CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 15706/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aiello avverso il provvedimento del 29 settembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, a seguito dell'istanza presentata in sede di discussione del giudizio direttissimo, aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata al predetto dal Giudice_monocratico del Tribunale di Palermo con ordinanza del 13 marzo 2025 nella ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, fatto, questo, riqualificato nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, /4 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale nelle more è intervenuta condanna con sentenza del Tribunale di Palermo del 24 settembre 2025. 2. Propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo adottato in sede di appello cautelare il difensore dell'imputato che si è affidato ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 606, lett. d ed e, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel premettere che la richiesta di revoca della misura cautelare era stata avanzata al Giudice del Tribunale di Palermo al termine della discussione del processo definito con sentenza di condanna il 24 settembre 2025 e che sulla stessa il giudice ha provveduto con ordinanza depositata il 29 settembre 2025 e nell'evidenziare la differenza tra indizio e prova e la peculiarità delle esigenze cautelari, che richiedono un pericolo attuale, si rimarcano i presupposti della revoca di una misura cautelare e si censura l'impugnato provvedimento per aver affermato che la riqualificazione dei fatti in termini di lieve entità non esclude la persistenza delle esigenze; che la misura è fra quelle meno afflittive e che è inammissibile il riferimento al decorso del tempo. Si osserva che, prima di tutto, occorre valutare l'attualità e la gravità del reato, che i precedenti penali non sono un dato preclusivo e che nel caso dell'imputato si risolvono in un unico precedente; che la riqualificazione del reato, richiesta dal pubblico ministero, rappresenta un fatto del tutto nuovo. 3 D [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Si afferma che nel caso di specie l'intervenuta sentenza di condanna rende superflua ogni valutazione in ordine alla gravità indiziaria, non risultando dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (si indica Sez. 1, Sentenza n. 55459 del 15/06/2017 Rv. 272398 - 01). Entrambi i giudici di merito motivato in maniera logica in ordine alle esigenze cautelari ed i motivi dedotti dal ricorrente sfociano in una richiesta di rilettura degli elementi indiziari non consentita. Parimenti, con riguardo alle esigenze cautelari, la motivazione dei giudici di merito è esente da censure di manifesta illogicità o carenza, incentrandosi soprattutto sulle modalità della condotta, che evidenziano una personalità allarmante, motivando circa la irrilevanza della sopravvenuta sentenza di condanna, che ha dato al fatto una differente qualificazione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 La decisione di rigetto impugnata motiva, in termini congrui e giuridicamente corretti, su tutte le doglianze devolute dalla parte avverso l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, dopo la pronuncia della sentenza di condanna, ha rigettato la richiesta di revoca, avanzata in esito alla discussione del processo. 1.2 Il ricorrente, in particolare, aveva genericamente richiesto la revoca della misura cautelare e, in sede di appello cautelare, aveva dedotto, quali elementi di novità, la riqualificazione del fatto in termini di tenuità; il comportamento corretto assunto dall'imputato nei sei mesi dalla applicazione della misura e il tempo decorso. 1.3 Su questi elementi il Tribunale risulta aver motivato adeguatamente evidenziando che la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità non esclude ex se, in assenza di dati ulteriori e decisivi, la persistenza dell'esigenza cautelare special preventiva individuata in sede di applicazione della misura; che la misura applicata (l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) è tra quelle meno afflittive; che tale misura risulta proporzionata rispetto al reato per il quale l'imputato ha riportato condanna in primo grado. 1.4 E' questa una motivazione non censurabile, che fa corretta applicazione del principio secondo cui in tema di misure cautelari personali, la regula iuris sancita dall'art. 275, comma 1 -bis, cod. proc. pen., secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto avuto riguardo anche all'esito del dibattimento, alle modalità del fatto ed agli elementi sopravvenuti da cui possa emergere il pericolo di fuga o di reiterazione criminosa, trova applicazione anche con riguardo alla decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso dell'intero segmento processuale successivo alla sentenza, non ammettendo il sistema cautelare, retto dal principio di discrezionalità vincolata, una diversificazione di regole di giudizio tra il momento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertà personale. (Sez. 3, n. 25921 del 27/05/2025, S., Rv. 288400 - 01). Ne consegue che l'esito del procedimento (con pronuncia di condanna, anche se per il reato qualificato in termini di minore gravità), le modalità del fatto e l'assenza di elementi sopravvenuti non consentivano, in diritto, di accogliere la richiesta di revoca della misura applicata al ricorrente, tenuto altresì conto che su questi elementi non incide il (breve lasso di) tempo decorso (di circa sei mesi) che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, era stato dedotto nell'appello cautelare presentato, anche se in termini assolutamente generici, con conseguente inammissibilità originaria del motivo di doglianza (in applicazione del principio espresso con riferimento all'appello di cognizione, ma 3applicabile per identità di ratio, anche all'appello cautelare, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 2 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P. P.Q.MDom.)s,s- Elisabetta-Arrabito 4