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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 26615/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023* B Numero d i ra ccolta generale 26615/2023Data pubblicazione 14/09/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto* exSEZIONE LAVOROlege 210/1992.*Composta dagli * * Magistratiantinfluenzale* * * Presidente* 19645/2017* * * Consigliere** * * * Consigliere** * * Consigliere* 12/07/2023* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 19645 2017 proposto da* * MASSA * MASSA *MASSA * in proprio ed in qualità di eredi diMASSA * tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall avvocato * * ricorrenticontro2023MINISTERO DELLA * in persona del Ministro3585pro tempore rappresentato e difeso ope legisdall AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui* domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023avverso la sentenza n. 518/2016 della CORTE Data pubblicazione 14/09/2023D APPELLO di GENOVA depositata il 06/02/2017* 382/2016udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere ** *RILEVATO CHE1. con il ricorso originario gli odierni ricorrenti nellaqualità specificata in epigrafe premesso che il dante causaera stato sottoposto dal medico di base al vaccinoantinfluenzale e che a seguito dello stesso avevacontratto una grave encefalo mielite che conduceva aldecesso convenivano in giudizio il Ministero della *per ottenere il riconoscimento dell assegno una tantumnella misura di legge2. il Tribunale di Genova richiamate varie pronuncedella Corte * accoglieva la domanda.

Per ilGiudice l art. 1 della legge nr. 210 del 1992 doveva essereinterpretato in senso estensivo ricomprendendo anche icasi conseguenti a vaccinazioni che come quellaantinfluenzale rispondono alla salvaguardia dell interessegenerale alla salute e sono incentivate dal Ministero della*3. la Corte di appello di Genova con la sentenza quiimpugnata ha invece riformato la decisione delTribunale escludendo la sussistenza del dirittoall indennizzo4. a fondamento del decisum la Corte di merito purritenuta pacifica la sussistenza di nesso di causalità tra lasomministrazione del vaccino antinfluenzale al dante causaed il decesso ha tuttavia osservato in primo luogo come* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017la raccomandazione ministeriale del vaccino antinfluenzale Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023fosse essenzialmente diretta ai soggetti portatori di un Data pubblicazione 14/09/2023«aumentato rischio di malattia grave» nel cui novero nonandava incluso il de cuius in ragione della età e dellecondizioni di salute5. per la Corte di appello la condizione dei soggettisemplicemente incentivati a praticare la vaccinazioneantinfluenzale non poteva inoltre assimilarsi a quella dichi si fosse sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica sent. 27/98 Corte * o alla somministrazione delvaccino trivalente sent. 107/2012 Corte * casi in cuila facoltà di scelta individuale era maggiormentecondizionata dalla gravità delle conseguenze derivantidall omissione del trattamento sanitario6. la Corte territoriale escludeva anche aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 in commento7. hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrentiin epigrafe con tre motivi successivamente illustrati conmemoria8. ha resistito il Ministero con controricorso9. chiamata la causa all adunanza camerale ilCollegio ha riservato il deposito dell ordinanza nel terminedi cui all art. 380 bis 1 comma 2 cod.proc.civ.CONSIDERATO CHE10. va preliminarmente respinta l eccezione di nullitàdella notifica del ricorso.

Deve rilevarsi infatti comel avvenuta costituzione del Ministero ha in ognicaso sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell art. 156cod.proc.civ.11. con il primo motivo i ricorrenti deducono errataqualificazione giuridica e/o valutazione dell attodenominato «Prevenzione e controllo dell influenzaraccomandazioni per la stagione 2011/2012 emanato in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Roma il 9 agosto 2011 dal Ministero della * Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023* della * e della * Data pubblicazione 14/09/2023nonché della circostanza dell età del dante causa almomento della somministrazione del vaccino.

Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell art 360nr. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell art116 cod. proc. civ. dell art. 1 comma 1 della legge 25febbraio 1992 nr. 210 come risultante a seguito dellesentenze della Corte costituzionale12. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pernon aver ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta ingiudizio l art. 1 comma 1 della legge nr. 210 del 1992come risultante a seguito delle sentenze della Corte* nr. 107 del 2012 nr. 226 del 2000 e nr. 27del 1998 nonché per aver ritenuto che la raccomandazioneministeriale fosse diretta ai soli soggetti portatori di un«aumentato rischio di malattia grave» e non a tuttiindistintamente salvo specifiche controindicazioni13. in via alternativa i ricorrenti con il secondomotivo deducono violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ai sensi dell art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.per l errata valutazione di insussistenza di aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 comma 1 della legge25 febbraio 1992 n. 210 con riferimento agli artt. 2 3 e32 della Costituzione14. i due motivi vanno congiuntamente trattati e sonofondati15. l oggetto della presente causa consiste nellostabilire se l indennizzo riconosciuto dall art. 1 della leggenr. 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati dacomplicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie trasfusioni e somministrazione diemoderivati spetti anche a coloro che abbiano riportato* d * irreversibili conseguenti alla vaccinazioNunmeer o registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023antinfluenzale Numero di raccolta generale 26615/202316. deve osservarsi che nelle more del presente Data pubblicazione 14/09/2023giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte* nr. 268 pubblicata in data 20 dicembre2017 dichiarativa della « … illegittimità costituzionaledell art. 1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 … nella parte in cui non prevede il diritto all indennizzoalle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima leggenei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazioneantinfluenzale»17. in estrema sintesi la Corte costituzionale haosservato come la ragione determinante del dirittoall indennizzo non derivi dalla sottoposizione a untrattamento obbligatorio in quanto tale essa risiedepiuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che siimpongono alla collettività.

Per questo la mancataprevisione del diritto all indennizzo in caso di patologieirreversibili derivanti da determinate vaccinazioniraccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2 3 e 32* In particolare il carattere della vaccinazioneantinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandatoemerge alla luce della sussistenza di «una serie di atti …in particolare sono rilevanti … le raccomandazioni delMinistero della salute adottate specificamente per ognistagione con riferimento alla vaccinazioneantinfluenzale»18. la Corte costituzionale ha affermato anche che « …la traslazione sulla collettività delle conseguenze negativeeventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla leggen. 210 del 1992 consegue all applicazione dei principicostituzionali di solidarietà art. 2 * di tutela dellasalute anche collettiva art. 32 * e di ragionevolezza* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 art. 3 * … » e ha altresì chiarito che le campagne Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023di informazione e sensibilizzazione tese alla più ampia Data pubblicazione 14/09/2023copertura vaccinale coinvolgono la generalità dellapopolazione a prescindere da una pregressa e specificacondizione individuale di salute di età di lavoro o diconvivenza19. sulla base di quanto esposto vanno pertantoaccolti gli scrutinati motivi restando assorbito il terzomotivo che riguarda la statuizione sulle spese20. la sentenza impugnata va di conseguenza cassatae rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello diGenova in diversa composizione cui è rimessa anche laregolazione delle spese del presente giudizioLa Corte accoglie i primi due motivi assorbito il terzo.* la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte d appello di Genova in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazionescientifica su riviste giuridiche supporti elettronici omediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 12 luglio 2023IL PRESIDENTE* ** *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023* B Numero d i ra ccolta generale 26615/2023Data pubblicazione 14/09/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto* exSEZIONE LAVOROlege 210/1992.*Composta dagli * * Magistratiantinfluenzale* * * Presidente* 19645/2017* * * Consigliere** * * * Consigliere** * * Consigliere* 12/07/2023* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 19645 2017 proposto da* * MASSA * MASSA *MASSA * in proprio ed in qualità di eredi diMASSA * tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall avvocato * * ricorrenticontro2023MINISTERO DELLA * in persona del Ministro3585pro tempore rappresentato e difeso ope legisdall AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui* domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023avverso la sentenza n. 518/2016 della CORTE Data pubblicazione 14/09/2023D APPELLO di GENOVA depositata il 06/02/2017* 382/2016udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere ** *RILEVATO CHE1. con il ricorso originario gli odierni ricorrenti nellaqualità specificata in epigrafe premesso che il dante causaera stato sottoposto dal medico di base al vaccinoantinfluenzale e che a seguito dello stesso avevacontratto una grave encefalo mielite che conduceva aldecesso convenivano in giudizio il Ministero della *per ottenere il riconoscimento dell assegno una tantumnella misura di legge2. il Tribunale di Genova richiamate varie pronuncedella Corte * accoglieva la domanda.

Per ilGiudice l art. 1 della legge nr. 210 del 1992 doveva essereinterpretato in senso estensivo ricomprendendo anche icasi conseguenti a vaccinazioni che come quellaantinfluenzale rispondono alla salvaguardia dell interessegenerale alla salute e sono incentivate dal Ministero della*3. la Corte di appello di Genova con la sentenza quiimpugnata ha invece riformato la decisione delTribunale escludendo la sussistenza del dirittoall indennizzo4. a fondamento del decisum la Corte di merito purritenuta pacifica la sussistenza di nesso di causalità tra lasomministrazione del vaccino antinfluenzale al dante causaed il decesso ha tuttavia osservato in primo luogo come* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017la raccomandazione ministeriale del vaccino antinfluenzale Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023fosse essenzialmente diretta ai soggetti portatori di un Data pubblicazione 14/09/2023«aumentato rischio di malattia grave» nel cui novero nonandava incluso il de cuius in ragione della età e dellecondizioni di salute5. per la Corte di appello la condizione dei soggettisemplicemente incentivati a praticare la vaccinazioneantinfluenzale non poteva inoltre assimilarsi a quella dichi si fosse sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica sent. 27/98 Corte * o alla somministrazione delvaccino trivalente sent. 107/2012 Corte * casi in cuila facoltà di scelta individuale era maggiormentecondizionata dalla gravità delle conseguenze derivantidall omissione del trattamento sanitario6. la Corte territoriale escludeva anche aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 in commento7. hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrentiin epigrafe con tre motivi successivamente illustrati conmemoria8. ha resistito il Ministero con controricorso9. chiamata la causa all adunanza camerale ilCollegio ha riservato il deposito dell ordinanza nel terminedi cui all art. 380 bis 1 comma 2 cod.proc.civ.CONSIDERATO CHE10. va preliminarmente respinta l eccezione di nullitàdella notifica del ricorso.

Deve rilevarsi infatti comel avvenuta costituzione del Ministero ha in ognicaso sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell art. 156cod.proc.civ.11. con il primo motivo i ricorrenti deducono errataqualificazione giuridica e/o valutazione dell attodenominato «Prevenzione e controllo dell influenzaraccomandazioni per la stagione 2011/2012 emanato in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Roma il 9 agosto 2011 dal Ministero della * Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023* della * e della * Data pubblicazione 14/09/2023nonché della circostanza dell età del dante causa almomento della somministrazione del vaccino.

Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell art 360nr. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell art116 cod. proc. civ. dell art. 1 comma 1 della legge 25febbraio 1992 nr. 210 come risultante a seguito dellesentenze della Corte costituzionale12. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pernon aver ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta ingiudizio l art. 1 comma 1 della legge nr. 210 del 1992come risultante a seguito delle sentenze della Corte* nr. 107 del 2012 nr. 226 del 2000 e nr. 27del 1998 nonché per aver ritenuto che la raccomandazioneministeriale fosse diretta ai soli soggetti portatori di un«aumentato rischio di malattia grave» e non a tuttiindistintamente salvo specifiche controindicazioni13. in via alternativa i ricorrenti con il secondomotivo deducono violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ai sensi dell art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.per l errata valutazione di insussistenza di aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 comma 1 della legge25 febbraio 1992 n. 210 con riferimento agli artt. 2 3 e32 della Costituzione14. i due motivi vanno congiuntamente trattati e sonofondati15. l oggetto della presente causa consiste nellostabilire se l indennizzo riconosciuto dall art. 1 della leggenr. 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati dacomplicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie trasfusioni e somministrazione diemoderivati spetti anche a coloro che abbiano riportato* d * irreversibili conseguenti alla vaccinazioNunmeer o registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023antinfluenzale Numero di raccolta generale 26615/202316. deve osservarsi che nelle more del presente Data pubblicazione 14/09/2023giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte* nr. 268 pubblicata in data 20 dicembre2017 dichiarativa della « … illegittimità costituzionaledell art. 1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 … nella parte in cui non prevede il diritto all indennizzoalle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima leggenei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazioneantinfluenzale»17. in estrema sintesi la Corte costituzionale haosservato come la ragione determinante del dirittoall indennizzo non derivi dalla sottoposizione a untrattamento obbligatorio in quanto tale essa risiedepiuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che siimpongono alla collettività.

Per questo la mancataprevisione del diritto all indennizzo in caso di patologieirreversibili derivanti da determinate vaccinazioniraccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2 3 e 32* In particolare il carattere della vaccinazioneantinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandatoemerge alla luce della sussistenza di «una serie di atti …in particolare sono rilevanti … le raccomandazioni delMinistero della salute adottate specificamente per ognistagione con riferimento alla vaccinazioneantinfluenzale»18. la Corte costituzionale ha affermato anche che « …la traslazione sulla collettività delle conseguenze negativeeventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla leggen. 210 del 1992 consegue all applicazione dei principicostituzionali di solidarietà art. 2 * di tutela dellasalute anche collettiva art. 32 * e di ragionevolezza* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 art. 3 * … » e ha altresì chiarito che le campagne Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023di informazione e sensibilizzazione tese alla più ampia Data pubblicazione 14/09/2023copertura vaccinale coinvolgono la generalità dellapopolazione a prescindere da una pregressa e specificacondizione individuale di salute di età di lavoro o diconvivenza19. sulla base di quanto esposto vanno pertantoaccolti gli scrutinati motivi restando assorbito il terzomotivo che riguarda la statuizione sulle spese20. la sentenza impugnata va di conseguenza cassatae rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello diGenova in diversa composizione cui è rimessa anche laregolazione delle spese del presente giudizioLa Corte accoglie i primi due motivi assorbito il terzo.* la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte d appello di Genova in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazionescientifica su riviste giuridiche supporti elettronici omediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 12 luglio 2023IL PRESIDENTE* ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023* B Numero d i ra ccolta generale 26615/2023Data pubblicazione 14/09/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto* exSEZIONE LAVOROlege 210/1992.*Composta dagli * * Magistratiantinfluenzale* * * Presidente* 19645/2017* * * Consigliere** * * * Consigliere** * * Consigliere* 12/07/2023* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 19645 2017 proposto da* * MASSA * MASSA *MASSA * in proprio ed in qualità di eredi diMASSA * tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall avvocato * * ricorrenticontro2023MINISTERO DELLA * in persona del Ministro3585pro tempore rappresentato e difeso ope legisdall AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui* domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023avverso la sentenza n. 518/2016 della CORTE Data pubblicazione 14/09/2023D APPELLO di GENOVA depositata il 06/02/2017* 382/2016udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere ** *RILEVATO CHE1. con il ricorso originario gli odierni ricorrenti nellaqualità specificata in epigrafe premesso che il dante causaera stato sottoposto dal medico di base al vaccinoantinfluenzale e che a seguito dello stesso avevacontratto una grave encefalo mielite che conduceva aldecesso convenivano in giudizio il Ministero della *per ottenere il riconoscimento dell assegno una tantumnella misura di legge2. il Tribunale di Genova richiamate varie pronuncedella Corte * accoglieva la domanda. Per ilGiudice l art. 1 della legge nr. 210 del 1992 doveva essereinterpretato in senso estensivo ricomprendendo anche icasi conseguenti a vaccinazioni che come quellaantinfluenzale rispondono alla salvaguardia dell interessegenerale alla salute e sono incentivate dal Ministero della*3. la Corte di appello di Genova con la sentenza quiimpugnata ha invece riformato la decisione delTribunale escludendo la sussistenza del dirittoall indennizzo4. a fondamento del decisum la Corte di merito purritenuta pacifica la sussistenza di nesso di causalità tra lasomministrazione del vaccino antinfluenzale al dante causaed il decesso ha tuttavia osservato in primo luogo come* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017la raccomandazione ministeriale del vaccino antinfluenzale Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023fosse essenzialmente diretta ai soggetti portatori di un Data pubblicazione 14/09/2023«aumentato rischio di malattia grave» nel cui novero nonandava incluso il de cuius in ragione della età e dellecondizioni di salute5. per la Corte di appello la condizione dei soggettisemplicemente incentivati a praticare la vaccinazioneantinfluenzale non poteva inoltre assimilarsi a quella dichi si fosse sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica sent. 27/98 Corte * o alla somministrazione delvaccino trivalente sent. 107/2012 Corte * casi in cuila facoltà di scelta individuale era maggiormentecondizionata dalla gravità delle conseguenze derivantidall omissione del trattamento sanitario6. la Corte territoriale escludeva anche aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 in commento7. hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrentiin epigrafe con tre motivi successivamente illustrati conmemoria8. ha resistito il Ministero con controricorso9. chiamata la causa all adunanza camerale ilCollegio ha riservato il deposito dell ordinanza nel terminedi cui all art. 380 bis 1 comma 2 cod.proc.civ.CONSIDERATO CHE10. va preliminarmente respinta l eccezione di nullitàdella notifica del ricorso. Deve rilevarsi infatti comel avvenuta costituzione del Ministero ha in ognicaso sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell art. 156cod.proc.civ.11. con il primo motivo i ricorrenti deducono errataqualificazione giuridica e/o valutazione dell attodenominato «Prevenzione e controllo dell influenzaraccomandazioni per la stagione 2011/2012 emanato in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Roma il 9 agosto 2011 dal Ministero della * Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023* della * e della * Data pubblicazione 14/09/2023nonché della circostanza dell età del dante causa almomento della somministrazione del vaccino. Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell art 360nr. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell art116 cod. proc. civ. dell art. 1 comma 1 della legge 25febbraio 1992 nr. 210 come risultante a seguito dellesentenze della Corte costituzionale12. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pernon aver ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta ingiudizio l art. 1 comma 1 della legge nr. 210 del 1992come risultante a seguito delle sentenze della Corte* nr. 107 del 2012 nr. 226 del 2000 e nr. 27del 1998 nonché per aver ritenuto che la raccomandazioneministeriale fosse diretta ai soli soggetti portatori di un«aumentato rischio di malattia grave» e non a tuttiindistintamente salvo specifiche controindicazioni13. in via alternativa i ricorrenti con il secondomotivo deducono violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ai sensi dell art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.per l errata valutazione di insussistenza di aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 comma 1 della legge25 febbraio 1992 n. 210 con riferimento agli artt. 2 3 e32 della Costituzione14. i due motivi vanno congiuntamente trattati e sonofondati15. l oggetto della presente causa consiste nellostabilire se l indennizzo riconosciuto dall art. 1 della leggenr. 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati dacomplicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie trasfusioni e somministrazione diemoderivati spetti anche a coloro che abbiano riportato* d * irreversibili conseguenti alla vaccinazioNunmeer o registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023antinfluenzale Numero di raccolta generale 26615/202316. deve osservarsi che nelle more del presente Data pubblicazione 14/09/2023giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte* nr. 268 pubblicata in data 20 dicembre2017 dichiarativa della « … illegittimità costituzionaledell art. 1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 … nella parte in cui non prevede il diritto all indennizzoalle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima leggenei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazioneantinfluenzale»17. in estrema sintesi la Corte costituzionale haosservato come la ragione determinante del dirittoall indennizzo non derivi dalla sottoposizione a untrattamento obbligatorio in quanto tale essa risiedepiuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che siimpongono alla collettività. Per questo la mancataprevisione del diritto all indennizzo in caso di patologieirreversibili derivanti da determinate vaccinazioniraccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2 3 e 32* In particolare il carattere della vaccinazioneantinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandatoemerge alla luce della sussistenza di «una serie di atti …in particolare sono rilevanti … le raccomandazioni delMinistero della salute adottate specificamente per ognistagione con riferimento alla vaccinazioneantinfluenzale»18. la Corte costituzionale ha affermato anche che « …la traslazione sulla collettività delle conseguenze negativeeventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla leggen. 210 del 1992 consegue all applicazione dei principicostituzionali di solidarietà art. 2 * di tutela dellasalute anche collettiva art. 32 * e di ragionevolezza* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 art. 3 * … » e ha altresì chiarito che le campagne Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023di informazione e sensibilizzazione tese alla più ampia Data pubblicazione 14/09/2023copertura vaccinale coinvolgono la generalità dellapopolazione a prescindere da una pregressa e specificacondizione individuale di salute di età di lavoro o diconvivenza19. sulla base di quanto esposto vanno pertantoaccolti gli scrutinati motivi restando assorbito il terzomotivo che riguarda la statuizione sulle spese20. la sentenza impugnata va di conseguenza cassatae rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello diGenova in diversa composizione cui è rimessa anche laregolazione delle spese del presente giudizioLa Corte accoglie i primi due motivi assorbito il terzo.* la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte d appello di Genova in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazionescientifica su riviste giuridiche supporti elettronici omediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 12 luglio 2023IL PRESIDENTE* ** *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023* B Numero d i ra ccolta generale 26615/2023Data pubblicazione 14/09/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto* exSEZIONE LAVOROlege 210/1992.*Composta dagli * * Magistratiantinfluenzale* * * Presidente* 19645/2017* * * Consigliere** * * * Consigliere** * * Consigliere* 12/07/2023* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 19645 2017 proposto da* * MASSA * MASSA *MASSA * in proprio ed in qualità di eredi diMASSA * tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall avvocato * * ricorrenticontro2023MINISTERO DELLA * in persona del Ministro3585pro tempore rappresentato e difeso ope legisdall AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui* domicilia in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023avverso la sentenza n. 518/2016 della CORTE Data pubblicazione 14/09/2023D APPELLO di GENOVA depositata il 06/02/2017* 382/2016udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere ** *RILEVATO CHE1. con il ricorso originario gli odierni ricorrenti nellaqualità specificata in epigrafe premesso che il dante causaera stato sottoposto dal medico di base al vaccinoantinfluenzale e che a seguito dello stesso avevacontratto una grave encefalo mielite che conduceva aldecesso convenivano in giudizio il Ministero della *per ottenere il riconoscimento dell assegno una tantumnella misura di legge2. il Tribunale di Genova richiamate varie pronuncedella Corte * accoglieva la domanda. Per ilGiudice l art. 1 della legge nr. 210 del 1992 doveva essereinterpretato in senso estensivo ricomprendendo anche icasi conseguenti a vaccinazioni che come quellaantinfluenzale rispondono alla salvaguardia dell interessegenerale alla salute e sono incentivate dal Ministero della*3. la Corte di appello di Genova con la sentenza quiimpugnata ha invece riformato la decisione delTribunale escludendo la sussistenza del dirittoall indennizzo4. a fondamento del decisum la Corte di merito purritenuta pacifica la sussistenza di nesso di causalità tra lasomministrazione del vaccino antinfluenzale al dante causaed il decesso ha tuttavia osservato in primo luogo come* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017la raccomandazione ministeriale del vaccino antinfluenzale Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023fosse essenzialmente diretta ai soggetti portatori di un Data pubblicazione 14/09/2023«aumentato rischio di malattia grave» nel cui novero nonandava incluso il de cuius in ragione della età e dellecondizioni di salute5. per la Corte di appello la condizione dei soggettisemplicemente incentivati a praticare la vaccinazioneantinfluenzale non poteva inoltre assimilarsi a quella dichi si fosse sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica sent. 27/98 Corte * o alla somministrazione delvaccino trivalente sent. 107/2012 Corte * casi in cuila facoltà di scelta individuale era maggiormentecondizionata dalla gravità delle conseguenze derivantidall omissione del trattamento sanitario6. la Corte territoriale escludeva anche aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 in commento7. hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrentiin epigrafe con tre motivi successivamente illustrati conmemoria8. ha resistito il Ministero con controricorso9. chiamata la causa all adunanza camerale ilCollegio ha riservato il deposito dell ordinanza nel terminedi cui all art. 380 bis 1 comma 2 cod.proc.civ.CONSIDERATO CHE10. va preliminarmente respinta l eccezione di nullitàdella notifica del ricorso. Deve rilevarsi infatti comel avvenuta costituzione del Ministero ha in ognicaso sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell art. 156cod.proc.civ.11. con il primo motivo i ricorrenti deducono errataqualificazione giuridica e/o valutazione dell attodenominato «Prevenzione e controllo dell influenzaraccomandazioni per la stagione 2011/2012 emanato in* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017Roma il 9 agosto 2011 dal Ministero della * Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023* della * e della * Data pubblicazione 14/09/2023nonché della circostanza dell età del dante causa almomento della somministrazione del vaccino. Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell art 360nr. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell art116 cod. proc. civ. dell art. 1 comma 1 della legge 25febbraio 1992 nr. 210 come risultante a seguito dellesentenze della Corte costituzionale12. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata pernon aver ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta ingiudizio l art. 1 comma 1 della legge nr. 210 del 1992come risultante a seguito delle sentenze della Corte* nr. 107 del 2012 nr. 226 del 2000 e nr. 27del 1998 nonché per aver ritenuto che la raccomandazioneministeriale fosse diretta ai soli soggetti portatori di un«aumentato rischio di malattia grave» e non a tuttiindistintamente salvo specifiche controindicazioni13. in via alternativa i ricorrenti con il secondomotivo deducono violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ai sensi dell art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.per l errata valutazione di insussistenza di aspetti diillegittimità costituzionale dell art. 1 comma 1 della legge25 febbraio 1992 n. 210 con riferimento agli artt. 2 3 e32 della Costituzione14. i due motivi vanno congiuntamente trattati e sonofondati15. l oggetto della presente causa consiste nellostabilire se l indennizzo riconosciuto dall art. 1 della leggenr. 210 del 1992 a favore dei soggetti danneggiati dacomplicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie trasfusioni e somministrazione diemoderivati spetti anche a coloro che abbiano riportato* d * irreversibili conseguenti alla vaccinazioNunmeer o registro generale 19645/2017Numero sezionale 3585/2023antinfluenzale Numero di raccolta generale 26615/202316. deve osservarsi che nelle more del presente Data pubblicazione 14/09/2023giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte* nr. 268 pubblicata in data 20 dicembre2017 dichiarativa della « … illegittimità costituzionaledell art. 1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 … nella parte in cui non prevede il diritto all indennizzoalle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima leggenei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazioneantinfluenzale»17. in estrema sintesi la Corte costituzionale haosservato come la ragione determinante del dirittoall indennizzo non derivi dalla sottoposizione a untrattamento obbligatorio in quanto tale essa risiedepiuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che siimpongono alla collettività. Per questo la mancataprevisione del diritto all indennizzo in caso di patologieirreversibili derivanti da determinate vaccinazioniraccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2 3 e 32* In particolare il carattere della vaccinazioneantinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandatoemerge alla luce della sussistenza di «una serie di atti …in particolare sono rilevanti … le raccomandazioni delMinistero della salute adottate specificamente per ognistagione con riferimento alla vaccinazioneantinfluenzale»18. la Corte costituzionale ha affermato anche che « …la traslazione sulla collettività delle conseguenze negativeeventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla leggen. 210 del 1992 consegue all applicazione dei principicostituzionali di solidarietà art. 2 * di tutela dellasalute anche collettiva art. 32 * e di ragionevolezza* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19645/2017 art. 3 * … » e ha altresì chiarito che le campagne Numero sezionale 3585/2023Numero di raccolta generale 26615/2023di informazione e sensibilizzazione tese alla più ampia Data pubblicazione 14/09/2023copertura vaccinale coinvolgono la generalità dellapopolazione a prescindere da una pregressa e specificacondizione individuale di salute di età di lavoro o diconvivenza19. sulla base di quanto esposto vanno pertantoaccolti gli scrutinati motivi restando assorbito il terzomotivo che riguarda la statuizione sulle spese20. la sentenza impugnata va di conseguenza cassatae rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello diGenova in diversa composizione cui è rimessa anche laregolazione delle spese del presente giudizioLa Corte accoglie i primi due motivi assorbito il terzo.* la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte d appello di Genova in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presentesentenza in qualsiasi forma per finalità di informazionescientifica su riviste giuridiche supporti elettronici omediante reti di comunicazione elettronica sia omessal indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividella parte ricorrente riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 12 luglio 2023IL PRESIDENTE* ** *   
Sentenza Cassazione n. 26615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris