CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 novembre 2020
Cassazione n. 38142/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Catanzaro il 18/11/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di due terreni e di tre unità immobiliari- indicate specificatamente- proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di appello la domanda non sarebbe stata fondata su prove nuove e comunque non sarebbe stata tempestivamente proposta entro il termine di sei mesi dalla conoscenza delle ritenute prove "nuove".2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale, dei soggetti indicati deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione dell'art. 28, commi 1 lett a) e 3, del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Sotto un primo profilo, a parere i ricorrenti prova nuova sarebbe non solo quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento ma anche quelle preesistenti ma scoperte successivamente, quelle dedotte e non acquisite e/o valutate, quelle deducibili e non dedotte per qualsiasi motivo. Detta nozione di prova nuova, si argomenta, allineerebbe l'istituto della revocazione in tema di prevenzione a quello della revisione e si giustificherebbe in ragione delle deficienze strutturali del giudizio di prevenzione quali, ad esempio / la sostanziale irrilevanza del vizio di motivazione. Sotto altro profilo, quanto alla ritenuta tardività della richiesta di revocazione, si sostiene che il lungo periodo di detenzione sofferto da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e Francesco, ancora attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avrebbe reso oltremodo difficoltoso la ricerca e l'acquisizione degli elementi necessari per chiedere la revoca della misura ablativa e che proprio per tale ragioni essi avrebbero deputato altri soggetti a detta ricerca, consistita nel reperimento di una serie di atti di vendita stipulati in un esteso arco di tempo - dal 1982 al 2002- che avrebbero consentito ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], cl. 1931, e Vincenza, cl. 1938, (genitori dei ricorrenti), di ricavare centinaia di milioni di lire e dunque di giustificare la richhezza accumulata. Tali risultanze sarebbero confluite in una relazione di consulenza del 15.1.2020, non valutata dalla Corte di appello. 3. E' pervenuta una memoria di replica nell'interesse dei ricorrenti con cui si riprendono e si sviluppano gli argomenti posti a fondamento dei ricorsi, con particolare riguardo al tema della prova nuova. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inannnnissibilep. 2. La Corte di cassazione (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) ha già chiarito che per "prove nuove", rilevante a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, dunque, anche ai fini del giudizio di revocazione della confisca disposta nell'ambito di un procedimento di prevenzione, devono intendersi quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle formatesi antecedentemente ma scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio, quelle acquisite nel precedente giudizio, ma non valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). In questa cornice, non assume rilievo la circostanza che l'omessa conoscenza della "prova nuova" sia imputabile al comportamento processuale negligente, o addirittura doloso, del condannato, poiché tali ultime circostanze potrebbero al più essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021„ Mollica, Rv. 281692). Dunque, non è prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore. 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha spiegato in maniera puntuale come, da una parte, le prospettate prove nuove non sarebbero in realtà tali, essendo state dedotte e valutate nel procedimento di prevenzione concluso con la confisca di cui si chiede la revoca, e, dall'altra, come gli assunti difensivi siano assolutamente generici perchè fondati su ipotizzate insormontabili difficoltà di reperimento degli atti di vendita - legate allo stato detentivo dei ricorrenti- di cui non è stato spiegato alcunchè; Sotto altro profilo, pur volendo ragionare con la difesa, si tratta di assunti che, in quanto fondati sulle difficoltà di reperimento di numerosi atti negoziali, non sottendono affatto né il difetto di conoscenza della loro esistenza, né chiariscono come e quando di dette prove i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am