CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43034/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il marzo 2021 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 29 giugno 2018 del Tribunale di Verona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della cooperativa Solar, era stato condannato con i doppi benefici - riconosciute le attenuanti generiche e applicate le sanzioni accessorie - alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2013 e con una evasione d'imposta pari ad euro 582.338,00. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione di norme di legge, osservando che la Corte territoriale si era limitata a ritenere esaustivi gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, senza verificare l'esistenza di altre poste detraibili e senza dare corso a perizia, mentre non era stata fornita esaustiva giustificazione neppure all'indagine sull'elemento psicologico, laddove la Corte territoriale aveva riqualificato la soglia di evasione quale elemento costitutivo del reato e non quale condizione di punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. ( 3.1. In relazione al motivo di censura, il ricorrente non si confronta con i passaggi motivazionali della Corte territoriale, nella parte in cui era dato espressamente conto dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato attesa la piena consapevolezza circa il regime tributario, anche in ragione dei pregressi adempimenti delle obbligazioni fiscali da parte dell'imputato, sì che non vi era dubbio circa la sussistenza del dolo anche in considerazione dell'entità dell'imposta evasa e della conseguente piena capacità di considerare altresì il superamento della soglia penalmente rilevante. 3.1.1. In relazione poi all'utilizzo dei dati concernenti l'accertamento.fiscale, vero è che il giudice penale, mentre non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli elementi induttivi in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo (ad es. Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017, Mantellini e altri, Rv. 270476). In specie, ed anche in tal caso non vi è specifico confronto da parte del ricorrente, la Corte territoriale ha dato conto che alcun concreto rilievo risultava allegato in merito dall'imputato, sì da eventualmente inficiare la ricostruzione resa dal Corpo specializzato (invero in tal modo confermata). 4. Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente lauio [OSCURATO:PERSONA]