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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20972/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];--- Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - come altresì supportate da successiva memoria, perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate.

Invero, nell'ordinanza impugnata si evidenzia, con riguardo alla continuazione invocata tra reati oggetto di otto sentenze di condanna esecutive pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA] in separati processi, che: - i reati di cui alle prime due sentenze sono stati commessi a distanza di oltre un anno e tre mesi l'uno dall'altro e che, in assenza di uno specifico indicatore, non è possibile ritenere che i fatti, pur caratterizzati dal fine di trarre un ingiusto profitto, siano stati posti in essere sulla base di un'unica progettazione, considerata anche la diversità dei soggetti coinvolti; - parimenti, i reati di cui alla settima e all'ottava sentenza (sub E ed F), commessi nell'arco temporale di oltre un anno l'uno dall'altro e a distanza di oltre 10 mesi dal reato di cui alla sesta sentenza (sub D) con riferimento al quale è stata già riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla terza, quarta e quinta sentenza (sub A, B e C) , risultano, piuttosto che oggetto di una preventiva unitaria deliberazione, frutto di estemporanee occasioni colte nell'ambito di un generico programma delinquenziale cui il ricorrente ebbe, nel periodo in esame, ad improntare la propria vita.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];--- Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - come altresì supportate da successiva memoria, perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate. Invero, nell'ordinanza impugnata si evidenzia, con riguardo alla continuazione invocata tra reati oggetto di otto sentenze di condanna esecutive pronunciate a carico di [OSCURATO:PERSONA] in separati processi, che: - i reati di cui alle prime due sentenze sono stati commessi a distanza di oltre un anno e tre mesi l'uno dall'altro e che, in assenza di uno specifico indicatore, non è possibile ritenere che i fatti, pur caratterizzati dal fine di trarre un ingiusto profitto, siano stati posti in essere sulla base di un'unica progettazione, considerata anche la diversità dei soggetti coinvolti; - parimenti, i reati di cui alla settima e all'ottava sentenza (sub E ed F), commessi nell'arco temporale di oltre un anno l'uno dall'altro e a distanza di oltre 10 mesi dal reato di cui alla sesta sentenza (sub D) con riferimento al quale è stata già riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla terza, quarta e quinta sentenza (sub A, B e C) , risultano, piuttosto che oggetto di una preventiva unitaria deliberazione, frutto di estemporanee occasioni colte nell'ambito di un generico programma delinquenziale cui il ricorrente ebbe, nel periodo in esame, ad improntare la propria vita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 magg
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