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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 16881/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - sono manifestamente infondate.

Considerato che le stesse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Cagliari con la sentenza impugnata, tenuto conto che il ricorrente reitera, tra l'altro, la dedotta esiguità del pericolo e il carattere risalente nel tempo dei plurimi precedenti penali risultati a carico dell'imputato.

Rilevato, invero, che in detta pronuncia si evidenzia che non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto che ha prodotto una offesa di non lieve entità, perché il coltello a serramanico, oggetto atto ad offendere, portato fuori dell'abitazione senza giustificato motivo, risulta essere stato tenuto dall'imputato con sé per tutto il tragitto, fino all'interno dell'Ufficio giudiziario al quale l'imputato ha avuto accesso, luogo solitamente molto affollato, con grave pericolo per la pubblica incolumità, anche considerato il precedente per lesioni risultato a suo carico, dunque, espressione di mancanza di autocontrollo del medesimo ai fini della risoluzione di contrasti.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - sono manifestamente infondate. Considerato che le stesse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Cagliari con la sentenza impugnata, tenuto conto che il ricorrente reitera, tra l'altro, la dedotta esiguità del pericolo e il carattere risalente nel tempo dei plurimi precedenti penali risultati a carico dell'imputato. Rilevato, invero, che in detta pronuncia si evidenzia che non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto che ha prodotto una offesa di non lieve entità, perché il coltello a serramanico, oggetto atto ad offendere, portato fuori dell'abitazione senza giustificato motivo, risulta essere stato tenuto dall'imputato con sé per tutto il tragitto, fino all'interno dell'Ufficio giudiziario al quale l'imputato ha avuto accesso, luogo solitamente molto affollato, con grave pericolo per la pubblica incolumità, anche considerato il precedente per lesioni risultato a suo carico, dunque, espressione di mancanza di autocontrollo del medesimo ai fini della risoluzione di contrasti. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]