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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 27714/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, ravvisata la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale istaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., commesso in Roma il 13 maggio 2020, ordinando l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, affidando l'impugnativa a due motivi - quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - e denunciando: - con il primo motivo, violazione di legge da lesione del diritto di difesa dell'indagato, che si era visto respingere le deduzioni, articolate con la proposta opposizione, in tema di insussistenza del falso ideologico contestatogli, con una motivazione apparente, ossia del tutto disancorata dalla concretezza della regiudicanda e, come tale, priva di qualsivoglia capacità esplicativa delle ragioni del convincimento maturato dal giudice circa la sussistenza del fatto ancorché tenue; - con il secondo motivo, il vizio di motivazione, il silenzio serbato dal ricorrente, nella compilazione della modulistica allegata a corredo dell'istanza di partecipazione al concorso per la nomina a Presidente di Sezione della Corte dei Conti, in ordine alla sua sottoposizione a processo penale, integrando ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che il coinvolgimento del deducente in un processo penale era fatto noto a chiunque.

2. Con requisitoria in data 7 marzo 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il decreto impugnato sia annullato.

3. Con memoria in data 15 aprile 2024 il difensore del ricorrente, meglio lumeggiate le ragioni di censura, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va riconosciuta la legittimazione della persona sottoposta ad indagini a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento, a carattere decisorio e dotato della capacità di incidere su situazioni di diritto soggettivo, non altrimenti impugnabile (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076): tanto perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez.

U, n. 38954 del 30/05/2019, PMT c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463).

2. Ciò posto, deve rilevarsi che il decreto impugnato è stato emesso senza formalità, e, quindi, senza contraddittorio, in data 19 dicembre 2022: infatti, secondo la stessa prospettazione difensiva, l'opposizione all'archiviazione è stata presentata successivamente alla emissione del decreto stesso, ossia soltanto in data 16 febbraio 2023.

3. Tanto comporta che il sindacato di questa Corte deve essere calibrato sul tenore della disposizione di cui all'art. 411, comma 1-bis, seconda parte, cod. proc. pen. secondo cui:<<In mancanza di opposizione ... il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato».

4. Consegue che, avuto riguardo al contenuto giustificativo del decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 19 dicembre 2022, come integrato dalle ragioni addotte a sostegno della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 20 ottobre 2022, emerge il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, suscettibile di rilevare come violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen..

L'argomentazione che lo correda risulta, infatti, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), in ordine alla ricorrenza in fatto dei presupposti applicativi dell'istituto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen..

5. Il vizio riscontrato impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la rimessione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, ravvisata la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale istaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., commesso in Roma il 13 maggio 2020, ordinando l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, affidando l'impugnativa a due motivi - quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - e denunciando: - con il primo motivo, violazione di legge da lesione del diritto di difesa dell'indagato, che si era visto respingere le deduzioni, articolate con la proposta opposizione, in tema di insussistenza del falso ideologico contestatogli, con una motivazione apparente, ossia del tutto disancorata dalla concretezza della regiudicanda e, come tale, priva di qualsivoglia capacità esplicativa delle ragioni del convincimento maturato dal giudice circa la sussistenza del fatto ancorché tenue; - con il secondo motivo, il vizio di motivazione, il silenzio serbato dal ricorrente, nella compilazione della modulistica allegata a corredo dell'istanza di partecipazione al concorso per la nomina a Presidente di Sezione della Corte dei Conti, in ordine alla sua sottoposizione a processo penale, integrando ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che il coinvolgimento del deducente in un processo penale era fatto noto a chiunque. 2. Con requisitoria in data 7 marzo 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il decreto impugnato sia annullato. 3. Con memoria in data 15 aprile 2024 il difensore del ricorrente, meglio lumeggiate le ragioni di censura, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va riconosciuta la legittimazione della persona sottoposta ad indagini a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento, a carattere decisorio e dotato della capacità di incidere su situazioni di diritto soggettivo, non altrimenti impugnabile (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076): tanto perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, PMT c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463). 2. Ciò posto, deve rilevarsi che il decreto impugnato è stato emesso senza formalità, e, quindi, senza contraddittorio, in data 19 dicembre 2022: infatti, secondo la stessa prospettazione difensiva, l'opposizione all'archiviazione è stata presentata successivamente alla emissione del decreto stesso, ossia soltanto in data 16 febbraio 2023. 3. Tanto comporta che il sindacato di questa Corte deve essere calibrato sul tenore della disposizione di cui all'art. 411, comma 1-bis, seconda parte, cod. proc. pen. secondo cui:<<In mancanza di opposizione ... il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato». 4. Consegue che, avuto riguardo al contenuto giustificativo del decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 19 dicembre 2022, come integrato dalle ragioni addotte a sostegno della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 20 ottobre 2022, emerge il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, suscettibile di rilevare come violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. L'argomentazione che lo correda risulta, infatti, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), in ordine alla ricorrenza in fatto dei presupposti applicativi dell'istituto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. 5. Il vizio riscontrato impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la rimessione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al G.
Decreto Cassazione n. 27714/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris