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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25976/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19255/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] “SOTTOVOCE” e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliate in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- intimati - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6752/2019, pubblicata in data 7 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Roma l'Associazione culturale Sottovoce (di seguito per brevità Associazione) e [OSCURATO:PERSONA] quale suo legale rappresentante pro tempore, nella veste di conduttore del locale situato al piano seminterrato sottostante l'immobile degli attori in via Pierluigi da Palestrina n. 22, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dello stesso, al fine di sentire accertare la violazione della disposizione di cui all'art. 844 cod. civ., e per l'effetto sentire condannare l'Associazione a cessare l'attività di intrattenimento musicale quantomeno nelle ore notturne, ovvero, in via subordinata, condannarla al compimento delle attività strutturali di insonorizzazione dei rumori idonee ad eliminare definitivamente la propagazione delle emissioni, nonché a risarcire i danni, anche non patrimoniali, causati dal luglio 2007 sino alla cessazione delle emissioni ed infine al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di insonorizzazione nell'immobile di proprietà di essi attori.

Si costituivano in giudizio resistendo il Baccianini, che in via preliminare deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'Associazione e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Con sentenza del 1° agosto2013 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed emetteva ordine di inibizione all'Associazione dell'utilizzo del locale per attività di intrattenimento musicale dopo le 23:00, rigettando tutte le altre domande risarcitorie degli attori.

Avverso tale sentenza l'Associazione e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche proponendo appello incidentale, mentre rimaneva intimato [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 6752 del 2019 pubblicata il 7 novembre 2019 la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava l'appello principale, accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale e per l'effetto inibiva all'Associazione l'attività di intrattenimento musicale senza limiti di orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione; la condannava inoltre, in solido con [OSCURATO:PERSONA], a risarcirea [OSCURATO:PERSONA] e d a [OSCURATO:PERSONA] i danni non patrimoniali patiti.

Avverso tale sentenza l’Associazione e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della stessa, propongono ricorso per Cassazione fondato su sette motivi.

Regolarmente intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva, posto che tale non può essere considerato il deposito telematico in data 19 maggio 2023 di una comparsa di costituzione e non di un controricorso, neppure notificata alla parte ricorrente, ed in cui dà atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio, senza tuttavia produrre certificazione anagrafica.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380- bis1 cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, e, partitamente, omesso esame da parte della Corte d'appello della richiesta di integrazione del quesito posto al CTU con ordinanza resa il 6 aprile 2016; da parte della Corte d'appello e dello stesso CTU delle note critiche alla bozza di CTU datate 21 aprile 2010 .

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. omessa disamina/confutazione/argomentazione/motivazione da parte del CTU del giudice di primo grado in ordine alle note critiche alla bozza di CTU 6 settembre 2012 nonché alle contestazioni/osservazioni critiche alla CTU di cui alle udienze 23 gennaio 2013-17 aprile 2013 e dai successivi scritti conclusionali, specie con riferimento alla cosiddetta componente tonale in bassa frequenza acriticamente ed immotivatamente addebitata alla (allora) parte convenuta.

Erroneità della CTU .

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ed in particolare erronea applicazione del cd. criterio comparativo in luogo del combinato disposto di cui al dpcm 1° marzo1991, alla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, al dpcm 14 novembre 1997 in relazione al disposto di cui all'art. 6 ter legge n. 13/2009 e quindi del cd. criterio differenziale.

Violazione e/o falsa e/o errata applicazione del surrichiamato quadro normativo e, partitamente, dell'art. 6 ter legge 13/2009 e comunque della normativa in tema di inquinamento acustico in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Conseguente inesistenza di alcun superamento dei valori di normale tollerabilità .

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2043, 2697 e 2727 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile in re ipsa pur in mancanza di una lesione alla salute e in assenza di alcuna prova dello stesso anche solo presuntiva .

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e, in particolare, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 844 cod. civ. per avere la Corte d'appello rigettato altri rimedi tecnici idonei a ricondurre le eventuali e contestate in missioni entro il limite della normale tollerabilità .

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono erroneità della sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 cod. civ.

Con il settimo motivo i ricorrenti deducono erroneità/nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e in particolare violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

2. I primi tre motivi, che possono essere considerati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati. 2.1 Osserva infatti il Collegio in via dirimente che la Corte territoriale ha espressamente motivato: a) che il CTU ha legittimamente e validamente utilizzatoil cd. criterio comparativo per il rilievo delle immissioni sonore, posto che per costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 ter del d.l. n. 208 del 2008, conv. con modif. dalla l. 13 del 2009 (Cass., 20/07/2017, n. 1606), per cui resta valido il criterio comparativo che fa riferimento al disposto dell’art. 844 cod. civ., dato che Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicchè la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (così Cass., 1606/2017 cit.; Cass., 05/11/2018, n. 28201; Cass., 20198/2016). 2.2 Inoltre la Corte territoriale (v. p. 7 della sentenza impugnata) ha espressamente rilevato che in occasione delle campagne fonometriche è stato registrato il superamento dei limiti di immissione sonora, con particolare intensità negli orari notturni (dopo le 2), sia secondo il criterio comparativo che quello differenziale … in quest’ultimo caso anche senza addebito della componente tonale in occasione della terza campagna.

Peraltro l’attribuzione della componente tonale appare esente da errori posto che la stessa non è stata rilevata in assenza delle attività musicali dell’associazione .

La Corte ha quindi confermato la sentenza di prime cure sotto il profilo dell’addebito di responsabilità alle allora appellanti ed odierne ricorrenti in Cassazione, sottolineando la completezza degli accertamenti peritali, svolti sia secondo il criterio comparativo sia secondo il criterio differenziale, nonché l’effettuazione dei rilievi fonometrici anche senza addebito della componente tonale, dunque motivando, come già il giudice di primo grado, in maniera adeguata e conforme agli orientamenti di legittimità, circa l’adozione del criterio prescelto ed il superamento dei limiti di tollerabilità sulla base dell’espletata consulenza tecnica, che ha anche riscontrato in maniera adeguata le osservazioni del consulente di parte.

Secondo l’orientamento di questa Corte, il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile (v.

Cass., 29/10/2015, n. 22117: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta l'affidabilità del metodo di indagine adoperato dal consulente tecnico d'ufficio per misurare dimensioni e prestazioni di una calza antineve automontante per pneumatici, aveva escluso la contraffazione del relativo brevetto, disattendendo la richiesta di integrazione della consulenza con il ricorso a metodi alternativi di misurazione). 2.3 In questo contesto, dunque, neppure assume rilievo la circostanza, invocata dalle parti ricorrenti a sostegno dei motivi sinora esaminati, per cui la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la loro richiesta di integrazione della consulenza tecnica rinnovata in appello, avendo il giudice di appello proceduto nel rispetto del principio secondo cui: Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 3, 11/05/2007, n. 10849; v. anche Cass., 24/01/2019, n. 2103: In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.

L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici ; Cass., Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799 e 19/07/2013, n. 17693: In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto ).

3. Parimenti infondato è poi il quarto motivo.

Costante orientamento di questa Corte e di questo Collegio statuisce infatti che Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass., 28/07/2021, n. n. 21649; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito).

La motivazione della sentenza impugnata rispetta i sopra indicati principi, nonché i dettami di più recente giurisprudenza secondo cui il danneggiato è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell’esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass., Sez. 3, 18/07/2019, n. 19434), dal momento che valorizza adeguatamente, ponendolo alla base del proprio ragionamento presuntivo nel contesto di una esperita consulenza tecnica che ha accertato l’esistenza di immissioni oltre la normale tollerabilità, il fatto che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado hanno allegato di essere disturbati nel riposo serale e notturno in ragione di almeno cinque giorni a settimana, con pesante alterazione del sonno veglia e della qualità della vita privata e familiare, durante un lungo arco temporale risalente alluglio dell’anno 2007 fino all’attualità.

4. Il quinto motivo, da esaminare partitamente, è infondato in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, nella definizione delle controversie in materia di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, il giudice di merito non è vincolato all’adozione di determinate misure invece di altre, purchè motivi la soluzione adottata (Cass., 21504/2018), come appunto è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, anche a seguito di rinnovazione di CTU in appello, ha ritenuto di ampliare la portata e l’efficacia della inibitoria.

5. In relazione al sesto motivo rileva il Collegio che mentre in motivazione (v. in particolare p. 11) la Corte d’appello pronuncia la condanna dell’Associazione in solido con la rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , nel dispositivo (p. 13) Condanna l’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in solido tra loro al risarcimento del danno.

Premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, la difformità tra motivazione e dispositivo –che non consente di individuare con certezza la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione- determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 29490/2008; Cass. n. 11299/2011; Cass. n. 22661/2007), va rilevato nel caso di specie che, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la responsabilità dell’associato è sussidiaria , in quanto può essere fatta valere solo previa escussione del patrimonio comune, evenienza questa che non ricorre nel caso di specie.

Pertanto il motivo va accolto per quanto di ragione, e la sentenza impugnata va cassata con condanna della sola [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale sua legale rappresentante pro tempore, a risarcire ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i danni tutti come già liquidati in sede di gravame.

6. Il settimo motivo richiama le censure svolte a fondamento dei primi due motivi, dai quali si differenzia soltanto per essere basato sulla violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. e non al n. 5, per cui, come già i motivi precedenti, è infondato.

7. In conclusione si rigettano i primi cinque motivi ed il settimo motivo, mentre si accoglie per quanto di ragione il sesto motivo.

8. Nulla in punto spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, rigettati i restanti motivi, accoglie per quanto di ragione il sesto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe condannala [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale sua legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni in favore di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19255/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] “SOTTOVOCE” e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliate in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- intimati - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6752/2019, pubblicata in data 7 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di Roma l'Associazione culturale Sottovoce (di seguito per brevità Associazione) e [OSCURATO:PERSONA] quale suo legale rappresentante pro tempore, nella veste di conduttore del locale situato al piano seminterrato sottostante l'immobile degli attori in via Pierluigi da Palestrina n. 22, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario dello stesso, al fine di sentire accertare la violazione della disposizione di cui all'art. 844 cod. civ., e per l'effetto sentire condannare l'Associazione a cessare l'attività di intrattenimento musicale quantomeno nelle ore notturne, ovvero, in via subordinata, condannarla al compimento delle attività strutturali di insonorizzazione dei rumori idonee ad eliminare definitivamente la propagazione delle emissioni, nonché a risarcire i danni, anche non patrimoniali, causati dal luglio 2007 sino alla cessazione delle emissioni ed infine al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di insonorizzazione nell'immobile di proprietà di essi attori. Si costituivano in giudizio resistendo il Baccianini, che in via preliminare deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'Associazione e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande attoree. Con sentenza del 1° agosto2013 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed emetteva ordine di inibizione all'Associazione dell'utilizzo del locale per attività di intrattenimento musicale dopo le 23:00, rigettando tutte le altre domande risarcitorie degli attori. Avverso tale sentenza l'Associazione e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche proponendo appello incidentale, mentre rimaneva intimato [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 6752 del 2019 pubblicata il 7 novembre 2019 la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava l'appello principale, accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale e per l'effetto inibiva all'Associazione l'attività di intrattenimento musicale senza limiti di orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione; la condannava inoltre, in solido con [OSCURATO:PERSONA], a risarcirea [OSCURATO:PERSONA] e d a [OSCURATO:PERSONA] i danni non patrimoniali patiti. Avverso tale sentenza l’Associazione e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della stessa, propongono ricorso per Cassazione fondato su sette motivi. Regolarmente intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva, posto che tale non può essere considerato il deposito telematico in data 19 maggio 2023 di una comparsa di costituzione e non di un controricorso, neppure notificata alla parte ricorrente, ed in cui dà atto del decesso di [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio, senza tuttavia produrre certificazione anagrafica. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensidell’art. 380- bis1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, e, partitamente, omesso esame da parte della Corte d'appello della richiesta di integrazione del quesito posto al CTU con ordinanza resa il 6 aprile 2016; da parte della Corte d'appello e dello stesso CTU delle note critiche alla bozza di CTU datate 21 aprile 2010 . Con il secondo motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ. omessa disamina/confutazione/argomentazione/motivazione da parte del CTU del giudice di primo grado in ordine alle note critiche alla bozza di CTU 6 settembre 2012 nonché alle contestazioni/osservazioni critiche alla CTU di cui alle udienze 23 gennaio 2013-17 aprile 2013 e dai successivi scritti conclusionali, specie con riferimento alla cosiddetta componente tonale in bassa frequenza acriticamente ed immotivatamente addebitata alla (allora) parte convenuta. Erroneità della CTU . Con il terzo motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ed in particolare erronea applicazione del cd. criterio comparativo in luogo del combinato disposto di cui al dpcm 1° marzo1991, alla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, al dpcm 14 novembre 1997 in relazione al disposto di cui all'art. 6 ter legge n. 13/2009 e quindi del cd. criterio differenziale. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione del surrichiamato quadro normativo e, partitamente, dell'art. 6 ter legge 13/2009 e comunque della normativa in tema di inquinamento acustico in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Conseguente inesistenza di alcun superamento dei valori di normale tollerabilità . Con il quarto motivo i ricorrenti deducono in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2043, 2697 e 2727 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile in re ipsa pur in mancanza di una lesione alla salute e in assenza di alcuna prova dello stesso anche solo presuntiva . Con il quinto motivo i ricorrenti deducono erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e, in particolare, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 844 cod. civ. per avere la Corte d'appello rigettato altri rimedi tecnici idonei a ricondurre le eventuali e contestate in missioni entro il limite della normale tollerabilità . Con il sesto motivo i ricorrenti deducono erroneità della sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 cod. civ. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono erroneità/nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e in particolare violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. 2. I primi tre motivi, che possono essere considerati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati. 2.1 Osserva infatti il Collegio in via dirimente che la Corte territoriale ha espressamente motivato: a) che il CTU ha legittimamente e validamente utilizzatoil cd. criterio comparativo per il rilievo delle immissioni sonore, posto che per costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 ter del d.l. n. 208 del 2008, conv. con modif. dalla l. 13 del 2009 (Cass., 20/07/2017, n. 1606), per cui resta valido il criterio comparativo che fa riferimento al disposto dell’art. 844 cod. civ., dato che Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicchè la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (così Cass., 1606/2017 cit.; Cass., 05/11/2018, n. 28201; Cass., 20198/2016). 2.2 Inoltre la Corte territoriale (v. p. 7 della sentenza impugnata) ha espressamente rilevato che in occasione delle campagne fonometriche è stato registrato il superamento dei limiti di immissione sonora, con particolare intensità negli orari notturni (dopo le 2), sia secondo il criterio comparativo che quello differenziale … in quest’ultimo caso anche senza addebito della componente tonale in occasione della terza campagna. Peraltro l’attribuzione della componente tonale appare esente da errori posto che la stessa non è stata rilevata in assenza delle attività musicali dell’associazione . La Corte ha quindi confermato la sentenza di prime cure sotto il profilo dell’addebito di responsabilità alle allora appellanti ed odierne ricorrenti in Cassazione, sottolineando la completezza degli accertamenti peritali, svolti sia secondo il criterio comparativo sia secondo il criterio differenziale, nonché l’effettuazione dei rilievi fonometrici anche senza addebito della componente tonale, dunque motivando, come già il giudice di primo grado, in maniera adeguata e conforme agli orientamenti di legittimità, circa l’adozione del criterio prescelto ed il superamento dei limiti di tollerabilità sulla base dell’espletata consulenza tecnica, che ha anche riscontrato in maniera adeguata le osservazioni del consulente di parte. Secondo l’orientamento di questa Corte, il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile (v. Cass., 29/10/2015, n. 22117: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta l'affidabilità del metodo di indagine adoperato dal consulente tecnico d'ufficio per misurare dimensioni e prestazioni di una calza antineve automontante per pneumatici, aveva escluso la contraffazione del relativo brevetto, disattendendo la richiesta di integrazione della consulenza con il ricorso a metodi alternativi di misurazione). 2.3 In questo contesto, dunque, neppure assume rilievo la circostanza, invocata dalle parti ricorrenti a sostegno dei motivi sinora esaminati, per cui la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione la loro richiesta di integrazione della consulenza tecnica rinnovata in appello, avendo il giudice di appello proceduto nel rispetto del principio secondo cui: Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 3, 11/05/2007, n. 10849; v. anche Cass., 24/01/2019, n. 2103: In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici ; Cass., Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799 e 19/07/2013, n. 17693: In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto ). 3. Parimenti infondato è poi il quarto motivo. Costante orientamento di questa Corte e di questo Collegio statuisce infatti che Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass., 28/07/2021, n. n. 21649; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore - in particolare notturne - dipendenti dall'installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito). La motivazione della sentenza impugnata rispetta i sopra indicati principi, nonché i dettami di più recente giurisprudenza secondo cui il danneggiato è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell’esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass., Sez. 3, 18/07/2019, n. 19434), dal momento che valorizza adeguatamente, ponendolo alla base del proprio ragionamento presuntivo nel contesto di una esperita consulenza tecnica che ha accertato l’esistenza di immissioni oltre la normale tollerabilità, il fatto che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado hanno allegato di essere disturbati nel riposo serale e notturno in ragione di almeno cinque giorni a settimana, con pesante alterazione del sonno veglia e della qualità della vita privata e familiare, durante un lungo arco temporale risalente alluglio dell’anno 2007 fino all’attualità. 4. Il quinto motivo, da esaminare partitamente, è infondato in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, nella definizione delle controversie in materia di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, il giudice di merito non è vincolato all’adozione di determinate misure invece di altre, purchè motivi la soluzione adottata (Cass., 21504/2018), come appunto è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, anche a seguito di rinnovazione di CTU in appello, ha ritenuto di ampliare la portata e l’efficacia della inibitoria. 5. In relazione al sesto motivo rileva il Collegio che mentre in motivazione (v. in particolare p. 11) la Corte d’appello pronuncia la condanna dell’Associazione in solido con la rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , nel dispositivo (p. 13) Condanna l’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in solido tra loro al risarcimento del danno. Premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, la difformità tra motivazione e dispositivo –che non consente di individuare con certezza la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione- determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 29490/2008; Cass. n. 11299/2011; Cass. n. 22661/2007), va rilevato nel caso di specie che, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la responsabilità dell’associato è sussidiaria , in quanto può essere fatta valere solo previa escussione del patrimonio comune, evenienza questa che non ricorre nel caso di specie. Pertanto il motivo va accolto per quanto di ragione, e la sentenza impugnata va cassata con condanna della sola [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale sua legale rappresentante pro tempore, a risarcire ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i danni tutti come già liquidati in sede di gravame. 6. Il settimo motivo richiama le censure svolte a fondamento dei primi due motivi, dai quali si differenzia soltanto per essere basato sulla violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. e non al n. 5, per cui, come già i motivi precedenti, è infondato. 7. In conclusione si rigettano i primi cinque motivi ed il settimo motivo, mentre si accoglie per quanto di ragione il sesto motivo. 8. Nulla in punto spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte, rigettati i restanti motivi, accoglie per quanto di ragione il sesto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe condannala [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA] quale sua legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni in favore di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris