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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40465/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/03/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 13 7 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] IJ ra to re generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi ma: nmis Abile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata il giorno 15 settembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. 286/98 (commesso 1'8 aprile 2020) e I con( annava alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti g( neriche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva.

1.1. L'imputazione, come visto, riguardava il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98, perché essendo stato espulso dal territorio nazionale giusto provvedimento n.31035/2019 emesso dal Prefetto della provincia di M [OSCURATO:PERSONA] novembre 2019 e notificatogli in pari data dall'ufficio immigrazione d alla cuestura di Milano, [OSCURATO:PERSONA] vi rientrava senza una speciale autorizzazione del 'linistro dell'Interno, prima della decorrenza di cinque anni dalla data del suo effettivo allontanamento.

In particolare l'imputato era stato accompagna:o presso la frontiera aerea di [OSCURATO:PERSONA] ed imbarcato sul volo AZ582 dire to a rirana il 6 novembre 2019.

Fatto commesso in Ozzero 1'8 aprile 2020.

Con la oecidiva specifica infraquinquennale.

1.2. La Corte di appello di Milano, investita del grava le proposto , dall'imputato, ha confermato integralmente la decisione di primo grado rdenendo infondate tutte le censure sollevate con l'impugnazione.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv.

Ro ierto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seg ito ri vodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l' nnullnmento del provvedimento impugnato.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comm a 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione della sentenza della Corta ter itoriale rispetto al giudizio di penale responsabilità in ordine al reato ascritt )gli.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, le.t. e) , il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 6S6, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione della leggc penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.4.

Infine l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. ?), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanziona :orio rrogato nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inam issib li, deve essere respinto.

2. Anzitutto, costituisce circostanza pacifica il fatto che lei c.)nfronti dell'odierno ricorrente era stato emesso il provvedimento di espulsione indicato nel capo di imputazione (emesso con le generalità di [OSCURATO:PERSONA], c e eg i aveva prima di assumere il cognome della moglie) e che il predetto aveva fattc rientro in Italia prima del decorso del termine di cinque anni dalla esecuz one li detto provvedimento.

2.1. Ciò posto, con riferimento al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prov , de5umibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo s ecific 3mente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore iccer :ato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo III( gica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frair teso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cwiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie) e l'intangibilità della valutaz one nel merito del risultato probatorio (ex multis: Cass. Sez. 5, n.48050 del 02/0/2019, Rv. 277758).

2.2. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall'im putat — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della otivazione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo de 11a decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una ivalltazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, quindi il r corsc finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclus 3 in :;ede di legittimità.E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il inda( ato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraversu l'an lisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna corenzi logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legitti iità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei nede;imi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una d versi lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 del 08/(13/2012, Lupo, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della moti 'azione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tak da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo sserE limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incong 'uenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non e ;pres ;amente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( ;ez. li ., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226(174).

2.3. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la senten a di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di pri io grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi c iteri Atilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sent !rue :)ossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo cono de( isionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

2.4. Orbene, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente evidenziando, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che egli era a conoscenza del provvedim ..tnto di espulsione nei suoi confronti, così come del divieto di rientrare i Italia per il periodo di cinque anni avendo ricevuto la notifica di tale atto ed e3senc o stato pure accompagnato dalle forze dell'ordine alla frontiera aerea per f ire ri orno in Albania.

Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio motiv zioru le e la violazione di legge, sollecita a questa Corte una non consentita valutazione alternativa degli elementi di fatto rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.

3. Il secondo motivo è inammissibile poiché la questione della recid iva non risulta che fosse stata oggetto dei motivi di appello; come è noto, infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non :bbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di lec, ittinnità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un pun o della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di moti 'azione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).

In questa impu ;nazione non viene dedotto in alcun modo che la questione della recidiva sia stat pros pettata all'esame della Corte di appello di Milano ed, inoltre, di essa ma ica q u a lsia si riferimento nella sentenza impugnata.

In ogni caso, si rileva che la sentenza impugnata (che si integra con c uella di primo grado) ha comunque espresso un giudizio di persistente peri:olosità dell'odierno ricorrente desunta dai suoi precedenti penali, dall'assenza di qualsiasi attività lavorativa e dalla spregiudicatezza da lui mostrata nel non sitari:!: a fare rientro in Italia dopo la sua espulsione.

Deve poi aggiungersi ch 2 le , :ensure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inco iferenti atteso che esse erano state concesse dal Tribunale (pag. 4 della sent e nza c i primo grado).

4. Il terzo motivo è infondato atteso che la causa di esclusione d Ila punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. no i può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata spe:ifica (come avvenuto nel caso in esame), elemento sintomatico della accentuat peri :.olosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che :ssa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250 - 01).

5. Anche l'ultimo motivo (riguardante il trattamento sanzionato -io) r on può trovare accoglimento; infatti nel caso, qui verificatosi, in cui essa v nga i Togata in misura pari al minimo edittale (anni uno di reclusione), non necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ott r•iipera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pe i. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che faccianp corlunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/0! /2007,2,7- Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. ; 27685- 01).

Deve poi aggiungersi che risulta del tutto inconferente il rich amo in tale motivo, ad un inesistente capo B) della rubrica.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pag3merto delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/03/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 13 7 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] IJ ra to re generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi ma: nmis Abile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza pronunciata il giorno 15 settembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. 286/98 (commesso 1'8 aprile 2020) e I con( annava alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti g( neriche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva. 1.1. L'imputazione, come visto, riguardava il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98, perché essendo stato espulso dal territorio nazionale giusto provvedimento n.31035/2019 emesso dal Prefetto della provincia di M [OSCURATO:PERSONA] novembre 2019 e notificatogli in pari data dall'ufficio immigrazione d alla cuestura di Milano, [OSCURATO:PERSONA] vi rientrava senza una speciale autorizzazione del 'linistro dell'Interno, prima della decorrenza di cinque anni dalla data del suo effettivo allontanamento. In particolare l'imputato era stato accompagna:o presso la frontiera aerea di [OSCURATO:PERSONA] ed imbarcato sul volo AZ582 dire to a rirana il 6 novembre 2019. Fatto commesso in Ozzero 1'8 aprile 2020. Con la oecidiva specifica infraquinquennale. 1.2. La Corte di appello di Milano, investita del grava le proposto , dall'imputato, ha confermato integralmente la decisione di primo grado rdenendo infondate tutte le censure sollevate con l'impugnazione. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. Ro ierto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seg ito ri vodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l' nnullnmento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comm a 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione della sentenza della Corta ter itoriale rispetto al giudizio di penale responsabilità in ordine al reato ascritt )gli. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, le.t. e) , il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 6S6, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione della leggc penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.4. Infine l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. ?), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanziona :orio rrogato nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi sono in parte infondati ed in parte inam issib li, deve essere respinto. 2. Anzitutto, costituisce circostanza pacifica il fatto che lei c.)nfronti dell'odierno ricorrente era stato emesso il provvedimento di espulsione indicato nel capo di imputazione (emesso con le generalità di [OSCURATO:PERSONA], c e eg i aveva prima di assumere il cognome della moglie) e che il predetto aveva fattc rientro in Italia prima del decorso del termine di cinque anni dalla esecuz one li detto provvedimento. 2.1. Ciò posto, con riferimento al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prov , de5umibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo s ecific 3mente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore iccer :ato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo III( gica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frair teso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cwiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie) e l'intangibilità della valutaz one nel merito del risultato probatorio (ex multis: Cass. Sez. 5, n.48050 del 02/0/2019, Rv. 277758). 2.2. Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dall'im putat — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di illogicità della otivazione - riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo de 11a decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una ivalltazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il r corsc finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclus 3 in :;ede di legittimità.E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il inda( ato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraversu l'an lisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna corenzi logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legitti iità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei nede;imi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una d versi lettura, maggiormente esplicativa (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 11194 del 08/(13/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della moti 'azione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tak da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo sserE limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incong 'uenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non e ;pres ;amente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( ;ez. li ., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226(174). 2.3. Infine, non va dimenticato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la senten a di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di pri io grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi c iteri Atilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sent !rue :)ossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo cono de( isionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 2.4. Orbene, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente evidenziando, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che egli era a conoscenza del provvedim ..tnto di espulsione nei suoi confronti, così come del divieto di rientrare i Italia per il periodo di cinque anni avendo ricevuto la notifica di tale atto ed e3senc o stato pure accompagnato dalle forze dell'ordine alla frontiera aerea per f ire ri orno in Albania. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando il vizio motiv zioru le e la violazione di legge, sollecita a questa Corte una non consentita valutazione alternativa degli elementi di fatto rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 3. Il secondo motivo è inammissibile poiché la questione della recid iva non risulta che fosse stata oggetto dei motivi di appello; come è noto, infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non :bbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di lec, ittinnità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un pun o della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di moti 'azione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). In questa impu ;nazione non viene dedotto in alcun modo che la questione della recidiva sia stat pros pettata all'esame della Corte di appello di Milano ed, inoltre, di essa ma ica q u a lsia si riferimento nella sentenza impugnata. In ogni caso, si rileva che la sentenza impugnata (che si integra con c uella di primo grado) ha comunque espresso un giudizio di persistente peri:olosità dell'odierno ricorrente desunta dai suoi precedenti penali, dall'assenza di qualsiasi attività lavorativa e dalla spregiudicatezza da lui mostrata nel non sitari:!: a fare rientro in Italia dopo la sua espulsione. Deve poi aggiungersi ch 2 le , :ensure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inco iferenti atteso che esse erano state concesse dal Tribunale (pag. 4 della sent e nza c i primo grado). 4. Il terzo motivo è infondato atteso che la causa di esclusione d Ila punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. no i può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata spe:ifica (come avvenuto nel caso in esame), elemento sintomatico della accentuat peri :.olosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che :ssa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250 - 01). 5. Anche l'ultimo motivo (riguardante il trattamento sanzionato -io) r on può trovare accoglimento; infatti nel caso, qui verificatosi, in cui essa v nga i Togata in misura pari al minimo edittale (anni uno di reclusione), non necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ott r•iipera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pe i. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che faccianp corlunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/0! /2007,2,7- Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. ; 27685- 01). Deve poi aggiungersi che risulta del tutto inconferente il rich amo in tale motivo, ad un inesistente capo B) della rubrica. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pag3merto delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con
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