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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28665/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Latina in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 2 n. 1, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Rilevato che il motivo con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già dedotti ed adeguatamente vagliati e disattesi.

In ordine al primo profilo, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.

In ordine al secondo profilo, va ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura non superiore alla media edittale e ha, a tal fine, operato un richiamo alla gravità dei fatti (coltivazione di n. 506 piante di marijuana da cui è possibile ricavare 6.691 dosi) e alla personalità del reo (come detto già gravato da condanne).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Latina in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 2 n. 1, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Rilevato che il motivo con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già dedotti ed adeguatamente vagliati e disattesi. In ordine al primo profilo, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere. In ordine al secondo profilo, va ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura non superiore alla media edittale e ha, a tal fine, operato un richiamo alla gravità dei fatti (coltivazione di n. 506 piante di marijuana da cui è possibile ricavare 6.691 dosi) e alla personalità del reo (come detto già gravato da condanne). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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