CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 34467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10236/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] VII, 150, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliat e in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto n.390/2020 depositata i l 19 .11. 2020 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ( breviter [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:SOCIETA]. avevano instaurato giudizio arbitrale nei confronti del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ( breviter Consorzio), per sentir dichiarare l’invalidità sotto vari profili della delibera consortile del 26.10.2014 e della conseguente approvazione dei relativi bilanci (consuntivi 2012 e 2013 e preventivo 2014), nonché per sentir condannare il Consorzio al pagamento dei costi di approvvigionamento acqua per € 88.504,34 (quanto ad [OSCURATO:PERSONA]) e dei costi di energia elettrica per il funzionamento della pompa di sollevamento condominiale delle acque nere per € 4.991,70 (quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il rigetto delle domande, anche eccependo la competenza del Tribunale, e in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna delle due società al pagamento delle quote condominiali dal 2011 al 2015. Le due società avevano contestato le domande riconvenzionali anche perché i quorum costitutivi e deliberativi erano stati calcolati con riferimento alle cosiddette «[OSCURATO:PERSONA]», da loro mai approvate e non conosciute. Con lodo del 28.10.2016 il Collegio arbitrale investito della controversia ha dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del giudice ordinario in ordine all’impugnazione della delibera del 26.10.2014 del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], rigettandola sotto altro profilo, nonché in ordine alle domande di pagamento formulate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Consorzio; ha inoltre rigettato le domande di pagamento avanzate dal Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; infine ha compensato le spese del procedimento. 2. Avverso il predetto lodo ha proposto im pugnazione il Consorzio dinanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, denunciando la nullità del lodo per violazione di regole di diritto e illogicità della motivazione, insistendo per il riconoscimento dei propri crediti e lamentando l’ingiusta compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito all’impugnazione, riproponendo le loro domande ma solo in via subordinata per il caso di declaratoria di nullità del lodo. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 19.11.2020 ha respinto l’impugnazione con aggravio di spese del grado. La Corte di appello ha escluso qualsiasi contrasto del decisum con l’ordine pubblico e ha osservato che non era consentita dall’art.829 cod.proc.civ. la denuncia di illogicità della motivazione e neppure, tenuto conto della clausola compromissoria, quella di violazione di norme giuridiche. La Corte di appello ha infine rilevato che la compensazione delle spese era stata correttamente disposta per reciproca soccombenza. 3. Avverso la predetta sentenza del 19.11.2010, non notificata, con atto notificato il 13.4.2021 ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio CRT, svolgendo quattro motivi. Con atto notificato il 21.5.2021 hanno proposto controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con la memoria il Consorzio ricorrente ha eccepito in via preliminare la «improcedibilità» del controricorso poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al momento della sottoscrizione della procura speciale si era qualificata semplicemente come «legale rappresentante p.t. [id est: pro tempore]» delle due società intimate,senza indicare le specifiche qualità legittimanti. L’eccezione non può essere accolta, a prescindere dall’erroneo riferimento all’istituto, indubbiamente non pertinente, della improcedibilità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste e spetta invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa; principio applicabile anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto ( Sez. U, n. 31963 del 5.11.2021, Rv. 663240 – 01 ; Sez. 1, n. 23033 del 7 . 11 . 2011, Rv. 620481 –01; S ez. 1, n. 19162 del 13 . 9 . 2007 Rv. 599009 - 01) . Inoltre è stato affermato che in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 cod.proc.civ., la spettanza di tale pote re. (Sez. 3, n. 11091 del 10.6.2020, Rv. 658138 - 01). Non è questo il caso in cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si è proclamata rappresentante legale e competeva quindi alla parte ricorrente dimostrare che non lo fosse, avvalendosi del sistema di pubblicità legale agevolmente consultabile. Infatti in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato (Sez. 3, n. 20563 del 30 .9. 2014, Rv. 632726 – 01 ; Sez. L, n. 19824 del 28 .9. 2011, Rv. 618946 – 01 ; Sez. 3, n. 13381 del8.6.2007, Rv. 597725 - 01 ) . 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 4 , cod.proc.civ., il Consorzio ricorrente denuncia nullità della sentenza per error in procedendo. 5.1.Il ricorrente critica la sentenza per aver affermato che la cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto alla introduzione del giudizio (rappresentato nella specie dalla delibera consortile del 23.6.2019, recante la riapprovazione dei bilanci e dei criteri di riparto di costi fra i consorziati e il riparto finale dei costi di realizzazione dell’impianto idrico fognario) riguardava il merito e poteva quindi essere esaminata dalla Corte, quale giudice dell’impugnazione, solo nella eventuale fase rescissoria dopo il superamento della fase rescindente. 5.2. La Corte tarantina ha affermato in sede di esame dell’eccepita cessazione della materia del contendere che le sarebbe stato preclusa ogni valutazione al riguardo nella fase rescindente. Ben vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l a censura, mediante ricorso per cassazione, della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della cessazione della materia del contendere, riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, configura una denuncia di un error in procedendo e legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e costituisce questione che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione, senza che possa ritenersi carente il collegamento della controversia con la competenza delle s ezioni unite, in quanto l'espressione motivi attinenti alla giurisdizione - contenuta nell'art. 360, n. 1, cod.proc.civ., e richiamata dall'art. 374, cod.proc.civ.- comprende anche l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione sorge in relazione alla soluzione di questioni di diversa natura (Sez. U, n. 18956 del 11.12.2003, Rv. 568785 -01). Il principio, se vale per la questione di giurisdizione, deve valerea fortiori anche per le questioni di competenza. Del resto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda. (Sez. 6- 3, n. 18530 del 21 .9. 2016, Rv. 642125 - 01) . 5.3. Tuttavia la deduzione svolta dalla ricorrente dinanzi alla Corte territoriale, e ora ripresa con il primo motivo di ricorso, era inammissibile per difetto di interesse per quanto concerne le domande proposte in sede arbitrale dalle due società consorziate. Nessuna delle parti processuali, infatti, aveva impugnato la declaratoria di incompetenza resa dagli arbitri sulle domande proposte in via principale dalle due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e tantomeno la contestuale e integrativa statuizione di rigetto sotto ogni altro profilo, sicché tali domande non facevano più parte della materia del contendere dinanzi alla Corte di appello, chiamata ad occuparsi, per effetto dell’impugnazione proposta dal Consorzio, solo della pretesa di pagamento da esso avanzata in via riconvenzionale. Non rileva, per contro, la riproposizione delle domande formulate dinanzi alla Corte di appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], perché era stata avanzata solo in via subordinata e per il caso, non verificatosi, di dichiarazione di nullità del lodo. 5.4. [OSCURATO:PERSONA] aveva tuttavia impugnato il lodo anche con riferimento alla propria domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei contributi consortili, rigettata nel merito dagli arbitri. In parte qua, almeno astrattamente, il tema della cessazione della materia del contendere potrebbe quindi porsi. Il motivo di ricorso, peraltro, appare inammissibile anche sotto questo più ristretto profilo, per difetto di specificità e autosufficienza, poiché, in primo luogo, il ricorrentenon dà conto in modo sufficientemente preciso del fondamento della domanda riconvenzionale a suo tempo azionata dinanzi agli arbitri e non dimostra quindi che essa si basava esclusivamente sulla delibera consortile del 26.10.2014 (e le controricorrenti lo negano). In secondo luogo, il ricorrente non riferisce l’esatto contenuto della delibera del 23.6.2019, che non è stata trascritta né sintetizzata. Non è possibile quindi a questa Corte verificare se effettivamente la seconda delibera elidesse totalmente ogni contestazione circa la pretesa a suo tempo avanzata dal Consorzio ricorrente. 5.5. Non sposta i termini del ragionamento così sviluppato l’eccezione di giudicato sol le vata dal ricorrente con la memoria ex art.380 bis - 1 cod.proc.civ. con riferimento alla sentenza del Tribunale di Taranto del 18.10.2021, prodotta in questa sede in data 31.10.2022, che ha rigettato l’opposizione proposta dalle società controricorrenti a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi consortili 2011-2018 dovuti in forza della deliberazione del 23.6.2019. E’ pur vero che nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell'ambito di applicazione dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso (Sez. 2, n. 21122 del 5.8.2008, Rv. 604821 – 01 ; Sez. L, n. 14657 del 23 . 6 . 2009 , Rv. 608827 – 01 ; Sez. 2, n. 3934 del 29.2.2016, Rv. 638973 -01). Tuttavia tale considerazione non è affatto idonea a incidere sul vizio del motivo sopra rappresentato e in particolare sul difetto di determinazione della causa petendi della pretesa a suo tempo azionata in sede arbitrale da parte del Consorzio. 5.6. Per le esposte e concorrenti ragioni il primo m otivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3 e 4, cod.proc.civ., il Consorzio ricorrente denuncia nullità della sentenza gravata per violazione dell’art.2909 cod.civ. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mancata dichiarazione della cessazione della materia del contendere in parte qua relativamente alle domande riproposte in sede di gravame dalle società intimate (nullità, inesistenza, inefficacia della delibera consortile del 26.10.2014 e della approvazione dei relativi bilanci: consuntivo 2012 e 2013 e preventivo 2014; domande di condanna del Consorzio al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei costi di approvvigionamento acqua, E 88.504,34, e in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dei costi di e.e. per il funzionamento di pompa condominiale di sollevamento acque nere, € 4.991,70) in forza del giudicato esterno portato dal cosiddetto «lodo Tagariello», dichiarato esecutivo dal Tribunale di Taranto in data 13.10.2018, e della sua rilevabilità d’ufficio. 6.2. Il motivo è inammissibile alla stregua di quanto osservato supra al § 4.3.: le due società consorziate non avevano impugnato il lodo e si erano limitate a riproporre in subordine le loro domande per il caso, non realizzatosi, di dichiarazione di nullità del lodo. 7.Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.4, cod.proc.civ., il Consorzio ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.829, comma 3, cod.proc.civ. in relazione agli artt.113,115 e 116cod.proc.civ. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] reclama l’applicazione di norme vigenti alla data della clausola compromissoria anche se il lodo era stato introdotto dopo la modifica dell’art.829 c.p.c. ad opera del d.lgs. 40/2006. Secondo il ricorrente, la decisione degli arbitri rituali doveva essere adottata secondo diritto ed era stato commesso un errore di diritto da parte degli arbitri; inoltre il lodo sarebbe affetto da contraddittorietà della motivazione con impossibilità di individuare la ratio decidendi. 7.2. La ricorrente sostiene, del tutto correttamente, che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto le era consentita, nonostante le modifiche apportate nel 2006 all’art.829 cod.proc.civ. poiché la clausola compromissoria era contenuta nello statuto consortile e risaliva al 1966. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l'art. 829, comma 3, cod.proc.civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod.proc.civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, cod.proc.civ. , nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Sez. U, n. 9284 del 9.5.2016, Rv. 639686 -01). Né rileva – prosegue il ricorrente – che gli arbitri avrebbero potuto giudicare anche secondo equità, a ciò autorizzati dal fatto di potersi fondare anche su «principi ispirati a giustizia ed equità» perché essi avevano giudicato secondo diritto. 7.3. Il motivo tuttavia non coglie il segno perché la Corte di appello non ha affatto affermato che non era consentita l’impugnazione per violazione di regole di diritto ex art.829 cod.proc.civ. ma si è limitata a constatare che il Consorzio aveva denunciato la contrarietà del lodo all’ordine pubblico, per la ritenuta violazione degli artt.113,115 e 116 cod.proc.civ. È solamente in questa limitata prospettiva che la Cort e territoriale ha escluso che tali norme del codice di rito, attinenti all’applicazione nella fase decisoria delle regole giuridiche e dei parametri della valutazione delle prove (contraddetti secondo la prospettazione, dalla nota e condivisa operatività delle «tabelle Palmisano» di ripartizione dei contributi consortili), potessero essere considerate appunto norme di ordine pubblico. E solo in questa predetta prospettiva la Corte ha osservato che la clausola compromissoria contemplava la possibilità del ricorso ai principi di equità in alternativa ai criteri giuridici, così disconoscendo la proclamata rilevanza pubblicistica delle regole invocate dal Consorzio. 7.4. Tutto ciò renderebbe inutile l’ulteriore rilievo che il Consorzio, sotto lo schermo della denuncia delle menzionate regole processuali, semplicemente contestava la valutazione nel merito degli arbitri laddove essi avevano escluso che le «tabelle Palmisano» fossero note ed accettate dalle due società consorziate. 8.Con il quarto motivo di ricors o, proposto ex art.360, n.3 e n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.829, comma 3, cod.proc.civ. in relazione agli artt.91 e 92 cod.proc.civ., con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite ad opera degli arbitri. Il motivo è palesemente infondato poiché il Collegio arbitrale aveva disposto la compensazione per reciproca soccombenza obiettivamente sussistente, con ineccepibile applicazione dell’art.92 cod.proc.civ. 9. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a favore delle controricorrenti che si sono difese congiuntamente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in favore delle controricorrenti, creditrici in solido,al pagamento delle spese liquidate nella somma di € 6.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà