Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1969
ECLI:EU:C:1969:62
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0032
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 27 NOVEMBRE 1969 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Il ricorrente, nella presente controversia, è un dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, assunto il 5 ottobre 1961 ed inquadrato al grado A 6, presso la direzione generale acciaio. Dopo la fusione degli esecutivi egli veniva assegnato, con lo stesso grado, alla direzione generale III, direzione acciaio, della [OSCURATO:PERSONA] unica.
Entrato in vigore il noto regolamento n. 259/68, da noi incontrato in altri procedimenti, che autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] «ai fini della razionalizzazione dei servizi… a porre in atto nei confronti dei suoi funzionari provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio», il ricorrente, l'8 aprile 1968, presentava domanda ai sensi dell'articolo 4, n. 3, di tale regolamento per sollecitare l'applicazione nei suoi confronti di «un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio».
Con lettera del 29 maggio 1968 della direzione generale personale e amministrazione gli veniva comunicato che la [OSCURATO:PERSONA] era disposta ad accogliere la sua richiesta, e che in un secondo momento egli avrebbe ricevuto un prospetto esplicativo delle competenze spettantigli. Da un'altra lettera della direzione generale personale e amministrazione, del 21 giugno 1968, il ricorrente veniva informato della decisione 20 giugno 1968, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di por fine al suo rapporto di lavoro, con effetto a partire dal 1
o
ottobre 1968. Contemporaneamente egli era invitato a scegliere fra la pensione e la liquidazione immediata di un'indennità e — nel primo caso — fra l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento n. 259/68 e quella dell'articolo 34 dello statuto del personale CECA, entrato in vigore il 1
o
luglio 1956. Per facilitargli la scelta — e come preannunciato nella lettera del 29 maggio 1968 —, con nota della direzione generale personale e amministrazione del 16 settembre 1968 al ricorrente veniva inviato un prospetto esplicativo, dal quale egli poteva rilevare le prestazioni a cui avrebbe avuto diritto in base all'articolo 5 del regolamento n. 259/68 o, rispettivamente, all'articolo 34 dello statuto del personale CECA.
Il ricorrente non era tuttavia d'accordo sul contenuto del prospetto, a causa dell'interpretazione dell'articolo 34. In particolare, egli riteneva inesatto il concetto per cui il versamento di una pensione prima del compimento del 60
o
anno di età avrebbe comportato l'applicazione di un coefficiente di riduzione e la perdita dell'assegno per figli a carico. Il 27 settembre 1968 egli presentava perciò un reclamo al presidente della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il conto esplicativo che gli era stato trasmesso venisse corretto nel senso da lui ritenuto esatto. Quel giorno stesso egli comunicava alla direzione generale personale e amministrazione di essere d'accordo sulla data del 1
o
ottobre 1968 per la cessazione del suo rapporto d'impiego, e di optare a favore della pensione, anche se era costretto a rimandare la scelta, cui aveva diritto a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 259/68, finché non venisse presa una decisione sul suo reclamo.
In riposta a quest ultimo, il ricorrente riceveva (a suo dire, il 13 novembre 1968) una lettera della direzione generale personale e amministrazione, del 18 ottobre 1968, nella quale si dichiarava che le argomentazioni contenute nel reclamo non potevano essere accettate, e si manteneva ferma la posizione assunta nel prospetto esplicativo.
Perciò il ricorrente decideva di adire la Corte, e presentava ricorso il 16 dicembre 1968.
Nel ricorso egli conclude che la Corte voglia :
1.
Annullare la decisione notificata nell'allegato alla nota del 16 settembre 1968, per la parte che riguarda l'applicazione dell'articolo 34 dello statuto del personale CECA.
2.
Statuire che anche nell'applicazione di questo articolo si deve tener conto dell'articolo 5, nn. 7 e 8, del regolamento n. 259/68.
[OSCURATO:PERSONA] convenuta sostiene invece che il ricorso è irricevibile e, comunque, infondato.
Ora, il mio parere sulla controversia è il seguente :
Valutazione giuridica
I — Sulla ricevabilità
Abbiamo visto che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile, o per lo meno nutre gravi dubbi sulla sua ricevibilità. In primo luogo, dobbiamo esaminare queste obiezioni.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene innanzitutto, richiamandosi alla precedente giurisprudenza della Corte sul concetto di decisione, che l'atto impugnato (e cioè il prospetto esplicativo inviato al ricorrente con nota del 16 settembre 1968) non può essere considerato un atto lesivo ai sensi dell'articolo 91 dello statuto del personale. Esso non produce effetti giuridici atti a modificare la situazione giuridica del ricorrente, ma fornisce soltanto informazioni di carattere non vincolante sull'interpretazione dello statuto del personale. Tale qualificazione sarebbe confermata da una precisazione in questo senso apparsa nel Bollettino per il personale della [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 1968, nonché dal fatto che la nota era firmata soltanto dal vicedirettore generale per il personale e l'amministrazione, e non in nome della [OSCURATO:PERSONA].
In realta, nulla si può eccepire contro tali obiezioni. Nella giurisprudenza — soprattutto in quella riguardante il trattato CECA — è stato infatti più volte affermato che un atto costituisce una decisione qualora stabilisca inequivocabilmente quale sarà la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] ove si avverino determinate condizioni (
2
), indichi con la debita precisione quali effetti giuridici derivino dal comportamento del destinatario (
3
), contenga cioè una norma atta ad essere applicata qualora si verifichino determinate premesse (
4
). Ne consegue precisamente — e ciò vale in ogni caso — che dipende dalla
volontà
dell'amministrazione il vincolarsi in un determinato modo. Ma questa volontà senza dubbio mancava nell'atto di cui ci stiamo occupando.
Ciò è dimostrato in primo luogo dalla già ricordata comunicazione pubblicata nel Bollettino per il personale del 16 aprile 1968. Con riferimento alle conseguenze economiche del licenziamento di dipendenti in base al regolamento n. 259/68 la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava allora espressamente che i suoi servizi erano disposti a fornire informazioni, ma che queste, in ragione del carattere complesso delle disposizioni da trattare ed in considerazione del volume e della varietà delle richieste, avrebbero dovuto essere considerate
non impegnative.
Perciò effettivamente — come viene messo in evidenza dalla [OSCURATO:PERSONA] — non si può dire che tali informazioni costituiscano «atti che incidono in modo definitivo su un interesse individuale» (
5
), o che in esse si possa ravvisare l'applicazione di una norma a casi singoli, come indubbiamente può avvenire anche nella forma di attestazioni vincolanti. Per quanto riguarda la pensione, un atto del genere potrebbe aversi soltanto quando le relative prestazioni stiano per diventare esigibili e perciò, nel nostro caso, nel 1972, poco prima della scadenza del periodo durante il quale viene corrisposta l'indennità di cui all'articolo 34, e purché sia stata esercitata l'opzione per un determinato regime di pensione (il che non era ancora avvenuto al momento della comunicazione del 16 settembre 1968).
D'altra parte, è importante il fatto che la comunicazione di cui trattasi era stata fatta soltanto dal vicedirettore generale per il personale e l'amministrazione, non già emanata
in nome
della [OSCURATO:PERSONA], cioè dell'autorità esclusivamente competente. In proposito ci si può richiamare al caso analogo di cui al volume VII, pag. 138, della giurisprudenza: allora una lettera redatta dal capo della divisione mercato dell'[OSCURATO:PERSONA] fu ritenuta un atto non impugnabile, in quanto non era stata firmata
in nome
dell'[OSCURATO:PERSONA].
Tutto ciò induce senza dubbio a negare che la comunicazione impugnata abbia il carattere della decisione, e a dichiarare irricevibile la relativa domanda di annullamento.
Con questo le considerazioni sulla ricevibilità del ricorso non sono tuttavia finite. Non si può negare, infatti, che sarebbe certamente iniquo l'escludere ogni possibilità di chiarificazione giuridica, nel momento attuale, delle questioni sollevate. Infatti, secondo il sistema del regolamento n. 259/68, il ricorrente chiede di esercitare
ora
il diritto di opzione, e ciò può logicamente avvenire, in considerazione degli effetti
immediati
che, vi si ricollegano, soltanto quando egli abbia ottenuto una chiara visione della situazione giuridica. L'interesse ad un'immediata chiarificazione potrebbe essere messo in dubbio, se il ricorrente avesse in seguito la possibilità di ritornare sulla sua scelta, per esempio dopo avere inutilmente impugnato la fissazione della pensione in base all'articolo 34 (cioè dopo che sia stata respinta la
sua
interpretazione di tale disposizione), o nel caso che la [OSCURATO:PERSONA] modifichi il suo punto di vista. Questo però non è possibile, come pure appare dubbio che si possa pensare, in un secondo momento, ad un accomodamento soddisfacente attraverso un'istanza per risarcimento dei danni.
Considerata la situazione, si dovrebbe scegliere, a mio avviso, la seguente soluzione. Com'è a voi noto, esiste nel diritto amministrativo tedesco il concetto di dovere di assistenza del datore di lavoro. Ad esso corrisponde un vero e proprio diritto quesito dei dipendenti ad essere, fra l'altro, consigliati, ed in particolare, prima di fare una dichiarazione avente carattere obbligatorio, ad essere informati delle conseguenze giuridiche della stessa (
6
). Ora, non vedo alcuna difficoltà sistematica ad ammettere l'esistenza di un simile istituto giuridico anche nel diritto vigente per i dipendenti delle istituzioni europee. Su questa via, si può stabilire come punto di partenza che il ricorrente faceva valere un diritto del genere quando, il 27 settembre 1968, chiedeva al presidente della [OSCURATO:PERSONA] di accettare l'interpretazione dello statuto del personale da lui ritenuta esatta, e cioè di darne un'interpretazione autentica.
Sappiamo dagli antefatti che cosa è accaduto in seguito. Il ricorrente riceveva una lettera della direzione generale personale e amministrazione, del 18 ottobre 1968, che confermava il contenuto della nota 16 settembre 1968. Ora, questa comunicazione era formulata in modo tale da poter apparire una manifestazione di volontà, cioè vincolante.
Tuttavia, come abbiamo appreso dalla [OSCURATO:PERSONA], l'intenzione non era questa: al contrario, la qualificazione data nella comunicazione del 16 aprile 1968 avrebbe dovuto riferirsi anche a questa lettera di risposta; anche quest'ultima, cioè, avrebbe avuto soltanto carattere indicativo. Invero, contro la sua impugnabilità è possibile almeno obiettare che nemmeno questa lettera era firmata dall'autorità competente, bensì dal direttore generale per il personale e l'amministrazione.
Tuttavia, stando così le cose, secondo lo statuto del personale si deve constatare che, con la scadenza del termine di due mesi dal giorno della presentazione del reclamo del ricorrente, si è avuta una decisione implicita di rigetto. Questa, a norma dell'articolo 91 n. 2 dello statuto, è un atto impugnabile; cosicché possiamo affermare la ricevibilità del ricorso, alla sola condizione di interpretare nel senso ora indicato le conclusioni in esso formulate, com'è già avvenuto in altri casi.
Inoltre, sotto questo aspetto, si rivelano inconsistenti le obiezioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad altri destinatari della nota esplicativa 16 settembre 1968. Per questi ultimi in effetti — proprio perché non si tratta di atti impugnabili — non furono stabiliti termini di decadenza. Essi hanno sempre la possibilità di ottenere eventualmente in un secondo momento, in sede giurisdizionale, altre soluzioni, come pure le comunicazioni fatte non impediscono alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare in qualsiasi momento il suo punto di vista.
Si deve infine osservare che il ricorso può ritenersi ricevibile anche in quanto diretto ad ottenere una
declaratoria
(e non soltanto un'interpretazione, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]). L'articolo 91 dello statuto del personale non parla infatti soltanto di controversie sulla legittimità di atti recanti pregiudizio, ma anche, in generale, di controversie di natura pecuniaria, fra le quali si possono annoverare quelle che vertono sulle conseguenze economiche dello scioglimento di un rapporto d'impiego a norma del regolamento n. 259/68. Per risolvere una controversia del genere non si deve necessariamente proporre ricorso al fine di ottenere una determinata prestazione, tanto più quando i diritti che si fanno valere non sono ancora esigibili e non è stata esercitata la necessaria opzione. In questo caso si può pensare piuttosto ad una domanda di declaratoria, come quella che in effetti è stata formulata dal ricorrente, e più precisamente ad un ricorso diretto a far statuire quale sia il contenuto dei diversi rapporti giuridici, fra i quali il ricorrente deve effettuare una scelta. L'unica condizione al riguardo è l'esistenza di un legittimo interesse e questa è fuori dubbio nel presente caso, se non altro perché il ricorrente, qualora volesse optare per l'articolo 34, trarrebbe un vantaggio economico da un'interpretazione delle relative disposizioni conforme a quella da lui ritenuta esatta. Per riassumere, concludo che il ricorso è ricevibile, e ciò sia che lo si consideri una domanda di declaratoria, sia che esso s'intenda diretto all'annullamento di un silenzio-rifiuto.
II — Nel merito
Nel merito la controversia verte, come ho già detto, sulle conseguenze economiche della cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 259/68, e più precisamente sugli effetti di una dichiarazione in tal senso da parte del ricorrente, qualora sia escluso il collocamento in disponibilità a norma dell'articolo 4 n. 2, 2
o
comma, né venga in considerazione l'indennità per rinunzia a far valere il diritto alla pensione (prevista dall'articolo 6 soltanto in caso di breve anzianità di servizio). Questi effetti sono definiti in principio nell'articolo 5. In base ad esso, il dipendente che è stato oggetto di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio ha diritto ad un'indennità che per sei mesi è pari all'ultima retribuzione, in seguito è variamente decrescente e, verso la fine di un periodo da determinare in base all'età ed all'anzianità di servizio, ammonta al 60 % dello stipendio base. Al compimento del 55
o
anno di età, egli acquista poi il diritto alla pensione, senza che si applichi la riduzione prevista dall'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto. Inoltre, qualora il diritto a pensione risulti acquisito prima del raggiungimento del 60
o
anno di età, il dipendente ha diritto all'assegno per fieli a carico.
I dipendenti che (come il ricorrente) fruivano, anteriormente al 1
o
gennaio 1962, dei vantaggi loro riservati dallo statuto del personale della CECA, possono chiedere a norma dell'articolo 7 — purché non fossero titolari dei gradi A 1 o A 2 — «che i loro diritti in materia pecuniaria siano fissati in base all'articolo 34 dello statuto del personale della CECA ed all'articolo 50 del regolamento generale della CECA». Di conseguenza, questi dipendenti fruiscono per un periodo di due anni di un'indennità pari al trattamento previsto dall'articolo 47, n. 1, dello statuto del personale della CECA e per altri due anni di un'indennità pari alla metà dello stesso. In seguito essi hanno diritto alla pensione, per la cui determinazione si calcola, a norma dell'articolo 50 del regolamento generale, un numero di anni di servizio pari al doppio di quelli effettivamente prestati fino al momento del pensionamento.
È ora controverso se,' avendo il dipendente optato per il regime dell'articolo 34, alla pensione percepita
prima del raggiungimento del 60
o
anno di età
possa essere applicata una riduzione e se in una situazione del genere sussista il diritto all'assegno per figli a carico. Il ricorrente sostiene che, anche nell'applicare l'articolo 7 del regolamento n. 259, si deve tenere conto dell'articolo 5, n. 7, 4
o
comma, e n. 8, mentre la [OSCURATO:PERSONA] lo contesta. In quest'ultimo caso, cioè se si accoglie la tesi della [OSCURATO:PERSONA], si giunge ai seguenti risultati: applicando l'articolo 5, allo scadere del periodo durante il quale il ricorrente ha diritto all'indennità (e quindi dal 1
o
dicembre 1973) la pensione (compreso l'assegno per figli a carico) ammonta a 12.327. — F.B. ; applicando l'articolo 34 dello statuto del personale della CECA, allo scadere del (più breve) periodo di quattro anni in cui è corrisposta l'indennità e cioè a partire dal 1
o
ottobre 1972, il ricorrente ha diritto ad una pensione di 11552.— FB, che al compimento del 60
o
anno di età (nel 1976) viene aumentata a 15274.— FB.
Per decidere quale delle due soluzioni prospettate vada accolta, è opportuno procedere ad un separato esame del regime vigente per la pensione e della questione dell'assegno per figli a carico.
1. Pensione
a)
Ad avviso del ricorrente, un argomento a favore della sua tesi risulta in primo luogo dal fatto che l'articolo 7 del regolamento n. 259/68 rimanda all'articolo 34 dello statuto del personale della CECA soltanto per quanto riguarda i «diritti in materia
pecuniaria
». Da questa formula, cioè dalla circostanza che non si parli semplicemente di «
diritti
», egli deduce che il rinvio non si riferisce ai diritti attinenti alla previdenza sociale (fra i quali egli annovera, oltre l'assegno per figli a carico, anche la pensione).
Si può tuttavia facilmente dimostrare che questa tesi non è convincente. Se nell'articolo 7 si parlasse effettivamente solo di «
diritti
», l'espressione si riferirebbe a
tutti
i diritti di cui all'articolo 34 e quindi anche al diritto alla reintegrazione in servizio. Evidentemente non si poteva volere questo, e perciò la restrizione «in materia pecuniaria» appare senz'altro giustificata. Si deve dire inoltre che già il significato letterale di questa espressione indica che si tratta di diritti
di natura patrimoniale
, e quindi anche del diritto alla pensione. Poiché inoltre l'articolo 7 fa espresso riferimento all'articolo 50 del regolamento generale, che riguarda esclusivamente problemi relativi alle pensioni, appare certo che il rinvio all'articolo 7 riguarda il regime delle pensioni.
b)
Il ricorrente considera poi importante una seconda riflessione. Egli mette in evidenza che l'articolo 7 del regolamento n. 259/68 richiama, oltre che l'articolo 34 dello statuto del personale della CECA, soltanto l'articolo 50 del precedente regolamento generale, e non invece l'articolo 59 dello stesso, che prevede l'applicazione alla pensione di un coefficiente di riduzione, qualora essa venga corrisposta prima del compimento del 60
o
anno di età. Se veramente, egli dice, si voleva far riferimento a
tutto
il precedente regime previdenziale, sarebbe stato sufficiente richiamare l'articolo 34, che nell'ultimo comma rinvia comunque al regime delle pensioni. Poiché invece è richiamato soltanto l'articolo 50 di tale regime, se ne deve dedurre che l'intenzione del legislatore era quella di non applicare le altre norme dello stesso ed in particolare l'articolo 59.
In effetti, il ragionamento è allettante. Tuttavia dovremo constatare, con la [OSCURATO:PERSONA], che nemmeno esso in fondo è convincente.
Innanzitutto si deve ammettere che un semplice rinvio all'articolo 34 dello statuto del personale della CECA non avrebbe fornito una base sufficiente per l'applicazione dell'articolo 50 del precedente regolamento generale. Poiché si tratta di testi che non sono più in vigore, dopo l'approvazione del nuovo statuto del personale della CECA (cioè a partire dal 1
o
gennaio 1962), l'eventuale applicazione di alcune parti del precedente regolamento generale nel quadro del regolamento n. 259/68 dovrebbe essere espressamente prevista. Perciò è senz'altro ragionevole che l'articolo 7 del regolamento n. 259/68 — nonostante il fatto che l'ultimo comma dell'articolo 34 parla delle disposizioni del regolamento generale non più in vigore — richiami, oltre l'articolo 34 dello statuto, anche l'articolo 50 del regolamento generale stesso.
Si deve dire inoltre che la mancanza di un richiamo della norma contenuta nell'articolo 59, che prevede l'applicazione di un coefficiente di riduzione, non porta necessariamente alla conclusione negativa tratta dal ricorrente, e ciò per i seguenti motivi. La disciplina delle questioni riguardanti la pensione in base alle due norme menzionate (art. 34 e art. 50) presenta in realtà delle lacune (si pensi soltanto alle modalità di pagamento, oppure ai diritti alla pensione di reversibilità). In ogni caso, quindi, è necessario il riferimento ad un sistema previdenziale
generale
, e se questo non può essere trovato, attraverso l'articolo 34, ultimo comma, nel complesso della disciplina generale ormai non più in vigore della CECA (compreso l'art. 59), logicamente — e sulla base di considerazioni che esporrò in seguito — ci si dovrà riferire al regime previdenziale
generale
attualmente vigente. Così, tuttavia, si perviene allo stesso risultato ottenuto in base all'articolo 59, in quanto l'articolo 9 dell'allegato VIII allo statuto del personale ora in vigore prevede anch'esso una riduzione della pensione, nel caso che questa sia corrisposta prima del compimento del 60
o
anno di età.
c)
In realta, le argomentazioni del ricorrente esaminate fino a questo punto non riescono a scuotere il punto di vista sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò diventa ancor più evidente qualora si cerchi di risolvere le questioni controverse in base ad un'interpretazione logica di tutto il sistema stabilito dal regolamento n. 259/68. Al riguardo, importa fare le seguenti riflessioni.
[OSCURATO:PERSONA] ci ha indicato che l'articolo 5 del regolamento 259/68 contiene una disciplina completa dei diritti dei dipendenti nei confronti dei quali siano stati adottati provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 4, e quindi non soltanto modifiche o integrazioni degli articoli 41 e 50 dello statuto del personale. Ciò risulta dal fatto che l'articolo 5
riproduce
alcune parti delle norme del menzionato statuto, anziché fare ad esse un semplice rinvio (e qui mi permetto di rimandare ai dettagli forniti a pag. 23 della controreplica). È esclusa perciò l'applicazione combinata degli articoli 41 e 50 dello statuto del personale in relazione all'articolo 5; si tratta piuttosto di una temporanea sostituzione della disciplina speciale contenuta nell'articolo 5 alle menzionate norme dello statuto. Per contro, l'articolo 7 ha evidentemente la funzione di far salve le situazioni giuridiche costituitesi sotto lo statuto CECA, di garantire la tutela di diritti legittimamente acquisiti. Esso corrisponde, sotto questo aspetto, all'articolo 99 dello statuto del personale della CECA entrato in vigore il 1
o
gennaio 1962. Anche questa norma offre ai dipendenti della CECA la scelta fra l'applicazione dell'articolo 41 (o, per i dipendenti di grado A 1 e A 2, dell'art. 50) del nuovo statuto, e l'applicazione degli articoli 34 e, rispettivamente, 42 dello statuto CECA entrato in vigore il 1
o
luglio 1956. Non è ammessa invece una combinazione dei due sistemi. È ovvio, perciò, che nel quadro del II capitolo del regolamento n. 259/68 si sia partiti dagli stessi principi, lasciando cioè una possibilità di scelta solo fra il regime speciale dell'articolo 5 (che sostituisce gli artt. 41 e 50 dello statuto del personale) e la disciplina generale vigente in passato, basata sugli articoli 34 e 42. In realtà, una combinazione dei due regimi (il tentativo, cioè, di cumulare i rispettivi vantaggi) porterebbe ad una grave perturbazione del sistema. Mi riferisco in proposito alla norma di favore contenuta nell'articolo 50 dello statuto del personale abrogato, dov'è previsto che per il calcolo dei diritti alla pensione il numero degli anni di servizio effettivi venga
raddoppiato.
Questo vantaggio, in effetti, può trovar posto soltanto in un sistema che preveda un periodo piuttosto breve per il versamento dell'indennità, nonché una riduzione della pensione in caso di godimento anticipato. In base all'articolo 5, invece, un raddoppio del genere non ha luogo e, correlativamente, viene meno la riduzione della pensione. Così pure, l'articolo 5 riconosce un periodo più lungo durante il quale si ha diritto all'indennità, ed a ciò corrisponde la deduzione di altri redditi, che non è prevista dall'articolo 34.
Del resto — e ciò costituisce un ulteriore argomento della [OSCURATO:PERSONA] — se si accogliesse la tesi del ricorrente, sarebbe turbato l'equilibrio
all'interno
dell'articolo 7, che fa rinvio tanto all'articolo 34, quanto (per i dipendenti di grado A 1 e A 2) all'articolo 42 del vecchio statuto. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nella fase orale del procedimento, quali differenze derivano dall'applicazione di queste norme riguardo alla durata del periodo in cui si ha diritto all'indennità ed alla possibilità di raddoppiare il numero degli anni di servizio. È importante soprattutto il fatto che, in forza dell'articolo 42, al termine del periodo in cui percepisce l'indennità, il dipendente acquista il diritto ad una pensione uguale (quindi senza riduzione) a quella cui avrebbe diritto a 60 anni, qualora il numero di annualità totalizzate a tale età sia pari al doppio del numero di anni di servizio maturati all'atto del collocamento in pensione. Se l'applicazione dell'articolo 34 non comportasse anch'essa la riduzione della pensione, ciò si risolverebbe in definitiva, a determinate condizioni, nell'applicazione di un sistema meno favorevole ai dipendenti di grado A 1 e A 2, che sono espressamente esclusi dalla disciplina dell'articolo 34. Un risultato del genere sarebbe indubbiamente inconciliabile con lo spirito del diritto di opzione, di cui all'articolo 7.
Un interpretazione sistematica del regolamento n. 259/68 porta quindi necessariamente ad accettare il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a confermare la tesi che la riduzione della pensione può non aver luogo soltanto nel quadro della disciplina particolare dell'articolo 5, non già quando venga applicato l'articolo 34.
d)
Un altro argomento a favore di queste tesi si può ricavare infine dal
tenore letterale
dell'articolo 5. Al n. 7, 4
o
comma, di tale articolo, che esclude la riduzione della pensione, è infatti usata la formula «al termine di
questo
periodo», con la quale si può intendere soltanto il periodo durante il quale viene percepita l'indennità di cui allo stesso articolo 5 n. 1. Anche nel comma immediatamente precedente si parla del caso «del funzionario che benefici dell'indennità di cui al
paragrafo 1
». In base al susseguirsi delle citate formule, si dovrà logicamente ammettere che i vantaggi previsti al n. 7, 4
o
comma, sono riservati ai dipendenti i cui rapporti giuridici sono disciplinati
dall'articolo 5
, mentre non ne possono fruire i dipendenti per i quali l'ammontare e la durata dell'indennità sono stabiliti in base all'articolo 34.
Viceversa, il risultato finora raggiunto non può esser messo in dubbio dal fatto che il ricorrente sostiene (e cerca di dimostrare con un prospetto allegato alla replica) ch'egli non trarrebbe alcun vantaggio dall'applicazione dell'articolo 34 secondo l'interpretazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, si deve dire subito che l'applicazione dell'articolo 34 non deve necessariamente essere vantaggiosa in ogni caso. Se così fosse, il legislatore non avrebbe affatto previsto un diritto di opzione, ma avrebbe invece stabilito l'applicazione de jure dell'articolo 34 ai dipendenti CECA. Inoltre, la risposta al quesito circa i maggiori vantaggi derivanti dall'uno o dall'altro regime dipende anche, naturalmente, dalle aspettative individuali e soggettive. In proposito, vorrei ricordare soltanto che l'articolo 34 prevede il pagamento dell'
intera
indennità mensile di cui all'articolo 47 per la durata di due anni ed ignora la deduzione di altri redditi. Infine, in una serie di casi che solo in misura minima si discostano (per quanto riguarda l'età e l'anzianità di servizio) da quello del ricorrente, l'applicazione dell'articolo 34 può senz'altro comportare dei vantaggi, anche se effettuata nel modo ritenuto esatto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima lo ha dimostrato in maniera convincente con vari esempi addotti nella controreplica.
Riassumendo, quindi, si deve ancora una volta constatare che l'interpretazione dell'articolo 7 data dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il regime delle pensioni è ineccepibile.
2. Assegno per figli a carico
Lo stesso si può dire — volendo anticipare le conclusioni — per quanto riguarda il problema dell'assegno per figli a carico. Questo, come sapete, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] dev'essere corrisposto ai dipendenti titolari di una pensione, prima del compimento del 60
o
anno di età, soltanto nel quadro della disciplina speciale di cui all'articolo 5, e non invece nel caso che il dipendente abbia optato per l'applicazione dell'articolo 34. È giusto, invero, quanto il ricorrente sostiene, e cioè che le disposizioni richiamate dall'articolo 7 non riguardano affatto l'assegno per figli a carico. Tuttavia non può essere decisiva un'analisi così superficiale; ciò che importa è solo quanto si può dedurre dal
sistema
del regolamento n. 259/68. In base a questo è chiaro — come si è già dimostrato — che si può scegliere soltanto fra il regime speciale dell'articolo 5 (il cui n. 8 prevede il diritto all'assegno per figli a carico prima del raggiungimento del 60
o
anno di età) e la disciplina dell'articolo 7, completata dal regime generale dell'articolo 81 dello statuto del personale. Tuttavia, poiché quest'ultimo subordina al compimento del 60
o
anno di età il pagamento dell'assegno per figli a carico ai dipendenti titolari di una pensione di anzianità, questa condizione vale necessariamente anche per coloro che non hanno optato per il regime speciale. Anche in questo caso, del resto, tale interpretazione è confermata da un argomento offerto dalla
lettera
dell'articolo 5. Infatti al n. 8, quindi nella norma che prevede il pagamento dell'assegno per figli a carico ai dipendenti che abbiano acquisito il diritto alla pensione prima di raggiungere il 60
o
anno di età, è detto espressamente che il diritto alla pensione deve risultare acquisito «
in applicazione delle presenti disposizioni
». Queste «presenti disposizioni» sono senza dubbio soltanto quelle dell'articolo 5, non già tutto il capitolo II, compreso l'articolo 7. Ciò risulta — come giustamente viene sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] — dalla disposizione dei diversi numeri dell'articolo 5, e in effetti il n. 8 appare come la logica prosecuzione del numero precedente, dove si parla della pensione spettante, senza riduzione, ai dipendenti che abbiano raggiunto l'età di 55 anni. Tuttavia se, in caso di opzione per l'applicazione dell'articolo 7, viene meno il vantaggio di cui all'articolo 5, n. 7, 4
o
comma, è logico che venga ugualmente esclusa l'applicazione del n. 8.
Il risultato fin qui raggiunto non può essere, infine, compromesso dall'accenno al fatto che i nn. 9 e 10 dell'articolo 5 valgono evidentemente per
tutti
i dipendenti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cessazione dal servizio e vengono perciò applicati anche quando l'indennità di nuova sistemazione e il diritto alla pensione sono regolati in base all'articolo 7. Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] ci ha dimostrato, questi due numeri contengono delle norme che non sono altro che una ripetizione di norme statutarie generali. Ciò vale in particolare per il numero 9, il cui contenuto corrisponde all'articolo 6 dell'allegato VII dello statuto del personale. Appare ugualmente ovvio che l'abbuono di annualità, previsto in generale nel caso di applicazione degli articoli 41 e 50 dello statuto del personale (ed al quale si riferisce il n. 10), sia riconosciuto anche nel caso di cessazione dal servizio in forza dell'articolo 4 del regolamento n. 259/68. Queste disposizioni non sono quindi collegate alla disciplina speciale dell'articolo 5, nn. 1-8, non costituiscono parte integrante del suddetto regime e per questo motivo possono essere applicate anche nel caso di opzione a favore dell'articolo 7. Il fatto che esse — non molto felicemente, dal punto di vista della tecnica legislativa — siano state incluse nell'articolo 5 non può costituire un argomento a favore della tesi del ricorrente.
III — Conclusioni finali
Nell'interpretazione del regolamento n. 259/68, il punto di vista giuridico della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra esatto. Secondo la convenuta, il pagamento della pensione senza riduzione prima del compimento del 60
o
anno di età e la concessione dell'assegno per figli a carico sono possibili, in un caso come quello di cui trattasi, soltanto nel quadro della disciplina speciale contenuta nell'articolo 5 del regolamento n. 259/68, non già quando il dipendente abbia invece optato per l'applicazione dell'articolo 34 del vecchio statuto del personale della CECA e dell'articolo 50 del regolamento generale di quest'ultima.
Ne consegue che il ricorso, sebbene ricevibile, dev'essere respinto.
In questo caso, a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento di procedura, l ricorrente deve sostenere le spese da lui incontrate.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Cause riunite
1-57 e 14-57, Raccolta, III-1957, pag. 216
; causa
8-55, Raccolta, II-1956, pag. 220
.
(
3
) Cause riunite
7-56 e 3 — 7-57, Raccolta, III-1957, pag. 110
.
(
4
) Cause riunite
1 e 14-57, Raccolta, III-1957, pag. 216
.
(
5
) Cause riunite
42 e 49-59, Raccolta, VII-1961, pag. 138
.
(
6
) Cfr. Plog-Wiedow,
Kommentar
zum Bundesbeamtengesetz, nota 7 al paragrafo 79.