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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 03051/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 13 luglio 2021, depositata il 9 novembre 2021, la Corte di cassazione, sezione settima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 17 aprile 2018 con cui la Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di falso in assegno bancario e truffa, ascritti ai capi B e C. Con riguarda alla richiesta di declaratoria di non doversi procedere per essere il reato, ascritto al capo B, di falsificazione di assegno bancario non più previsto dalla legge come reato, l'ordinanza ha rilevato che il ricorrente non aveva provato che il titolo fosse munito di clausola di non trasferibilità, senza la quale la fattispecie non è depenalizzata.

2. Con ricorso straordinario depositato in data 5 maggio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca dell'ordinanza della settima sezione, che per errore aveva ritenuto che nel giudizio di merito non fosse stata accertata la sussistenza della clausola di non trasferibilità, la cui apposizione, invece, era stata ritenuta dalle sentenze.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

L'impugnata ordinanza, sul punto relativo alla rilevanza penale del fatto ascritto al capo B, ha rilevato che "il ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe potuto anche allegandolo in copia, che l'assegno di cui si discute fosse effettivamente dotato della clausola di non trasferibilità", e ne ha tratto la conseguenza della rilevanza penale del fatto, anche dopo la novella introdotta con d.lvo n.7/2016 che aveva depenalizzato la condotta di falsificazione dell'assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità.

Il ricorso denuncia il travisamento dell'accertamento compiuto dalle sentenze di merito, che avrebbero riconosciuto che l'assegno bancario de quo era munito di clausola di non trasferibilità, con la conseguenza che alcun onere probatorio, sul punto, potesse essere addebitato al ricorrente.

Inoltre, si sostiene che il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore percettivo, in relazione alla questione attinente all'apposizione al titolo della clausola di non trasferibilità, per aver omesso lo "scrutinio del primo motivo di ricorso".

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha specificamente preso in considerazione del primo motivo di ricorso, il cui esame, evidentemente, non è stato pretermesso.

Con riguardo, poi, alla questione se fosse accertato che l'assegno era non trasferibile, il ricorso esprime dissenso rispetto al dato ritenuto dal provvedimento impugnato, secondo il quale, essendo precluso al giudice di legittimità l'accesso agli atti in relazione alle questione di merito, era onere del ricorrente allegare al ricorso la prova del presupposto posto a fondamento della censura.

Si tratta, all'evidenza, di censura che va oltre i limiti, costituiti dalla denuncia di errore materiale o di fatto, entro i quali è consentito il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 luglio 2021, depositata il 9 novembre 2021, la Corte di cassazione, sezione settima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 17 aprile 2018 con cui la Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di falso in assegno bancario e truffa, ascritti ai capi B e C. Con riguarda alla richiesta di declaratoria di non doversi procedere per essere il reato, ascritto al capo B, di falsificazione di assegno bancario non più previsto dalla legge come reato, l'ordinanza ha rilevato che il ricorrente non aveva provato che il titolo fosse munito di clausola di non trasferibilità, senza la quale la fattispecie non è depenalizzata. 2. Con ricorso straordinario depositato in data 5 maggio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca dell'ordinanza della settima sezione, che per errore aveva ritenuto che nel giudizio di merito non fosse stata accertata la sussistenza della clausola di non trasferibilità, la cui apposizione, invece, era stata ritenuta dalle sentenze. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'impugnata ordinanza, sul punto relativo alla rilevanza penale del fatto ascritto al capo B, ha rilevato che "il ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe potuto anche allegandolo in copia, che l'assegno di cui si discute fosse effettivamente dotato della clausola di non trasferibilità", e ne ha tratto la conseguenza della rilevanza penale del fatto, anche dopo la novella introdotta con d.lvo n.7/2016 che aveva depenalizzato la condotta di falsificazione dell'assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità. Il ricorso denuncia il travisamento dell'accertamento compiuto dalle sentenze di merito, che avrebbero riconosciuto che l'assegno bancario de quo era munito di clausola di non trasferibilità, con la conseguenza che alcun onere probatorio, sul punto, potesse essere addebitato al ricorrente. Inoltre, si sostiene che il giudice di legittimità sarebbe incorso in errore percettivo, in relazione alla questione attinente all'apposizione al titolo della clausola di non trasferibilità, per aver omesso lo "scrutinio del primo motivo di ricorso". Il ricorso è infondato. Innanzitutto, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha specificamente preso in considerazione del primo motivo di ricorso, il cui esame, evidentemente, non è stato pretermesso. Con riguardo, poi, alla questione se fosse accertato che l'assegno era non trasferibile, il ricorso esprime dissenso rispetto al dato ritenuto dal provvedimento impugnato, secondo il quale, essendo precluso al giudice di legittimità l'accesso agli atti in relazione alle questione di merito, era onere del ricorrente allegare al ricorso la prova del presupposto posto a fondamento della censura. Si tratta, all'evidenza, di censura che va oltre i limiti, costituiti dalla denuncia di errore materiale o di fatto, entro i quali è consentito il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 03051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris