CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt.56, 624 e 625 commi nn. 2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione dell'art. 336 cod. proc. pen. circa la sussistenza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal verbale di denuncia resa dalla persona offesa il 02.04.2021 presso la Questura di Catania dalla quale emerge la espressa richiesta di procedere nei confronti del responsabile. Rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 162 ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti non specifici sin dalla proposizione degli stessi in sede di discussione orale nel giudizio di appello; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 n. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Considerato che il quarto e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta l'assenza dell'applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. In assenza di una espressa richiesta, va rilevato che non vi è obbligo di disporre pene sostitutive, ma solo una possibilità in piena discrezionalità dell'organo decidente.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consifler