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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 16975/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054EB8S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 novembre 2022, depositata il 10 novembre 2022, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato e continuato, commesso in Sesto S.Giovanni il 2 febbraio 2022.

Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte territoriale via posta elettronica certificata il 16 dicembre 2022.

In data 13 dicembre 2022, l'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia aveva tuttavia inoltrato alla cancelleria della Corte d'appello di Milano una dichiarazione dell'imputato, denominata "[OSCURATO:PERSONA]" con la quale il medesimo chiedeva alla Corte d'appello di Milano, sezione quarta, in relazione al procedimento penale n. 3946/2022 rg.

App. - quello attinente la sentenza oggetto di interesse - di trasmettere all'ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto, con urgenza, "la dichiarazione ufficiale di sentenza passata in definitivo ed irrevocabile".

In calce all'atto, prima della sottoscrizione dell'imputato, vi sono la dichiarazione di rinuncia ai termini per l'impugnazione e al ricorso in cassazione e di non aver presentato impugnazione né personalmente né tramite legale avverso la sentenza della quale chiedeva "il passaggio definitivo". 1.Secondo la stabile giurisprudenza della Corte di legittimità, è valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi sia ristretto (Cass. sez. 1, n.32155 del 19/6/13, Palumbo, Rv. 256508; Cass. sez.5, n.18714 del 22/4/22, imp.

B., Rv. 283164) 2.La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicchè la revoca della stessa, quand'anche la si intendesse tacitamente integrata dalla proposizione di un successivo atto di impugnazione entro la scadenza del termine previsto a pena di decadenza, non è ammissibile (Cass. sez. 5, n.18714 del 22/4/22, imp.B., Rv. 283164; Cass. sez.6, n. 23848 del 11/4/13, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671).

In definitiva, tale rinuncia, una volta ricevuta dall'autorità procedente (art.589 comma 3 cod. proc. pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen..3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, ancorchè per effetto di rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Cass. sez.5, n.28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373), che, profilandosi colpa, si stima equo determinare nell'importo di euro 4000.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054EB8S) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 novembre 2022, depositata il 10 novembre 2022, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato e continuato, commesso in Sesto S.Giovanni il 2 febbraio 2022. Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte territoriale via posta elettronica certificata il 16 dicembre 2022. In data 13 dicembre 2022, l'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia aveva tuttavia inoltrato alla cancelleria della Corte d'appello di Milano una dichiarazione dell'imputato, denominata "[OSCURATO:PERSONA]" con la quale il medesimo chiedeva alla Corte d'appello di Milano, sezione quarta, in relazione al procedimento penale n. 3946/2022 rg. App. - quello attinente la sentenza oggetto di interesse - di trasmettere all'ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto, con urgenza, "la dichiarazione ufficiale di sentenza passata in definitivo ed irrevocabile". In calce all'atto, prima della sottoscrizione dell'imputato, vi sono la dichiarazione di rinuncia ai termini per l'impugnazione e al ricorso in cassazione e di non aver presentato impugnazione né personalmente né tramite legale avverso la sentenza della quale chiedeva "il passaggio definitivo". 1.Secondo la stabile giurisprudenza della Corte di legittimità, è valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi sia ristretto (Cass. sez. 1, n.32155 del 19/6/13, Palumbo, Rv. 256508; Cass. sez.5, n.18714 del 22/4/22, imp. B., Rv. 283164) 2.La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione, produce l'effetto dell'estinzione del gravame, sicchè la revoca della stessa, quand'anche la si intendesse tacitamente integrata dalla proposizione di un successivo atto di impugnazione entro la scadenza del termine previsto a pena di decadenza, non è ammissibile (Cass. sez. 5, n.18714 del 22/4/22, imp.B., Rv. 283164; Cass. sez.6, n. 23848 del 11/4/13, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). In definitiva, tale rinuncia, una volta ricevuta dall'autorità procedente (art.589 comma 3 cod. proc. pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen..3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, ancorchè per effetto di rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Cass. sez.5, n.28691 del 6/6/2016, Arena, Rv. 267373), che, profilandosi colpa, si stima equo determinare nell'importo di euro 4000. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/3
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