CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso r"ts '[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 luglio 2021 la Corte di Appello dì Torino ha confermato la sentenza del 2 ottobre 2020 dei Tribunale di Torino resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e restituzione del residuo compendio, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata l'omessa motivazione sul punto relativo agii effetti sanzionatori della recidiva contestata, dal momento che la sentenza impugnata sì era solamente espressa sulla congruità del trattamento sanzionatorio applicato, infine confermando la sentenza del primo Giudice. 2.2. Col secondo motivo, quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente ha lamentato che la pena fosse stata determinata non nel minimo edittale in ragione della non esigua offensività del fatto. Erano state altresì richiamate due iscrizioni negative nel casellario, che in sé costituivano il presupposto formale della contestazione della recidiva ma che non giustificavano automaticamente l'applicazione del relativo regime sanzionatorio. Il percorso motivazionale doveva pertanto ritenersi inconsistente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, vero è anzitutto che, per un verso, non sono posti in contestazione i presupposti formali della contestata recidiva reiterata specifica. D'altro canto, quanto all'applicazione concreta della recidiva, il Tribunale di Torino ne aveva riconosciuto la corretta contestazione in quanto l'imputato aveva a suo carico due condanne definitive, una delle quali per fatti analoghi, in tempi non risalenti, mentre esse erano raccordate ai fatti di cui è giudizio anche da una molteplicità di ulteriori pendenze, in forza delle quali l'imputato stesso era sottoposto a parallela misura cautelare. Analogamente, la Corte territoriale - invero definendo la congruità del trattamento sanzionatorio - ha ricordato le condanne definitive subite dall'imputato e le cospicue pendenze unite a ripetuti provvedimenti restrittivi, a riprova di stabile inserimento nel circuito dello spaccio di stupefacenti, di dedizione al delitto e di spiccata capacità ed inclinazione criminali. D'altronde l'odierno ricorrente in sede di gravame si era limitato a richiedere l'esclusione della recidiva al fine dì soddisfare esigenze di giustizia sostanziale. 4.2. Ciò posto, da un lato entrambi i Giudici del merito hanno dato espresso ed inequivoco conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), laddove anche una motivazione implicita è dì per sé tale da consentire l'avvenuta verifica circa la sussistenza della recidiva (che in realtà, v. supra, non risulta neppure essere stata puntualmente specifìcata in sede di gravame).4.3. Per altro verso, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Invero la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; essendo, invece, appunto necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 4.3.1. In specie la forbice edittale era compresa tra mesi sei ed anni quattro di reclusione, e la pena base - in ordine alla quale la recidiva era stata considerata, con valutazione in sé non contestata, in regime di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche - è stata comunque determinata in mesi nove di reclusione, pressoché coincidente col minimo edittale, tra l'altro comunque riconoscendo la non esigua offensività del fatto all'esito di una sua valutazione complessiva. Al riguardo, tenuto conto delle complessive valutazioni dei due Giudici del merito che hanno condotto ad unitario esito del gìudizio, è altresì nozione comune che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata - come ha fatto la Corte territoriale - a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). 4.4. I motivi di censura non possono pertanto trovare alcun accoglimento. 5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna altresì del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec