CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13888/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la comparsa conclusionale del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore; Ritenuto che il primo motivo è totalmente avulso dal contenuto della sentenza impugnata, poiché non c'è stata alcuna affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ma è solo stata ribadita la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, attesa la nitida evocazione del retroscenico sodalizio mafioso, ben desumibile dal compendio intercettivo, restando irrilevante l'eventuale mancata finalità agevolatrice (p. 8); che il sesto motivo, ancora in tema di aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è del pari aspecifico e manifestamente infondato, laddove contesta l'agevolazione mafiosa, a fronte dell'accertamento del diverso profilo circostanziale - di natura oggettiva - del metodo mafioso; che il secondo, il quarto e il quinto motivo, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01. Si veda anche Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01, secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni), laddove risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di attendibilità della persona offesa Genovese, estranea al debito, ampiamente riscontrata dalle conversazioni intercettate (pp. 8-9, anche in tema di illiceità della pretesa), di natura usuraria della prestazione richiesta a Torre, anch'essa chiaramente emergente dall'attività captativa (pp. 8-9, anche in tema di metodo mafioso), di pieno e consapevole coinvolgimento di Triolo, sia pure indiretto, nel delitto tentato in danno di Arcoraci (pp. 8-9); che il terzo motivo, sotto l'abito della violazione di legge, reitera parimenti censure in punto di fatto, postulando una diversa ricostruzione della vicenda e assumendo l'esistenza di posizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA], viceversa congruamente escluse dai giudici di merito (pp. 8-9); che il settimo motivo non è consentito, poiché, dolendosi della mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., censura soltanto la conclusione di merito della fattiva contiguità del ricorrente ad attività mafiose, ampiamente descritte nella sentenza impugnata sulla base dell'attività investigativa espletata; che lo stringatissimo ottavo motivo, sulla dosimetria della pena, non va oltre l'auspicio di un'impossibile rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte di questa Corte di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile Addio