CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 02214/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento senza rinvio per prescrizione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 15 novembre 2018 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma di quella del Tribunale di Catania, ha rideterminato la )E>112 i nflita a [OSCURATO:PERSONA] in 1 anno e 2 mesi di reclusione ed C 52.000 di multa per i reati ex artt. 6, comma 1, lett. D) ed E), n. 1, della legge n. 210 del 2008 (commesso il 13 giugno 2011). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il di FE nsore dell'imputato. 2.1. Con l'unico motivo si eccepisce la nullità assoluta, ex art. 178, e.tt. c), cod. proc. pen., della notifica del decreto di citazione in appello e decl alti successivi. La Corte d'Appello dispose la citazione in giudizio dell'imputato, elet:ivanen:e domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Antonio, via Donatello n. 18. Per un errore coni:enute nella nota di trasmissione, la notifica fu però eseguita in [OSCURATO:PERSONA] n. 13 e resi itui:a per irreperibilità del destinatario. Fu così disposta la notifica mediante xnse 3na al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. L'errore materiale nell'indicazione dell'indirizzo, unito al mancato tentaivo di notificazione del decreto di citazione presso il domicilio dell'innputap, Eebbe determinato la nullità della citazione, l'impossibilità dell'imputato a p2rtec p3re al giudizio, con lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità della sen:enza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è manifestamente infondato. 1.1. La notifica del decreto di citazione in appello fu eseguita ad un indirizzo errato, rispetto a quello nel quale l'imputato aveva eletto domicilio (9( art 161, comma 4, cod. proc. pen. Nonostante la notifica al domicilio eletto fosse sta:a omessa, invece di procedere alla sua rinnovazione, la notifica del clecrdo .:u eseguita presso il difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. gen. 1.2. Dagli atti risulta, altresì, che il difensore di fiducia non si p -esen:e all'udienza ma fu sostituito da un difensore di ufficio. In un caso analogo, la giurisprudenza ha affermato (cfr. Sez. 5, n. 34238 del 24/09/2020, N., Rv. 280032 — 01) che la notificazione della citazione a giudizic effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il ,ii'ersore di fiducia che risulti non avere avuto rapporti con l'imputato integra ura ipp:esi di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., i'n relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc, pen., rilevabile dal giudice in )clni stato e grado del giudizio, attesa l'inidoneità in concreto a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario (fattispecie relativa alla r del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di iducia domiciliatario che, dopo avere proposto appello, non era comparso in, giudizio e non ne aveva comunicato l'esito all'imputato contumace, mostrar c ,) un sostanziale disinteresse verso il processo). 2. I reati, commessi il 13 giugno 2011, sono estinti per prescrizil -le; al termine massimo di 7 anni e 6 mesi, deve aggiungersi la sospersione della prescrizione, ex art. 175, comma 8 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello restituito l'imputato nel termine per impugnare, tra il 29 gennaio 2C19 ec il 26 gennaio 2021, pari a 728 giorni: pertanto, i reati si sono estinti per prescriz one il 10 dicembre 2020. Non emergono, in modo assolutamente non contestabile, come ric h est() dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circotanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesirio da pane dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di asscluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Va ribadito che quando si dichiara l'estinzione del reato per presc -iz one, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della ser tenza (cfr. in tal senso Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza ri ivio perché estinti i reati per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono est ri per prescrizione. Così deciso il 17/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]\gliqe estensore ll President