CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42327/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/2/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna del predetto pronunciata dal Tribunale Salerno in data 27/3/2019, ma riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, che deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla destinazione della droga ad uso personale, si risolve nella riproposizione di doglianze, che sono volte a contrapporre un'alternativa lettura inerente al merito, a fronte di una non illogica motivazione incentrata sul fatto che la sostanza stupefacente era idonea alla preparazione di circa 84 dosi, che la stessa era detenuta in più stanze e perfino nel sottoscala e che inoltre non constava che il ricorrente fosse assuntore abituale, non valendo a disarticolare tale valutazione il mancato ritrovamento di un bilancino o di denaro. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]