CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 19330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B. Bertolini che ha chiestodichiararsi il ricorso inammissibileRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in qualità di giudicedell’esecuzione, con ordinanza in data 20 ottobre 2025 ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] n. 1041/2019 emessadal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e n. 1163/2020 emessa dallamedesima autorità e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni undici direclusione e 10.000 euro di multa.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio dimotivazione.Il ricorrente lamenta l’assenza di motivazione circa la determinazione della pena e degliaumenti applicati sulla pena per il reato principale quanto al fatto satellite.In particolare l’aumento di pena determinato per il medesimo fatto estorsivo satellite nelgiudizio di cognizione a carico dei coimputati era stato stabilito in misura inferiore; nellospecifico, il ricorrente rileva come i coimputati avessero ottenuto un trattamentosanzionatorio più favorevole nell’unico processo a loro carico per il reato associativo e ilreato fine, a differenza di quanto accaduto per [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo esser stato sottoposto adue diversi procedimenti, ha in sede di esecuzione ottenuto una pena notevolmente discostada quella inflitta in un unico giudizio ai correi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale Giovanni B. Bertolini ha chiesto dichiararsi il ricorsoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha motivato le ragioni che lo hanno indotto a determinare lapena in aumento per il reato satellite in una entità significativamente discosta dal minimoedittale, con ciò ottemperando all’insegnamento della Sez. U. Pizzone, secondo il quale intema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuareil reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269 – 01 : la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto inordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che nonsi sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, Conf. Sez. U, n.7930/95,Rv.201549-01)Circa l’ulteriore ril ievo critico, cioè la mancanza di omogeneità fra l’aumentodeterminato per il reato satellite per il ricorrente e quanto determinato per i correi,separatamente giudicati, si deve preliminarmente osservare che il provvedimento in esameha determinato come reato più grave il fatto estorsivo, applicando l’art. 187 disp. att. cod.proc. pen, mentre il giudice della cognizione ha ritenuto più grave il reato associativo:pertanto i due calcoli non sono direttamente confrontabili in quanto le pene sono statedeterminate in ragione di parametri del tutto differenti.Non si può, poi, non richiamare quanto condivisibilmente affermato da questa Corte,secondo cui « non può non rilevarsi che l'aumento di pena per la continuazione operato insede esecutiva è del tutto svincolato, sul piano dosimetrico, dalle determinazioni adottate dalgiudice della cognizione nei confronti di eventuali coimputati del condannato, essendo leposizioni di questi soggetti processuali separate e non sovrapponibili. Ne consegue che ilgiudice dell'esecuzione, in sede di rideterminazione della pena, deve prendere come terminedi riferimento dosimetrico soltanto la posizione dell'istante, senza essere in alcun modovincolato dalle determinazioni adottate dal giudice della cognizione nei confronti di soggettiprocessuali differenti, ancorché collegati al condannato da vincoli concorsuali » ( Sez. 1,Sentenza n. 44598 del 2021, n.m.)Del resto, la perfetta autonomia sotto il profilo del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in sede esecutiva fra le posizioni dei concorrenti anche in reati plurisoggettiviè stata affermata da questa Corte che ha avuto occasione di statuire specificamente che, intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separatasede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81,comma secondo, cod. pen. sia statoriconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta (Sez. 1, n.14824 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zonno, Rv. 281186 -01).Nella determinazione della pena il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione si è attenuto anche agliinsegnamenti della sentenza Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 – 01 e, inparticolare, al caso disciplinato esemplificativamente sub e) che considera la situazione delreato più grave punito con pena congiunta e del reato satellite punito solo con penadetentiva, prevedendo l’aumento di entrambe le pene previste per la violazione più grave.2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]