesa; che detta remissione veniva inviata alla Corte territoriale con pec del 12/4/2023 unitamente alle conclusioni scritte; che nella sentenza impugnata si dà atto dell'intervenuta remissione della querela; che, dunque, in maniera del tutto ingiustificata la Corte di appello ha ignorato detta circostanza, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la sentenza impugnata si fonda su asserzioni illogiche e si snoda seguendo una motivazione lacunosa ed apparente; che, invero, si limita a indicare le fonti di prova, senza svolgere alcuna valutazione in ordine agli elementi costitutivi del reato; che, in ogni caso, la mancata consegna del bene pattuito integra unicamente una inadempienza contrattuale di natura squisitamente civilistica. 2.2 In data 5/1/2024 sono pervenute conclusioni scritte. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Coglie, invero, nel segno il primo motivo. In particolare, sono versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione, regolarmente trasmesse alla Corte territoriale prima che la causa fosse assunta in decisione, per cui i giudici di appello avrebbero dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 — 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 — 01). 3.2 Il secondo motivo resta assorbito. 4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] CANCELt SECONDA SEZIONE PEi eciso in Roma, il giorno 15 gennaio 20