Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2026
ECLI:EU:C:2026:587
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0196_RES
Causa C‑196/24 [Aucrinde] (
i
)
xx
contro
ww e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Tribunale di Chambéry)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2026
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri – Regolamento (UE) n. 2020/1783 – Articolo 12, paragrafo 2 – Domanda all’autorità giudiziaria richiesta di procedere all’assunzione delle prove disposta dall’autorità giudiziaria richiedente – Motivi di rifiuto dell’esecuzione di tale domanda – Norma di diritto sostanziale dello Stato membro richiesto – Assunzione di una prova considerata contraria a principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto – Esumazione di una salma ai fini dell’accertamento di un legame di filiazione – Perizia genetica
post mortem
– Articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della dignità umana – Diritto di conoscere le proprie origini genetiche»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione di prove in materia civile o commerciale – Regolamento 2020/1783 – Ambito di applicazione sostanziale – Esecuzione indiretta di una richiesta di assunzione di prove nel territorio di un altro Stato membro – Prelievo genetico effettuato in seguito all’esumazione di una salma al fine di accertare un rapporto di filiazione – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1783, artt. 1, 3, § 1, e 12)
(v. punti 32-38)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione di prove in materia civile o commerciale – Regolamento 2020/1783 – Esecuzione della richiesta di assunzione di prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta – Casi di rifiuto dell’esecuzione – Norma di diritto sostanziale dello Stato membro richiesto – Assunzione di una prova considerata contraria a principi fondamentali del diritto di tale Stato membro – Esclusione – Mancanza di un caso eccezionale che consenta di rimettere in discussione la conformità della richiesta di assunzione di prove con i diritti fondamentali
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1 e 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1783, considerando 3, 4, 15 e 16 e artt. 1, § 1, 12 e 16)
(v. punti 39-71 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal tribunal judiciaire de Chambéry (Tribunale ordinario di Chambéry, Francia), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783 (
1
), letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nel contesto di una causa relativa alla possibilità per un’autorità giudiziaria richiesta di invocare una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene al fine di rifiutare di eseguire una domanda di assunzione di prove trasmessa da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro.
Il Tribunale di Genova (Italia) è stato adito con un’azione volta a far accertare che xx sia il figlio naturale di aa, sepolto in Francia. Tuttavia, i figli riconosciuti di aa si sono opposti alla perizia ematologica necessaria per stabilire il rapporto di filiazione. Essi hanno chiesto che venisse effettuato un esame genetico sul corpo del loro defunto padre nel luogo in cui riposano le sue spoglie. In tale contesto, il Tribunale di Genova, in qualità di giudice richiedente, ha trasmesso al giudice del rinvio, in quanto autorità giudiziaria richiesta, una domanda ai sensi del regolamento 2020/1783, diretta all’esecuzione di un mezzo istruttorio, nella fattispecie l’esumazione del corpo del presunto padre, unitamente al prelievo di acido desossiribonucleico (DNA).
Il giudice del rinvio si chiede se possa opporsi, per motivi diversi da quelli previsti dall’articolo 16 del regolamento 2020/1783, all’esecuzione di una domanda siffatta.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte ricorda che il regolamento 2020/1783 è applicabile solo nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria di uno Stato membro decida di procedere all’assunzione delle prove secondo uno dei mezzi previsti dal regolamento stesso. L’ambito di applicazione sostanziale di detto regolamento è limitato a due modalità di acquisizione delle prove, vale a dire, da un lato, l’esecuzione di una misura istruttoria da parte del giudice richiesto a seguito di una richiesta del giudice richiedente di un altro Stato membro e, dall’altro, l’esecuzione diretta di tale misura da parte del giudice richiedente in un altro Stato membro.
A tal riguardo, la Corte rileva che il regolamento 2020/1783 istituisce un meccanismo di cooperazione giudiziaria che si limita strettamente agli aspetti procedurali dell’assunzione delle prove nei procedimenti giudiziari aventi implicazioni transfrontaliere. Tale regolamento non mira quindi ad armonizzare il diritto probatorio tra i diversi Stati membri, bensì a migliorare l’efficacia e la rapidità di tali procedimenti giudiziari, semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione tra i tribunali di tali Stati per quanto riguarda l’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
Pertanto, la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra l’autorità giudiziaria richiedente e quella richiesta, nell’ambito di tale regolamento, si basa su una chiara distinzione tra gli aspetti che rientrano nel diritto sostanziale applicabile a una controversia e le norme procedurali che disciplinano l’amministrazione della prova.
Da un lato, solo l’autorità giudiziaria richiedente, che è a conoscenza dell’insieme dei fatti della controversia, è in grado di valutare, alla luce del diritto sostanziale applicabile, le prove richieste. Pertanto, essa è l’unica autorizzata a decidere in merito al mezzo di prova che ritiene pertinente e ad adottare, a tal fine, la misura istruttoria di cui chiede l’esecuzione in un altro Stato membro. D’altro lato, invece, le modalità procedurali secondo cui tale prova sarà raccolta sono disciplinate dal diritto dello Stato membro cui appartiene il giudice richiesto.
In secondo luogo, la Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha inteso imporre al giudice richiesto la rapida esecuzione della misura istruttoria richiesta. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, l’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione a tale richiesta «applicando le proprie leggi nazionali». Tale rinvio alle «leggi nazionali» deve essere inteso nel senso che riguarda le modalità procedurali determinate dal diritto dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta. Ne consegue che tale disposizione si applica esclusivamente alle modalità procedurali di esecuzione delle misure istruttorie, cosicché solo tali modalità sono disciplinate, in linea di principio, dal diritto dello Stato membro richiesto.
Inoltre, l’articolo 16 del regolamento 2020/1783 enuncia in modo esaustivo i motivi di rifiuto dell’esecuzione indiretta di una richiesta di assunzione delle prove. Poiché tali motivi devono essere intesi come eccezioni, essi devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. In tali circostanze, un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento che implicasse l’aggiunta di un motivo di rifiuto non previsto da tale articolo 16 sarebbe tale da rimettere in discussione l’effettività del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dal regolamento. Di conseguenza, il potere dell’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare l’esecuzione di una siffatta misura è limitato ai soli motivi enunciati in detto articolo 16, senza che, in particolare, motivi tratti dal diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta, compresi quelli relativi a principi fondamentali del diritto di tale Stato membro, possano giustificare un diniego dell’assunzione delle prove richieste.
Nel caso di specie, spetta al giudice richiedente valutare, alla luce del diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene, le condizioni alle quali può essere adottata la misura istruttoria volta all’assunzione di una prova situata in un altro Stato membro. Tali condizioni devono essere valutate non dal giudice del rinvio, alla luce del diritto francese, bensì dal giudice richiedente, alla luce del diritto sostanziale italiano.
In terzo luogo, la Corte precisa che l’applicazione del regolamento 2020/1783 costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. A tale riguardo, spetta esclusivamente al giudice richiedente verificare che la domanda di assunzione di prove da esso disposta nell’ambito di un procedimento giudiziario pendente dinanzi ad esso sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.
Nel caso di specie, per quanto riguarda i quesiti del giudice del rinvio in merito al rispetto del diritto alla dignità umana sancito dall’articolo 1 della Carta, nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte lascia intendere che, in sede di bilanciamento degli interessi concorrenti nel procedimento principale, il giudice richiedente non abbia debitamente preso in considerazione tale diritto. Allo stesso modo, nessuna circostanza permette di supporre che si tratti di un caso eccezionale, ammesso dalla giurisprudenza della Corte, in cui il giudice richiesto sarebbe legittimato a verificare se il giudice richiedente abbia effettivamente rispettato i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.
Pertanto, la Corte interpreta l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2020/1783, letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta, nel senso che esso non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una misura istruttoria diretta all’assunzione di una prova consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l’esumazione della salma di un presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall’autorità giudiziaria richiedente investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria richiesta vieta l’assunzione di una prova siffatta.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (
GU 2020, L 405, pag. 1
).