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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 29931/2025

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[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-controO.R. rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3804/2022depositata il 15/09/2022;Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

O.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Conca della Campania, persentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui subiti, inconseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 03/02/2010, ore12:30, in quel Comune, via [OSCURATO:PERSONA] (denominata anche S.P.[OSCURATO:PERSONA]), mentre era alla guida del proprio motociclo Honda,targato Targ_1 A fondamento della domanda parte attrice deducevache il sinistro stradale era avvenuto a causa di alcune imperfezioni dellasede stradale ed in particolare dalla presenza di un dislivello tra ilmanto stradale ed uno scavo in essere, non segnalato e parzialmentericoperto, nonché della presenza di materiale del tipo pietrisco.Il Comune convenuto, nel costituirsi in giudizio, chiamava incausa la [OSCURATO:SOCIETA]., che rimaneva contumace eche, in data 17 novembre 2016, veniva dichiarata fallita.La causa veniva istruita mediante interrogatorio formaledell’attore, acquisizione di prove documentali (tra cui la sentenzapenale n° 40/2017 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di condannadi U.Y. , amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA].r.l.), escussione dei testi e consulenza tecnica d’ufficio.Il Tribunale, con sentenza n. 2573/2020, rigettava la domanda.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appelloil O.R. contestando la motivazione resa dal Giudice di prime cure esostenendo l’attendibilità delle dichiarazioni dei testi e la veridicità delleallegazioni in fatto.Si costituiva anche nel giudizio di appello il Comune, che, nelcontestare l’impugnazione avversaria, chiedeva la conferma dellasentenza di primo grado.Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3804/2022,dichiarata la contumacia del Fallimento della Progettazioni e Costruzionis.r.l., in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dellasentenza di primo grado condannava il Comune di Conca dellaCampania al pagamento, in favore del O.R. della somma di euro22.837,04, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali,sostenute dal O.R. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio,ponendo a carico del Comune le spese di consulenza tecnica di ufficioe dichiarando integralmente compensate le spese processuali neirapporti con la società fallita.2.

Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsoil Comune di Conca della Campania, articolando cinque motivi.Con il primo motivo denuncia violazione dell’art.342c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 4 , nella parte in cui la corte territoriale, nelrigettare l’eccezione da esso comune espressamente formulata incomparsa in rapporto all’intero appello e ad ogni singola doglianza eribadita nelle note conclusionali e cartolari, ha ritenuto ammissibilel’appello benché privo di specifica critica rispetto alle motivazioni dellasentenza del giudice di primo grado.Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art.112, inrelazione all’art. 360 n. 4, nella parte in cui la corte territoriale haritenuto ammissibile il nuovo thema decidendum, proposto dallacontroparte in sede di appello.Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art.116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4, nella parte in cui la corte di merito haritenuto preclusa l’eccezione di carenza di legittimazione passivadell’odierno ricorrente, formulata da esso comune in sede di comparsain appello.Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art.116 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 4 nella parte in cui la corte territoriale haritenuto sussistente il nesso eziologico nonostante la prevedibilitàOscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025dell’evento e non ha spiegato le ragioni per le quali esso Comune nonè stato ritenuto esente da responsabilità, come invece ritenuto dalGiudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] in sentenza penale che ha riportato.Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. nella parte in cui la corte di merito,con motivazione apparente o contraddittoria, ha ritenuto attendibili letestimonianze dei testi di parte resistente, che erano già state valutateinattendibili dal giudice di prime cure.Ha resistito con controricorso il O.R. che, preliminarmente,ha rilevato l’inesistenza e nullità assoluta della procura ad litemallegata in calce al ricorso notificato dall’Ente ricorrente, per mancatasottoscrizione del legale rappresentante dell’Ente stesso, ai sensidell’art. 365 c.p.c.È stata formulata una proposta di definizione accelerata delgiudizio, con la quale, prima di ravvisare l’infondatezza dei primi duemotivi e l’inammissibilità degli altri, è stato rilevato che la procuraspeciale ad litem prodotta dall’Ente ricorrente non risultava esseresottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente medesimo.Parte ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse deciso, allegandoalla richiesta una procura speciale, anche a ratifica della procura per ilricorso proposto.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è improcedibile.L’art. 369 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso, prevedeespressamente che: Insieme col ricorso debbono essere depositati,Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025sempre a pena di improcedibilità: […] 3) la procura speciale, se questaè conferita con atto separato .Orbene, nel caso di specie: a) non risulta digitalmentesottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del comunericorrente la procura apposta in calce al ricorso (nel messaggio di postaelettronica certificata di notifica dello stesso), insieme ad essodepositata; tale procura, come rilevato nella proposta di definizioneanticipata, risulta sottoscritta digitalmente dal solo difensore dellaparte ricorrente; b) soltanto la procura depositata con la memoria exart. 378 c.p.c. risulta, attraverso i software di verifica delle firmedigitali, digitalmente sottoscritta sia dal difensore che dalla partericorrente (in persona del legale rappresentante del Comune di [OSCURATO:PERSONA], Sindaco Y.X. ).In senso contrario non vale osservare, come fa il ricorrente, chea margine laterale della procura speciale, in calce al ricorso, comparela dicitura “Comune di Conca della [OSCURATO:PERSONA]. n. 0005245 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] arrivo”.Detta dicitura, non accompagnata dalla firma digitale del legalerappresentante dell’ente ricorrente, in alcun modo può essere intesauna firma elettronica, rappresentando una mera dicitura di protocolloe, cioè, un mero metadato amministrativo, apposto dal sistema diprotocollo informatico dell’ente pubblico, che serve solo a certificareche un determinato documento è stato ricevuto o registrato dall’entein una certa data e ora, attribuendogli un numero progressivo diprotocollo e rendendolo così identificabile negli archivi dellaamministrazione.La segnatura di protocollo è prevista dall’art. 55 e seguenti deld.P.R. 445/2000 e dalle Linee guida AgID sul protocollo informatico.L’art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU stabilisce che sia obbligatoriala registrazione dei documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione,nonché di tutti i documenti informatici.

Pertanto, tutta laOscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025corrispondenza diretta all’ente passa generalmente tramite un ufficiodel Protocollo, per essere: protocollata, classificata, inserita in fascicoli,assegnata ai Servizi di competenza.

La procedura di protocollazioneconsiste nell’attività di registrazione dei documenti (in entrata ed inuscita) dall’amministrazione all’interno di un registro (il protocollo).

Aciascuno di tali documenti, viene attribuito un numero progressivo conrelativa data di registrazione.

Durante la procedura, i documentivengono inseriti in ordine cronologico, specificando identificativounivoco del documento, data di ricezione e mittente.

Tali indicazioni diprotocollazione sono quelle apposte sul documento (prodotto in calceal ricorso quale procura speciale e sottoscritto digitalmente dal solodifensore).

Esse, dunque, non costituiscono una firma elettronica, maun dato identificativo del documento all’interno del registro diprotocollo.Pertanto, non è sufficiente la firma “per autentica” del difensore,non trattandosi di sottoscrizione autografa apposta a un documentodigitale, di cui il difensore possa attestare l’autenticità mediante la suasottoscrizione.Se fosse stata presente una firma digitale del legalerappresentante, invece, questa sarebbe stata apposta al filecontenente la procura (già protocollato), in formato “.pdf.p7m”, o “.pdf”firmato PAdES, da cui la sua firma digitale sarebbe risultata verificabile.Ciò è comprovato dalla stessa presenza della sottoscrizione digitale dellegale rappresentante del Comune ricorrente (Sindaco Y.X.[... ), questa volta correttamente verificabile attraverso i software diverifica della firma, solo all’interno della procura speciale prodotta conla memoria ex art. 378 c.p.c.Inoltre, che la mera dicitura presente nella procuraoriginariamente notificata e depositata in calce (o in uno) al ricorso nonequivalga a una sottoscrizione digitale, è comprovato dall’ulteriorecircostanza che la data che essa reca (9 novembre 2022) risulta diversaOscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025dalla data della sottoscrizione digitale del Sindaco (presente solo nellaprocura depositata con la memoria 378 c.p.c. e identificata con il giorno11 novembre 2022).Oltre alla dicitura di cui sopra – che, si ribadisce, non equivale aduna sottoscrizione - la procura speciale in esame (ripetesi, quella inorigine prodotta in uno al ricorso) reca la firma digitale “per autentica”del solo difensore, verificabile attraverso i dispostivi di verifica firme.Non risulta alcuna altra firma digitale, oltre quella del difensore, daisoftware di verifica delle firme digitali.In definitiva, non è idonea ab origine a conferire poteri aldifensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensoreper autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografadella parte conferente.D’altra parte, il difetto di sottoscrizione, in quanto attiene a unrequisito essenziale di procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio dilegittimità, non può in alcun modo ritenersi sanato mediante unsuccessivo deposito, poiché l’improcedibilità non è suscettibile disanatoria, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale:e, d’altra parte, non ha nessun rilievo la prova della circostanza che laprocura era stata conferita in data anteriore alla proposizione delricorso, visto che il documento versato entro i termini (posti a pena diimprocedibilità) non consentiva di ricavare tale determinantecircostanza.Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoimprocedibile, in sostanziale conformità del preliminare rilievocontenuto nella proposta di definizione accelerata (ciò che preclude,inoltre e con ogni evidenza, la disamina dei motivi), sulla base delseguente principio di diritto: La procura speciale ad litem depositata a pena diimprocedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve esseresottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente.Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025Ne consegue che, in mancanza di tanto, la sola firma digitale "perautentica" del difensore ovvero un metadato amministrativo appostodal sistema di protocollo informatico di un ente pubblico non possonoessere intesi come firma elettronica o digitale della parte.

Il difetto disottoscrizione della parte è un requisito essenziale di procedibilità enon è suscettibile di sanatoria mediante un deposito successivo, anchese effettuato con una memoria ex art. 378 c.p.c. .2.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente(con la distrazione come richiesta dal difensore del controricorrente) e,essendo la presente pronuncia sostanzialmente conforme all’originariaproposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3,cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96,commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v.

Cass. Sez.

U. n.10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna aisensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spesedi lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titolicome in dispositivo, in considerazione del valore della controversia edell’attività processuale espletata.Ancora, all’improcedibilità del ricorso consegue la declaratoriadella sussistenza dei presupposti processuali per il pagamentodell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto(Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio dispostal’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensidell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente:[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025a) alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio, spese che: liquida in euro 3.100 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge; e delle quali dispone ladistrazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario;b) al pagamento, in favore del controricorrente, dell’ulterioresomma di euro 3.100, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod.proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto;- dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi del controricorrente.Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-controO.R. rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata èdomiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3804/2022depositata il 15/09/2022;Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. O.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Conca della Campania, persentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui subiti, inconseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 03/02/2010, ore12:30, in quel Comune, via [OSCURATO:PERSONA] (denominata anche S.P.[OSCURATO:PERSONA]), mentre era alla guida del proprio motociclo Honda,targato Targ_1 A fondamento della domanda parte attrice deducevache il sinistro stradale era avvenuto a causa di alcune imperfezioni dellasede stradale ed in particolare dalla presenza di un dislivello tra ilmanto stradale ed uno scavo in essere, non segnalato e parzialmentericoperto, nonché della presenza di materiale del tipo pietrisco.Il Comune convenuto, nel costituirsi in giudizio, chiamava incausa la [OSCURATO:SOCIETA]., che rimaneva contumace eche, in data 17 novembre 2016, veniva dichiarata fallita.La causa veniva istruita mediante interrogatorio formaledell’attore, acquisizione di prove documentali (tra cui la sentenzapenale n° 40/2017 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di condannadi U.Y. , amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA].r.l.), escussione dei testi e consulenza tecnica d’ufficio.Il Tribunale, con sentenza n. 2573/2020, rigettava la domanda.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appelloil O.R. contestando la motivazione resa dal Giudice di prime cure esostenendo l’attendibilità delle dichiarazioni dei testi e la veridicità delleallegazioni in fatto.Si costituiva anche nel giudizio di appello il Comune, che, nelcontestare l’impugnazione avversaria, chiedeva la conferma dellasentenza di primo grado.Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3804/2022,dichiarata la contumacia del Fallimento della Progettazioni e Costruzionis.r.l., in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dellasentenza di primo grado condannava il Comune di Conca dellaCampania al pagamento, in favore del O.R. della somma di euro22.837,04, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali,sostenute dal O.R. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio,ponendo a carico del Comune le spese di consulenza tecnica di ufficioe dichiarando integralmente compensate le spese processuali neirapporti con la società fallita.2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsoil Comune di Conca della Campania, articolando cinque motivi.Con il primo motivo denuncia violazione dell’art.342c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 4 , nella parte in cui la corte territoriale, nelrigettare l’eccezione da esso comune espressamente formulata incomparsa in rapporto all’intero appello e ad ogni singola doglianza eribadita nelle note conclusionali e cartolari, ha ritenuto ammissibilel’appello benché privo di specifica critica rispetto alle motivazioni dellasentenza del giudice di primo grado.Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art.112, inrelazione all’art. 360 n. 4, nella parte in cui la corte territoriale haritenuto ammissibile il nuovo thema decidendum, proposto dallacontroparte in sede di appello.Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art.116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4, nella parte in cui la corte di merito haritenuto preclusa l’eccezione di carenza di legittimazione passivadell’odierno ricorrente, formulata da esso comune in sede di comparsain appello.Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art.116 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 4 nella parte in cui la corte territoriale haritenuto sussistente il nesso eziologico nonostante la prevedibilitàOscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025dell’evento e non ha spiegato le ragioni per le quali esso Comune nonè stato ritenuto esente da responsabilità, come invece ritenuto dalGiudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] in sentenza penale che ha riportato.Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. nella parte in cui la corte di merito,con motivazione apparente o contraddittoria, ha ritenuto attendibili letestimonianze dei testi di parte resistente, che erano già state valutateinattendibili dal giudice di prime cure.Ha resistito con controricorso il O.R. che, preliminarmente,ha rilevato l’inesistenza e nullità assoluta della procura ad litemallegata in calce al ricorso notificato dall’Ente ricorrente, per mancatasottoscrizione del legale rappresentante dell’Ente stesso, ai sensidell’art. 365 c.p.c.È stata formulata una proposta di definizione accelerata delgiudizio, con la quale, prima di ravvisare l’infondatezza dei primi duemotivi e l’inammissibilità degli altri, è stato rilevato che la procuraspeciale ad litem prodotta dall’Ente ricorrente non risultava esseresottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente medesimo.Parte ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse deciso, allegandoalla richiesta una procura speciale, anche a ratifica della procura per ilricorso proposto.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è improcedibile.L’art. 369 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso, prevedeespressamente che: Insieme col ricorso debbono essere depositati,Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025sempre a pena di improcedibilità: […] 3) la procura speciale, se questaè conferita con atto separato .Orbene, nel caso di specie: a) non risulta digitalmentesottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del comunericorrente la procura apposta in calce al ricorso (nel messaggio di postaelettronica certificata di notifica dello stesso), insieme ad essodepositata; tale procura, come rilevato nella proposta di definizioneanticipata, risulta sottoscritta digitalmente dal solo difensore dellaparte ricorrente; b) soltanto la procura depositata con la memoria exart. 378 c.p.c. risulta, attraverso i software di verifica delle firmedigitali, digitalmente sottoscritta sia dal difensore che dalla partericorrente (in persona del legale rappresentante del Comune di [OSCURATO:PERSONA], Sindaco Y.X. ).In senso contrario non vale osservare, come fa il ricorrente, chea margine laterale della procura speciale, in calce al ricorso, comparela dicitura “Comune di Conca della [OSCURATO:PERSONA]. n. 0005245 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] arrivo”.Detta dicitura, non accompagnata dalla firma digitale del legalerappresentante dell’ente ricorrente, in alcun modo può essere intesauna firma elettronica, rappresentando una mera dicitura di protocolloe, cioè, un mero metadato amministrativo, apposto dal sistema diprotocollo informatico dell’ente pubblico, che serve solo a certificareche un determinato documento è stato ricevuto o registrato dall’entein una certa data e ora, attribuendogli un numero progressivo diprotocollo e rendendolo così identificabile negli archivi dellaamministrazione.La segnatura di protocollo è prevista dall’art. 55 e seguenti deld.P.R. 445/2000 e dalle Linee guida AgID sul protocollo informatico.L’art. 53 comma 5 del DPR 445/2000 TU stabilisce che sia obbligatoriala registrazione dei documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione,nonché di tutti i documenti informatici. Pertanto, tutta laOscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025corrispondenza diretta all’ente passa generalmente tramite un ufficiodel Protocollo, per essere: protocollata, classificata, inserita in fascicoli,assegnata ai Servizi di competenza. La procedura di protocollazioneconsiste nell’attività di registrazione dei documenti (in entrata ed inuscita) dall’amministrazione all’interno di un registro (il protocollo). Aciascuno di tali documenti, viene attribuito un numero progressivo conrelativa data di registrazione. Durante la procedura, i documentivengono inseriti in ordine cronologico, specificando identificativounivoco del documento, data di ricezione e mittente. Tali indicazioni diprotocollazione sono quelle apposte sul documento (prodotto in calceal ricorso quale procura speciale e sottoscritto digitalmente dal solodifensore). Esse, dunque, non costituiscono una firma elettronica, maun dato identificativo del documento all’interno del registro diprotocollo.Pertanto, non è sufficiente la firma “per autentica” del difensore,non trattandosi di sottoscrizione autografa apposta a un documentodigitale, di cui il difensore possa attestare l’autenticità mediante la suasottoscrizione.Se fosse stata presente una firma digitale del legalerappresentante, invece, questa sarebbe stata apposta al filecontenente la procura (già protocollato), in formato “.pdf.p7m”, o “.pdf”firmato PAdES, da cui la sua firma digitale sarebbe risultata verificabile.Ciò è comprovato dalla stessa presenza della sottoscrizione digitale dellegale rappresentante del Comune ricorrente (Sindaco Y.X.[... ), questa volta correttamente verificabile attraverso i software diverifica della firma, solo all’interno della procura speciale prodotta conla memoria ex art. 378 c.p.c.Inoltre, che la mera dicitura presente nella procuraoriginariamente notificata e depositata in calce (o in uno) al ricorso nonequivalga a una sottoscrizione digitale, è comprovato dall’ulteriorecircostanza che la data che essa reca (9 novembre 2022) risulta diversaOscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025dalla data della sottoscrizione digitale del Sindaco (presente solo nellaprocura depositata con la memoria 378 c.p.c. e identificata con il giorno11 novembre 2022).Oltre alla dicitura di cui sopra – che, si ribadisce, non equivale aduna sottoscrizione - la procura speciale in esame (ripetesi, quella inorigine prodotta in uno al ricorso) reca la firma digitale “per autentica”del solo difensore, verificabile attraverso i dispostivi di verifica firme.Non risulta alcuna altra firma digitale, oltre quella del difensore, daisoftware di verifica delle firme digitali.In definitiva, non è idonea ab origine a conferire poteri aldifensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensoreper autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografadella parte conferente.D’altra parte, il difetto di sottoscrizione, in quanto attiene a unrequisito essenziale di procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio dilegittimità, non può in alcun modo ritenersi sanato mediante unsuccessivo deposito, poiché l’improcedibilità non è suscettibile disanatoria, essendo prevista per ragioni di ordine pubblico processuale:e, d’altra parte, non ha nessun rilievo la prova della circostanza che laprocura era stata conferita in data anteriore alla proposizione delricorso, visto che il documento versato entro i termini (posti a pena diimprocedibilità) non consentiva di ricavare tale determinantecircostanza.Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoimprocedibile, in sostanziale conformità del preliminare rilievocontenuto nella proposta di definizione accelerata (ciò che preclude,inoltre e con ogni evidenza, la disamina dei motivi), sulla base delseguente principio di diritto: La procura speciale ad litem depositata a pena diimprocedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve esseresottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente.Oscuramento disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025Ne consegue che, in mancanza di tanto, la sola firma digitale "perautentica" del difensore ovvero un metadato amministrativo appostodal sistema di protocollo informatico di un ente pubblico non possonoessere intesi come firma elettronica o digitale della parte. Il difetto disottoscrizione della parte è un requisito essenziale di procedibilità enon è suscettibile di sanatoria mediante un deposito successivo, anchese effettuato con una memoria ex art. 378 c.p.c. .2. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente(con la distrazione come richiesta dal difensore del controricorrente) e,essendo la presente pronuncia sostanzialmente conforme all’originariaproposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3,cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96,commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n.10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna aisensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spesedi lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titolicome in dispositivo, in considerazione del valore della controversia edell’attività processuale espletata.Ancora, all’improcedibilità del ricorso consegue la declaratoriadella sussistenza dei presupposti processuali per il pagamentodell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio dispostal’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensidell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003. P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente:[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 27920/2022Numero sezionale 4026/2025Numero di raccolta generale 29931/2025Data pubblicazione 12/11/2025a) alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio, spese che: liquida in euro 3.100 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge; e delle quali dispone ladistrazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario;b) al pagamento, in favore del controricorrente, dell’ulterioresomma di euro 3.100, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;c) al pagamento, in favore della cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod.proc. civ.;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto;- dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altridati identificativi del controricorrente.Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29931/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris