CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 13595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in esito a concordato in appello. 1.1, [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità e al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], si duole della determinazione della pena e del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze. 2. In ordine ad entrambi i ricorrenti, deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. I ricorrenti, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limitano a dolersi della eccessività della pena e dell'esito del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, punti da loro stessi concordati e richiesti alla Corte di merito, nonché il solo Carnevale anche della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PetrTellis Uh/ln)L vyy‘ [OSCURATO:PERSONA] IL E.' 3 APR, 2