CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 30820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,e le conclusioni trasmesse nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 3.2.2026, la Corte d’appello di Salerno haconfermato la sentenza in data 8.5.2025 del G.i.p. del Tribunale di Salerno dicondanna di XXXXXXXXXXX, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di sei annidi reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato.1.1 In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputatoresponsabile di aver tentato di uccidere il cognato XXXXXXXXXXXX, dapprimapuntandogli una pistola al petto e, poi, a seguito della mancata esplosione deglispari, colpendolo ripetutamente con una spada alla testa e al braccio, con cui lavittima aveva tentato di parare i colpi, fino a determinare la quasi totaleamputazione dell’arto.1.2 La sentenza di secondo grado ha dato atto che con il primo motivo diappello era stata lamentata l’insussistenza dell’elemento soggettivo del tentatoomicidio, l’assenza del cui dolo si ricaverebbe dal fatto che con la spadal’imputato avrebbe potuto decapitare la vittima e dalla circostanza che dopoaverlo colpito lo accompagnò in ospedale: di conseguenza, sarebbe statoravvisabile tutt’al più il dolo eventuale.La Corte territoriale ha disatteso il motivo, sulla base della osservazione chesolo l’iniziale inceppamento della pistola e l’intervento di altre due persone che loavevano fermato durante l’assalto al cognato con la spada avevano impeditoall’imputato di portare a termine il proprio proposito criminoso, determinandouna interruzione nella causazione dell’evento altrimenti diretto all’uccisione dellavittima con dolo intenzionale. Anche la circostanza che XXXXX avesseaccompagnato il cognato all’ospedale deve essere valutata alla luce del fatto chein realtà egli lo aveva fatto per minacciarlo di non fare il suo nome altrimenti loavrebbe denunciato per abuso sessuale.1.3 Con il secondo motivo era stata chiesta la riqualificazione del fatto nelreato di lesioni personali. La Corte d’appello lo ha rigettato, evidenziando che lecaratteristiche della spada e il suo utilizzo diretto alla testa della vittimacostituiscono elementi idonei a lumeggiare l’elemento soggettivo che hasostenuto la condotta e di qualificarla come integrante il tentato omicidio.1.4 Con il terzo motivo, era stata lamentata l’insussistenza dell'aggravantedei futili motivi alla luce della mancata prova certa in ordine alla causa della liteche aveva preceduto il fatto. La Corte d’appello lo ha rigettato, ritenendo correttala valutazione del giudice di primo grado che aveva inteso la condottadell’imputato come reazione a una divergenza su una restituzione di una sommadi denaro. Giacché la difesa ha ipotizzato anche che all'origine della lite vi fosseuna reazione di gelosia dell'imputato per presunte avances della persona offesanei confronti della moglie, i giudici di secondo grado hanno rilevato checomunque anche la gelosia è suscettibile di essere qualificata come futile motivorispetto ad una reazione sproporzionata che sfoci in tentato omicidio. La condottatenuta dall'imputato nel caso di specie – utilizzo di una pistola e di una spadaparticolarmente tagliente – è indicativa di una sproporzione tra il reato e ilmotivo che lo ha determinato.1.4 Con il quarto motivo, era stata censurata la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice di primo grado nonavesse tenuto conto della giovane età dell'imputato, della sua incensuratezza edella sua condotta successiva di accompagnamento della vittima all'ospedale. LaCorte d’appello lo ha disatteso, evidenziando che le dichiarazioni della vittimaconsentono di chiarire che, in realtà, XXXXXXXXXXX è salito sull'auto condottada un terzo con cui la vittima veniva accompagnata in ospedale per intimargli dinon riferire alla polizia l'identità del suo aggressore, minacciandolo che in casocontrario avrebbe giustificato il fatto accusandolo di aver abusato di sua moglie.Di conseguenza, la condotta successiva è semmai sintomo di ulteriore disvalore,come confermato anche dal seguito del soccorso, atteso che la vittima venneabbandonata dinanzi all'ospedale e che i soccorritori, compreso l'imputato, siallontanarono rapidamente. Questi elementi, uniti alla gravità del fatto,consentono di ritenere recessivi i dati della giovane età e della incensuratezza.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di XXXXXXXXXXX, articolando cinque motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all'affermazione del dolo di omicidio.La sentenza impugnata ha ritenuto integrato il dolo intenzionale inconsiderazione della direzione dei colpi inferti dal ricorrente alla vittima, ma nonha applicato correttamente il criterio della prognosi postuma.La motivazione si fonda su un automatismo secondo cui l'utilizzo di un'armapotenzialmente letale e l'indirizzo dei colpi a una zona vitale configurino lavolontà omicidiaria. Invece, il giudice deve valutare l'intero contesto fattuale,compresi l'intensità dell'azione, la reiterazione dei colpi, il comportamentosuccessivo dell'agente.Nel caso di specie, nessun colpo ha attinto organi vitali, l'azione è cessataimmediatamente e l'imputato ha partecipato al trasporto della vittima inospedale. La sentenza non spiega il motivo per cui debba ritenersi il dolointenzionale anche se l'imputato non ha reiterato i colpi e non ha inferto ulteriorifendenti quando la vittima era ormai ferita, affermando in maniera apodittica cheaveva desistito in conseguenza nell'intervento di terzi.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni gravissime.La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di riqualificazione alla luce dellacircostanza che l'arma utilizzata era particolarmente tagliente, ma proprio talecircostanza rende coerente l'affermazione difensiva secondo cui la quasiamputazione del braccio è derivata appunto dalle caratteristiche dell'arma e nondall'intensità del colpo o dalla volontà omicidiaria. La sentenza non si basa suun’analisi medico-legale della profondità del colpo e dell'energia impressa.2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione allacircostanza aggravante dei futili motivi.La Corte d’appello non ha accertato il reale movente del fatto, né hadimostrato la estrema banalità dello stimolo alla base del fatto stesso. La causaleeconomica riguardava una somma versata per la regolarizzazione della posizionesul territorio nazionale e, quindi, un tema oggettivamente rilevante, incidentesulla condizione giuridica della persona offesa.2.4 Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al diniegodelle circostanze attenuanti generiche.La Corte d'appello ha omesso di valutare la giovane età dell'imputato, la suaincensuratezza, il comportamento processuale collaborativo e la scelta del ritoabbreviato.2.5 Con il quinto motivo, deduce vizio di motivazione nella determinazionenel trattamento sanzionatorio.La pena inflitta è stata ritenuta congrua dalla Corte d’appello con unaformula di stile, senza un concreto esame dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.3. Con requisitoria scritta del 15.4.2016, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che, a fronte diuna doppia conforme di merito, il ricorrente non si confronta con la motivazione,limitandosi a reiterare gli stessi motivi d’appello, in cui effettua una letturapersonalissima dei fatti, ne fraziona gli elementi e ne astrae singole frazioni, percostruire una presunta spiegazione alternativa che non tiene conto del complessoprobatorio. Il difensore ha trasmesso le proprie conclusioni con le quali insisteper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1 I primi due motivi, entrambi attinenti essenzialmente alla qualificazionegiuridica della condotta attribuibile a XXXXXXXXXXX, sono manifestamenteinfondati e privi di specificità.Il ricorrente postula l’assenza del dolo omicidiario e la conseguenteravvisabilità del meno grave reato di lesioni in considerazione del fatto cheXXXXX non abbia attinto organi vitali della vittima e che, una volta feritala albraccio, non abbia reiterato i colpi.L’argomento, tuttavia, trascura totalmente di tenere conto che l’imputato,secondo la ricostruzione della modalità del fatto non avversata storicamente dalricorso, dapprima puntò al petto di XXXXXXXXXXXX una pistola, che provò adazionare senza riuscirvi per un difetto di funzionamento dell’arma, e poi tentò dicolpirlo alla testa con una spada talmente tagliente, che quasi amputò il bracciocon cui la vittima parò i colpi al capo.Né il ricorso considera che la ragione per la quale l’imputato non reiterò icolpi di spada risiede nel fatto, attestato dalle due conformi sentenze di merito enon smentito specificamente sul punto dalle censure difensive, che fu l’interventodi altre due persone a fermarlo nella sua condotta inequivocabilmenteaggressiva.L'interruzione della già idonea ed univoca azione criminosa, pertanto, fu laconseguenza, non di una autonoma determinazione dell'agente, ma di fattoriesterni che ne impedirono la prosecuzione.Di conseguenza, la mancata replica dei fendenti all’indirizzo della vittima nonè affatto suscettibile di escludere la sussistenza della volontà di uccidere, ove siaccerti, come nel caso di specie, che, per le modalità operative e per il mezzoimpiegato, l'azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e l'eventonon si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n.32891 dell’8/7/2025, Molisso, Rv. 288550 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 2/7/2019,Pesce, Rv. 277151 - 01).Quanto, poi, al rilievo difensivo riguardante l’accompagnamento della vittimain ospedale da parte dell’imputato, la Corte d’appello lo ha già adeguatamentedisatteso, evidenziando che ciò fece XXXXXXXXXXX solo per assicurarsil’impunità tramite minaccia e per potere conseguentemente condizionare ilcomportamento di XXXXXXXXXXXX con i sanitari. Nessuna attitudine adimostrare il dolo di lesioni anziché di omicidio, dunque, è attribuibile a taleevenienza.I giudici di merito, invece, hanno fatto corretta applicazione del principiosecondo cui, in tema di omicidio tentato, la prova del dolo ha natura indiretta,dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati dellacondotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idoneiad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai finidell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi", assume valoredeterminante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con unaprognosi formulata "ex post", ma con riferimento alla situazione che sipresentava “ex ante” all'imputato al momento del compimento degli atti, in basealle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 35006 del 18/4/2013,Polisi, Rv. 257208 – 01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli,Rv. 275012 - 01).La sentenza impugnata ha congruamente individuato gli elementi sintomaticidella sussistenza del dolo di tentato omicidio, richiamando, in particolare, lepeculiarità intrinseche dell'azione criminosa e interpretandole in base alle comuniregole di esperienza.Il ricorso, per parte sua, è meramente reiterativo dei motivi d’appello,prospettando le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice delgravame, ma in difetto di elementi nuovi o diversi che, correlandosispecificamente alle argomentazioni della sentenza impugnata, possano indurre amodificare la precedente decisione.In definitiva, le censure difensive consistono non più che nella sollecitazionedi una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione avversata,mediante l'adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito.Si tratta, tuttavia, di un sindacato precluso al giudice di legittimità, sicché iprimi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto proposti per motividiversi da quelli consentiti dalla legge.2. Quanto al terzo motivo di ricorso, il giudice di primo grado, conragionamento convalidato dai giudici d’appello, ha individuato la genesidell’aggressione in questioni economiche legate alla regolarizzazione dellaposizione della vittima sul territorio italiano.Si tratta di una ricostruzione che è stata adeguatamente ricavata dalledichiarazioni della persona offesa, laddove il ricorso ancora prospetta il dubbioche il movente dell’azione sia da ricercarsi della gelosia, causale – quest’ultima –rappresentata dal solo imputato nelle sue prime dichiarazioni, giàragionevolmente giudicate, però, del tutto inattendibili, in quanto rese, per comeriportate nella sentenza di primo grado, nel contesto di un interrogatorio in cuiXXXXXXXXXXX negò addirittura di essere stato presente al ferimento delcognato.Nemmeno è fondata l’obiezione secondo cui la Corte d’appello avrebbe essastessa fatto propria una ricostruzione alternativa sui motivi dell’azione, senzasciogliere il dubbio circa la loro precisa individuazione.In realtà, i giudici di secondo grado hanno espressamente ritenuto correttala valutazione del giudice per l’udienza preliminare quando ha ravvisato la causadell’azione dell’imputato in una divergenza sulla restituzione di una somma didenaro.La Corte d’appello si è limitata, invece, a considerare incidentalmente che,anche a voler prendere in considerazione la ricostruzione alternativa della difesadell’imputato, l’aggravante dei futili motivi sarebbe comunque integrata dallagelosia, ove correlata alla sproporzionata reazione di XXXXXXXXXXX.Ciò precisato, è da ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata siacongrua, avendo affermato appropriatamente che l’azione concreta dell’imputato,ove si rapportino le allarmanti e brutali modalità del fatto alla causale, è stata deltutto sproporzionata rispetto allo stimolo esterno che l’ha causata ed è consistitanell’esplicazione gratuita di un impulso violento certamente sregolato edeccessivo secondo il comune sentire.Il ricorso, sotto questo profilo, si limita ad affermare genericamente che laquestione economica fosse da ritenersi un “tema oggettivamente rilevante”, masenza affrontare in modo specifico l’aspetto del rapporto tra la spinta al reato el’azione criminosa poi posta in essere.Il terzo motivo, pertanto, deve essere disatteso.3. Per quel che riguarda il quarto motivo di ricorso, è da ritenersi che lamotivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanzesulla gravità del fatto e sulla riprovevolezza del comportamento successivodell’imputato.Il ricorso lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto, nella suavalutazione, di diversi elementi asseritamente favorevoli a XXXXXXXXXXX.In realtà, alcuni degli elementi segnalati sono irrilevanti, comel’incensuratezza dell’imputato, che per l’espresso disposto dell’art. 62-bis,comma 3, cod. pen. è da sola insufficiente (v. Sez. 5, n. 4033 del 4/12/2013,dep. 2014, Morichelli, Rv. 258747 - 01), o come la scelta di definire il processocon le forme del giudizio abbreviato, giacché, implicando ex lege il ritoabbreviato l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, la stessacircostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato(Sez. 2, n. 24312 del 25/3/2014, Diana, Rv. 260012 – 01; Sez. 3, n. 46463 del17/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 – 01).Quanto alla giovane età, inoltre, il ricorso non spiega in che misura e inquale modo l’età (peraltro, l’imputato al momento del fatto era quasiventiseienne) avrebbe influito sul comportamento di XXXXXXXXXXX: diconseguenza, la prospettazione di tale elemento rimane indeterminata, perché lacondizione giovanile dell'imputato non può giustificare di per sé la concessionedelle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che abbiainfluito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturitàe capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buonvivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 4/2/2020, Pg c/Gismondo, Rv. 278633 - 01)Infine, il dato del “comportamento collaborativo processuale” – pureevidenziato nel ricorso – è rimasto indimostrato e, anzi, addirittura smentitodalla sentenza di primo grado, nella quale il giudice stigmatizza invece chel’imputato abbia reso versioni contraddittorie nelle diverse fasi del procedimento.Ne discende che, anche sotto questo profilo, non emerge alcun dato positivo cheil giudice di merito avrebbe omesso di considerare.Il quarto motivo, pertanto, è manifestamente infondato, in quanto muovegenericamente alla sentenza censure che, se non proprio contraddette dagli attiprocessuali, sono comunque ingiustificate alla luce delle norme vigenti ovverocontrastate da giurisprudenza costante senza che siano stati addotti motividiversi per sostenere l'opposta tesi.4. Quanto, infine, al quinto motivo relativo alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, deve osservarsi che il giudice di primo grado,confermato sul punto dai giudici d’appello, fa convenientemente riferimento allavalutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e all’equità della pena,quantificata peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale.Il ricorso, per parte sua, lamenta in modo sommario che la motivazione diameramente apparente, laddove invece è stata fatta corretta applicazione delprincipio secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione delgiudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale(Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01).La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito,il quale assolve al relativo obbligo di motivazione dando conto dell'impiego deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero richiamando la gravità del reato o lacapacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv.271243 – 01); nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimoedittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, di talché è sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013,Taurasi, Rv. 256464 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino,Rv. 265283 – 01).Anche il quarto motivo, dunque, deve essere disatteso, in quanto generico eprivo di critica precisa al provvedimento in punto di determinazione deltrattamento sanzionatorio, che contesta in termini meramente apodittici.5. Alla luce di quanto fin qui considerato, il ricorso è complessivamenteinfondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.