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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:45
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0001

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 4 MAGGIO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] è una società francese con sede presso Lione, che vende materiali ed attrezzature per lavori pubblici ed in particolare impastatrici per il cemento.

Nel 1967 essa stipulava con la società tedesca Höss di Roding, un contratto di rappresentanza esclusiva per la Francia.

Il contratto veniva denunciato con effetto dal 31 dicembre 1967, ma fu rinnovato una prima volta il 30 gennaio ed una seconda volta il 5 febbraio 1968.

Il nuovo contratto avrebbe dovuto avere una durata di. tre anni, poteva essere rinnovato tacitamente e impegnava la società francese a ritirare annualmente dalla Höss un minimo di 24-30 macchine.

Malherbe avrebbe detto che il contratto «visse la vita delle rose», giacché fu denunciato dalla ditta tedesca il 23 febbraio. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver inutilmente cercato di persuadere il fornitore tedesco à ritornare sulla sua decisione, adiva il [OSCURATO:PERSONA] de Commerce di Lione onde ottenere una declaratoria di nullità del recesso unilaterale da parte della società tedesca.

La convenuta si difese affermando che:

1. il contratto del 1968 era annullabile, perché la società tedesca lo aveva stipulato indottavi dal «timor maioris malitatis»;

2. lo stesso contratto, era inoltre nullo in quanto vietato ai sensi dell'art. 85, nn. 1 e 2 del trattato di Roma. [OSCURATO:PERSONA] de Commerce di Lione, con sentenza 24 settembre 1970, pervenuta in questa cancelleria inspiegabilmente solo il 6 gennaio 1971, ha stabilito che «sospende il procedimento di merito e chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato di Roma, una pronunzia in via pregiudiziale circa l'interpretazione dell'art. 85 del suddetto trattato e dei regolamenti d'attuazione, nella causa dinanzi ad esso pendente tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società Höss».

I Vediamo anzitutto se è regolare il deferimento e delimitiamo le questioni deferite: le tesi delle parti processuali nel giudizio di merito stanno agli estremi opposti: la Höss afferma che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] de Commerce è troppo nebulosa per consentirvi di enuclearne le questioni che dovete risolvere e quindi dovreste astenervi da ogni pronunzia, invitando il giudice proponente a chiarire meglio il suo pensiero. [OSCURATO:PERSONA] invece ravvisa nella sentenza cinque domande distinte, le ultime due si suddividono a loro volta in cinque punti subordinati e, rispettivamente, in due punti. [OSCURATO:PERSONA] quindi vorrebbe che la vostra pronunzia fosse articolata in capi principali ed in capi subordinati: in via principale vorrebbe che voi specificaste esattamente quando e perchè sono vietati a norma dell'art. 85 i contratti come quelli stipulati nel 1967 e nel 1968 tra la ditta tedesca e la ditta francese.

In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] vorrebbe sapere a) se contratti di questo tipo, vietati a norma dell'art. 85, n. 1, del trattato, possono fruire delle disposizioni dei regolamento n. 67/67 qualora siano stati stipulati posteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento, anche se non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA]; b) se contratti dello stesso tipo, parimenti non notificati, possano fruire delle disposizioni di detto regolamento qualora siano stati stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le tesi esposte si trovano agli antipodi, perciò vi proporrò di risolvere la questione prendendo la via di mezzo.

Se il giudice proponente non le ha esposte con la dovuta chiarezza; è pacifico che è vostro dovere e vostra facoltà non arrestarvi al tenore letterale delle domande pregiudiziali.

Aggiungo però che non potete presumere di essere stati investiti di questioni non espressamente deferite e che probabilmente il giudice a quo non intendeva deferirvi.

È chiaro che non voglio difendere una tesi piuttosto che un'altra: oggetto del giudizio di merito è solo il contratto del 1968, cioè un contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del regolamento 67/67 e in questa sede dobbiamo stabilirne la validità alla luce dell'art. 85.

La sentenza di rinvio, nell'unico paragrafo riguardante la questione, dice: «La convenuta (Höss) conclude che il contratto del 30 gennaio 1968 è nullo, sia perché viziato da violenza, sia perché ricade sotto il divieto di cui all'art. 85 del trattato di Roma». se ne deduce a mio avviso, che il giudice di merito non è stato investito di tutte le questioni in subordine elencate dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi, pur interpretando estensivamente là sentenza di rinvio, è impossibile ravvisarvi una domanda d'interpretazione in questo senso.

Per contro, checche ne dica la Höss, sono ben discernibili gl'interrogativi che si è posto il giudice a quo circa i mezzi invocati dinanzi a lui relativamente al divieto da cui sarebbe colpito il contratto in forza dell'art. 85, n. 1, del trattato.

Penso che in sostanza le questioni deferite siano le seguenti:

1. Questione principale: se un contratto di esclusiva stipulato tra due imprese con sede in due diversi Stati della Comunità, avente ad oggetto operazióni da compiersi entro il mercato comune, sia inesorabilmente colpito dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato CEE.

2. In subordine: se un contratto di questo tipo, stipulato nel 1968, sia nullo ai sensi dell'art. 85, n. 1, e se il fatto di non essere stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] non consenta alle parti contraenti di avvalersi dei vantaggi offerti dal regolamento n. 67/67, che, a favore di alcuni contratti, introduce una deroga al divieto sancito dall'art. 85, n. 1.

II La risposta è facile: sia in base alla vostra giurisprudenza, sia in base al tenore delle disposizioni di cui trattasi.

A — La falsariga e data dalla sentenza 5-69 (Völk. c.

Vervaecke; Racc.

XV, pag. 295).

Si e stabilito che un contratto di esclusiva è vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, se ha ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri.

La vostra sentenza recita:

1. «Perché l'accordo possa pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile ch'esso è atto ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi fra Stati membri in modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati».

2. «L'accordo abbia oggetto o effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune».

3. «Queste condizioni vanno intese con riguardo alle circostanze reali dell'accordo».

4. Un accordo non è quindi vietato ai sensi dell'art. 85 se le sue ripercussioni sul mercato sono insignificanti, in rapporto alla debole posizione sul mercato delle parti contraenti.

Dopo esservi richiamati a questi principi generali, dovrete soltanto decidere se menzionare o meno anche una comunicazione del 27 maggio 1970, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di dare un contenuto più pratico e più concreto ai principi sanciti nelle sentenza Völk, cioè ha voluto fornire una definizione a priori degli accordi di minore importanza che vanno esenti dal divieto imposto dall'art. 85, nn. 1 e 2, del trattato. [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che sono incontestabilmente esenti gli accordi che hanno queste caratteristiche: I prodotti oggetto dell'accordo, nella zona del mercato comune nella quale l'accordo produce i suoi effetti, non devono costituire più del 5 % delle vendite totali di prodotti identici o ritenuti similari dal pubblico in considerazione delle loro caratteristiche, del loro prezzo o del loro impiego.

Il fatturato complessivo annuo delle parti contraenti non deve superare i 15 milioni di unità di conto (equivalenti a 15 milioni di dollari USA, circa 55 milioni di DM o 83 milioni di FF), oppure, trattandosi di accordi tra imprese commerciali, 20 milioni di unità di conto (equivalenti a 20 milioni di dollari USA, circa 73 milioni di DM o 111 milioni di FF). [OSCURATO:PERSONA] indica poi le modalità di calcolo del fatturato massimo e le eccedenze tollerate. vorrei trasmettere queste indicazioni al [OSCURATO:PERSONA] de Commerce di Lione onde facilitare al giudice proponente il calcolo in rapporto al mercato franco-tedesco di materiali per lavori pubblici, che costituisce lo sfondo dell'accordo sul quale sarà emanata la sentenza di merito.

Non vorrei però che tale comunicazione costituisse un metro assoluto per il giudice di Lione, infatti la Commissone stessa afferma che la comunicazione del 27 maggio 1970 ha carattere indicativo e non normativo ed è lecito pensare che su mercati specializzati o molto ristretti, determinate operazioni, pur se il valore del prodotto è trascurabile in senso assoluto, possono invece assumere un'importanza tale da renderle vietate a norma dell'art. 85, n. 1 del trattato.

B — Per le questioni sussidiarie la risposta va ricercata nel tenore del regolamento n. 67/67.

L'art. 7, n. 2, stabilisce che vanno notificati solo i contratti di esclusiva che non presentato le caratteristiche di cui agli artt. 1-3 dello stesso regolamento.

Ne consegue che tutti i contratti d'esclusiva, indistintamente, stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento, anche se non notificati alla [OSCURATO:PERSONA] e vietati a norma dell'art. 85, n. 1, possono fruire delle disposizioni del regolamento n. 67/67 che sospende fino al 31 dicembre 1972 l'applicazione di dette disposizioni ai contratti che presentano i requisiti di cui agli artt. 1-3 di detto regolamento.

La stessa disciplina, come pensa la [OSCURATO:PERSONA], si può anche applicare ai contratti d'esclusiva stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento? Per ora non lo avete ancora stabilito, però il problema può essere provvisoriamente trascurato, poiché il contratto litigioso è stato stipulato nel gennaio-febbraio 1968, quindi molto dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 67/67, che risale al 1 o maggio 1967.

Vi propongo dunque di pronunziarvi come segue:

1. Un accordo di esclusiva, anche se contiene clausole relative alla «zona di vendita», tenuto conto della debole posizione commerciale delle parti contraenti sul loro mercato specifico, può andare esente dal divieto di cui all'art. 85, n. 1.

2. Anche se, seguendo il criterio suesposto, il contratto non è esente da divieto, un accordo di questo genere stipulato dopo il 1 o maggio 1967, può comunque fruire fino al 31 dicembre 1972 delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento n. 67/67 se presenta i requisiti di cui agli artt. 1-3 di detto regolamento, indipendentemente dalla notifica dell'accordo alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0001 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 4 MAGGIO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] è una società francese con sede presso Lione, che vende materiali ed attrezzature per lavori pubblici ed in particolare impastatrici per il cemento. Nel 1967 essa stipulava con la società tedesca Höss di Roding, un contratto di rappresentanza esclusiva per la Francia. Il contratto veniva denunciato con effetto dal 31 dicembre 1967, ma fu rinnovato una prima volta il 30 gennaio ed una seconda volta il 5 febbraio 1968. Il nuovo contratto avrebbe dovuto avere una durata di. tre anni, poteva essere rinnovato tacitamente e impegnava la società francese a ritirare annualmente dalla Höss un minimo di 24-30 macchine. Malherbe avrebbe detto che il contratto «visse la vita delle rose», giacché fu denunciato dalla ditta tedesca il 23 febbraio. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver inutilmente cercato di persuadere il fornitore tedesco à ritornare sulla sua decisione, adiva il [OSCURATO:PERSONA] de Commerce di Lione onde ottenere una declaratoria di nullità del recesso unilaterale da parte della società tedesca. La convenuta si difese affermando che: 1. il contratto del 1968 era annullabile, perché la società tedesca lo aveva stipulato indottavi dal «timor maioris malitatis»; 2. lo stesso contratto, era inoltre nullo in quanto vietato ai sensi dell'art. 85, nn. 1 e 2 del trattato di Roma. [OSCURATO:PERSONA] de Commerce di Lione, con sentenza 24 settembre 1970, pervenuta in questa cancelleria inspiegabilmente solo il 6 gennaio 1971, ha stabilito che «sospende il procedimento di merito e chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato di Roma, una pronunzia in via pregiudiziale circa l'interpretazione dell'art. 85 del suddetto trattato e dei regolamenti d'attuazione, nella causa dinanzi ad esso pendente tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società Höss». I Vediamo anzitutto se è regolare il deferimento e delimitiamo le questioni deferite: le tesi delle parti processuali nel giudizio di merito stanno agli estremi opposti: la Höss afferma che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] de Commerce è troppo nebulosa per consentirvi di enuclearne le questioni che dovete risolvere e quindi dovreste astenervi da ogni pronunzia, invitando il giudice proponente a chiarire meglio il suo pensiero. [OSCURATO:PERSONA] invece ravvisa nella sentenza cinque domande distinte, le ultime due si suddividono a loro volta in cinque punti subordinati e, rispettivamente, in due punti. [OSCURATO:PERSONA] quindi vorrebbe che la vostra pronunzia fosse articolata in capi principali ed in capi subordinati: in via principale vorrebbe che voi specificaste esattamente quando e perchè sono vietati a norma dell'art. 85 i contratti come quelli stipulati nel 1967 e nel 1968 tra la ditta tedesca e la ditta francese. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] vorrebbe sapere a) se contratti di questo tipo, vietati a norma dell'art. 85, n. 1, del trattato, possono fruire delle disposizioni dei regolamento n. 67/67 qualora siano stati stipulati posteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento, anche se non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA]; b) se contratti dello stesso tipo, parimenti non notificati, possano fruire delle disposizioni di detto regolamento qualora siano stati stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. Le tesi esposte si trovano agli antipodi, perciò vi proporrò di risolvere la questione prendendo la via di mezzo. Se il giudice proponente non le ha esposte con la dovuta chiarezza; è pacifico che è vostro dovere e vostra facoltà non arrestarvi al tenore letterale delle domande pregiudiziali. Aggiungo però che non potete presumere di essere stati investiti di questioni non espressamente deferite e che probabilmente il giudice a quo non intendeva deferirvi. È chiaro che non voglio difendere una tesi piuttosto che un'altra: oggetto del giudizio di merito è solo il contratto del 1968, cioè un contratto stipulato dopo l'entrata in vigore del regolamento 67/67 e in questa sede dobbiamo stabilirne la validità alla luce dell'art. 85. La sentenza di rinvio, nell'unico paragrafo riguardante la questione, dice: «La convenuta (Höss) conclude che il contratto del 30 gennaio 1968 è nullo, sia perché viziato da violenza, sia perché ricade sotto il divieto di cui all'art. 85 del trattato di Roma». se ne deduce a mio avviso, che il giudice di merito non è stato investito di tutte le questioni in subordine elencate dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi, pur interpretando estensivamente là sentenza di rinvio, è impossibile ravvisarvi una domanda d'interpretazione in questo senso. Per contro, checche ne dica la Höss, sono ben discernibili gl'interrogativi che si è posto il giudice a quo circa i mezzi invocati dinanzi a lui relativamente al divieto da cui sarebbe colpito il contratto in forza dell'art. 85, n. 1, del trattato. Penso che in sostanza le questioni deferite siano le seguenti: 1. Questione principale: se un contratto di esclusiva stipulato tra due imprese con sede in due diversi Stati della Comunità, avente ad oggetto operazióni da compiersi entro il mercato comune, sia inesorabilmente colpito dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato CEE. 2. In subordine: se un contratto di questo tipo, stipulato nel 1968, sia nullo ai sensi dell'art. 85, n. 1, e se il fatto di non essere stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] non consenta alle parti contraenti di avvalersi dei vantaggi offerti dal regolamento n. 67/67, che, a favore di alcuni contratti, introduce una deroga al divieto sancito dall'art. 85, n. 1. II La risposta è facile: sia in base alla vostra giurisprudenza, sia in base al tenore delle disposizioni di cui trattasi. A — La falsariga e data dalla sentenza 5-69 (Völk. c. Vervaecke; Racc. XV, pag. 295). Si e stabilito che un contratto di esclusiva è vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, se ha ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri. La vostra sentenza recita: 1. «Perché l'accordo possa pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia probabile ch'esso è atto ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi fra Stati membri in modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati». 2. «L'accordo abbia oggetto o effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune». 3. «Queste condizioni vanno intese con riguardo alle circostanze reali dell'accordo». 4. Un accordo non è quindi vietato ai sensi dell'art. 85 se le sue ripercussioni sul mercato sono insignificanti, in rapporto alla debole posizione sul mercato delle parti contraenti. Dopo esservi richiamati a questi principi generali, dovrete soltanto decidere se menzionare o meno anche una comunicazione del 27 maggio 1970, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di dare un contenuto più pratico e più concreto ai principi sanciti nelle sentenza Völk, cioè ha voluto fornire una definizione a priori degli accordi di minore importanza che vanno esenti dal divieto imposto dall'art. 85, nn. 1 e 2, del trattato. [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che sono incontestabilmente esenti gli accordi che hanno queste caratteristiche: I prodotti oggetto dell'accordo, nella zona del mercato comune nella quale l'accordo produce i suoi effetti, non devono costituire più del 5 % delle vendite totali di prodotti identici o ritenuti similari dal pubblico in considerazione delle loro caratteristiche, del loro prezzo o del loro impiego. Il fatturato complessivo annuo delle parti contraenti non deve superare i 15 milioni di unità di conto (equivalenti a 15 milioni di dollari USA, circa 55 milioni di DM o 83 milioni di FF), oppure, trattandosi di accordi tra imprese commerciali, 20 milioni di unità di conto (equivalenti a 20 milioni di dollari USA, circa 73 milioni di DM o 111 milioni di FF). [OSCURATO:PERSONA] indica poi le modalità di calcolo del fatturato massimo e le eccedenze tollerate. vorrei trasmettere queste indicazioni al [OSCURATO:PERSONA] de Commerce di Lione onde facilitare al giudice proponente il calcolo in rapporto al mercato franco-tedesco di materiali per lavori pubblici, che costituisce lo sfondo dell'accordo sul quale sarà emanata la sentenza di merito. Non vorrei però che tale comunicazione costituisse un metro assoluto per il giudice di Lione, infatti la Commissone stessa afferma che la comunicazione del 27 maggio 1970 ha carattere indicativo e non normativo ed è lecito pensare che su mercati specializzati o molto ristretti, determinate operazioni, pur se il valore del prodotto è trascurabile in senso assoluto, possono invece assumere un'importanza tale da renderle vietate a norma dell'art. 85, n. 1 del trattato. B — Per le questioni sussidiarie la risposta va ricercata nel tenore del regolamento n. 67/67. L'art. 7, n. 2, stabilisce che vanno notificati solo i contratti di esclusiva che non presentato le caratteristiche di cui agli artt. 1-3 dello stesso regolamento. Ne consegue che tutti i contratti d'esclusiva, indistintamente, stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento, anche se non notificati alla [OSCURATO:PERSONA] e vietati a norma dell'art. 85, n. 1, possono fruire delle disposizioni del regolamento n. 67/67 che sospende fino al 31 dicembre 1972 l'applicazione di dette disposizioni ai contratti che presentano i requisiti di cui agli artt. 1-3 di detto regolamento. La stessa disciplina, come pensa la [OSCURATO:PERSONA], si può anche applicare ai contratti d'esclusiva stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento? Per ora non lo avete ancora stabilito, però il problema può essere provvisoriamente trascurato, poiché il contratto litigioso è stato stipulato nel gennaio-febbraio 1968, quindi molto dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 67/67, che risale al 1 o maggio 1967. Vi propongo dunque di pronunziarvi come segue: 1. Un accordo di esclusiva, anche se contiene clausole relative alla «zona di vendita», tenuto conto della debole posizione commerciale delle parti contraenti sul loro mercato specifico, può andare esente dal divieto di cui all'art. 85, n. 1. 2. Anche se, seguendo il criterio suesposto, il contratto non è esente da divieto, un accordo di questo genere stipulato dopo il 1 o maggio 1967, può comunque fruire fino al 31 dicembre 1972 delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento n. 67/67 se presenta i requisiti di cui agli artt. 1-3 di detto regolamento, indipendentemente dalla notifica dell'accordo alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. ( 1 ) Traduzione dal francese.
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