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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 settembre 1957

Cassazione n. 21874/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inannmissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 16 maggio 2019 dal Tribunale di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Potenza il 14 giugno 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto e delle risultanze processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonché per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Secondo la difesa la corte territoriale ha emesso una sentenza che si fonda su un presupposto errato di natura deduttiva, secondo il quale l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore sarebbe stato dato dalla polizia giudiziaria prima dell'esame ematico, prescindendo dall'incontrovertibile dato documentale, ossia il verbale di accertamenti irripetibili, la cui redazione è stata chiusa alle 22:25, ossia dopo il prelievo ematico.

Il ricorrente è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia solo ad accertamento ematico eseguito, ovvero solo alle 22,15 quando gli agenti della polizia hanno redatto il verbale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

4.1. La pronuncia è conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale sussiste l'obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore sia nel caso di ricovero per cure mediche, purchè il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per finalità di ricerca della prova, sia nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA], come avvenuto per il ricorrente, abbia richiesto l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (Sez.4, n.8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 27867602; Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 27222501; Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 27193501; Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 26888501).

4.2. Con riguardo alla prova della tempestività dell'avviso di cui all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen. i giudici di merito hanno dato atto della dichiarazione resa dal Cavallo, riportata nel verbale di accertamento redatto dalla polizia giudiziaria; nel documento è attestato che l'interessato ha nominato il difensore di fiducia ma ha rinunciato a farsi assistere dal difensore e da tale dichiarazione i giudici di merito hanno desunto, con argomento logico ineccepibile, che l'avviso fosse stato dato tempestivamente.

Nella sentenza impugnata si è anche esaminata la medesima argomentazione difensiva in questa sede riproposta, ritenendo che l'orario di redazione del verbale successivo al prelievo fosse inidoneo a porre in discussione l'attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso prima dell'accertamento del tasso alcolemico. 5.

Se, da un lato, il ricorso è manifestannento infondato nella parte in cui lamenta il vizio della motivazione, vizio palesemente insussistente, l'atto d'impugnazione è anche inammissibile perché aspecifico nella parte in cui trascura di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata relative al valore fidefaciente del verbale redatto dalla polizia giudiziaria e all'omessa querela di falso per sconfessarne il contenuto.

Si richiamano, su tale tema, le pronunce della Corte di legittimità in cui si afferma che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287).

Come più volte affermato dalla Corte di legittimità, la redazione di tali atti può non coincidere con l'espletamento dell'accertamento, senza che ciò ne infici la validità.

6. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis 25 maggio 2022 I(CiiicIi re .stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inannmissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 16 maggio 2019 dal Tribunale di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Potenza il 14 giugno 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto e delle risultanze processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonché per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Secondo la difesa la corte territoriale ha emesso una sentenza che si fonda su un presupposto errato di natura deduttiva, secondo il quale l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore sarebbe stato dato dalla polizia giudiziaria prima dell'esame ematico, prescindendo dall'incontrovertibile dato documentale, ossia il verbale di accertamenti irripetibili, la cui redazione è stata chiusa alle 22:25, ossia dopo il prelievo ematico. Il ricorrente è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia solo ad accertamento ematico eseguito, ovvero solo alle 22,15 quando gli agenti della polizia hanno redatto il verbale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4.1. La pronuncia è conforme al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale sussiste l'obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di avvalersi di un difensore sia nel caso di ricovero per cure mediche, purchè il prelievo non sia strettamente necessario alle cure ma sia proposto su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per finalità di ricerca della prova, sia nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA], come avvenuto per il ricorrente, abbia richiesto l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (Sez.4, n.8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 27867602; Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 27222501; Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 27193501; Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 26888501). 4.2. Con riguardo alla prova della tempestività dell'avviso di cui all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen. i giudici di merito hanno dato atto della dichiarazione resa dal Cavallo, riportata nel verbale di accertamento redatto dalla polizia giudiziaria; nel documento è attestato che l'interessato ha nominato il difensore di fiducia ma ha rinunciato a farsi assistere dal difensore e da tale dichiarazione i giudici di merito hanno desunto, con argomento logico ineccepibile, che l'avviso fosse stato dato tempestivamente. Nella sentenza impugnata si è anche esaminata la medesima argomentazione difensiva in questa sede riproposta, ritenendo che l'orario di redazione del verbale successivo al prelievo fosse inidoneo a porre in discussione l'attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell'avvenuta formulazione dell'avviso prima dell'accertamento del tasso alcolemico. 5. Se, da un lato, il ricorso è manifestannento infondato nella parte in cui lamenta il vizio della motivazione, vizio palesemente insussistente, l'atto d'impugnazione è anche inammissibile perché aspecifico nella parte in cui trascura di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata relative al valore fidefaciente del verbale redatto dalla polizia giudiziaria e all'omessa querela di falso per sconfessarne il contenuto. Si richiamano, su tale tema, le pronunce della Corte di legittimità in cui si afferma che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti sulla persona o da altri atti di polizia giudiziaria, atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez.4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381; Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Ballori, Rv. 278287). Come più volte affermato dalla Corte di legittimità, la redazione di tali atti può non coincidere con l'espletamento dell'accertamento, senza che ciò ne infici la validità. 6. Conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis 25 maggio 2022 I(CiiicIi re .stensore [OSCURATO:PERSONA]
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